Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26113 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26113 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27375/2017 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LA SPEZIA n. 1400/2017 depositato il 12/10/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Dagli atti di causa emerge che in data 6.8.2012 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito Società) propose dinanzi al Tribunale di La Spezia una domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.fall., che venne ammesso il 18.10.2012 ma non fu omologato a seguito dell’opposizione dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. -Una seconda domanda di concordato preventivo venne depositata in data 12.3.2013, ma anche questa volta il tribunale, dopo aver ammesso la Società alla procedura, con decreto del 26.3.2014, ne negò l’omologazione.
1.2. -Successivamente, con lettera di incarico del 26.5.2014 la Società diede mandato al rag. NOME COGNOME di predisporre le relazioni ex art. 161, comma 3 e 160, comma 2, l.fall. ai fini della presentazione di una ulteriore domanda di concordato, dietro compenso di € 8 0.000,00 oltre accessori, di cui € 30.000,00 da versare a titolo di acconto prima della domanda, che fu depositata il 20.11.2014 ma venne dichiarata inammissibile con decreto del 3.4.2015, cui seguì in pari data la sentenza dichiarativa di fallimento.
1.3. -A fronte della richiesta del rag. COGNOME di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), del credito prededucibile di € 80.000 oltre Iva e cassa previdenziale, il curatore fallimentare propose l’ammissione in prededuzione e con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per € 80.808,80, applicando i valori medi della tariffa professionale di cui all’art. 27, riquadro 9, tabella C), D.M. n. 140 del 2012 (con esclusione dell’importo di € 20.935,20), ma il giudice delegato ridusse il credito ammesso ad € 68.5115,00 al lordo degli accessori, con esclusione dell’ulteriore importo di € 33.229,00 « atteso che l’asserito contratto stipulato non è opponibile al debitore e non risulta altresì integrato il requisito della data certa».
1.4. -Il Tribunale di La Spezia, con decreto del 12.10.2017, ha rigettato l ‘opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento del G.D., osservando: i) che la lettera di incarico era inopponibile al RAGIONE_SOCIALE per mancanza di certezza della data,
non ricavabile né dalla semplice «menzione del credito contenuta nel ricorso» ex art. 160 l.fall., né dalla «comunicazione mail cui detta scrittura non risulta(va) neppure allegata»; ii) che in ogni caso un eventuale accordo sul compenso intercorso tra la Società e RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato vincolante, ex art. 2233 c.c., solo in sede concordataria e non anche in sede fallimentare; iii) che giustamente il compenso era stato quantificato solo ai sensi dell’art. 27, D.M. 140/12 il quale, «disciplinando in modo specifico il compenso del professionista per l’assistenza al debitore nell’ambito della procedura di concordato preventivo , si configura come norma speciale che deve trovare applicazione nel caso di specie per tutta l’attività svolta », senza possibilità di applicare anche il compenso di cui all’art. 21 D.M. cit. ; iv) che l’art. 27 cit. prevede il calcolo RAGIONE_SOCIALE percentuali solo sul passivo, e non anche sull’attivo, come preteso dall’opponente; v) che giustamente il giudice delegato aveva applicato i valori minimi, stanti i rilevati «profili di inammissibilità della domanda di concordato riguardanti proprio l’attestazione del professionista », ed altresì applicato la riduzione del 50%, stante l’esito negativo della procedura (inammissibilità della domanda di concordato).
–NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione del decreto sorretto da un unico motivo e illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, parimenti corredato da memoria.
CONSIDERATO CHE
-Il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2704 e 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto non vincolante nei confronti del RAGIONE_SOCIALE l’accordo sul compenso ex art. 2233 c.c., nonostante l’ assenza di iniziative dirette ad invalidarne gli effetti (azione revocatoria cd. breve, rescissione, nullità o inadempimento), e per aver trascurato che la certezza della anteriorità della sua data, ex art. 2704 c.c., era stata provata per tabulas , avendo egli predisposto le relazioni ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l.fall. allegate alla domanda di concordato (munita di data certa) ove era stato « espressamente esposto il compenso spettante e convenuto … ».
In subordine deduce che, anche a ritenere applicabile la tariffa professionale, il tribunale avrebbe dovuto calcolare il compenso non solo in base all’art. 27 , applicabile alla relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. , ma anche in base all’art. 21 (‘ Valutazioni, perizie e pareri ‘), applicabile alla relazione ex art. 160, comma 2, l.fall.; con la conseguenza che il compenso dovuto sarebbe stato di € 58.902,83 (decurtato della metà) per la prima relazione e di € 23.022,10 per la seconda.
3. -Le censure sono infondate.
3.1. -In primo luogo, pur essendo erronea la ratio aggiuntiva per cui l’accordo sul compenso ex art. 2233 c.c. sarebbe stato vincolante solo in sede concordataria, e non anche in sede fallimentare, risulta comunque corretta e decisiva la ratio principale della non opponibilità al RAGIONE_SOCIALE della pattuizione sul compenso contenuta nella lettera di incarico del 26.5.2014, per mancanza di data certa anteriore ex art. 2704 c.c. (Cass. Sez. U, 4213/2013).
Difatti, anche al di là dei profili di inammissibilità per novità e difetto di autosufficienza del motivo eccepiti dal controricorrente, risulta dirimente il rilievo del tribunale per cui la semplice menzione della lettera di incarico nel ricorso per concordato preventivo -non accompagnata dalla sua allegazione -non era sufficiente ad attribuire la certezza della data alla pattuizione sul compenso.
Lo stesso ricorrente, del resto, si limita a dedurre che alla domanda di concordato erano state allegate le relazioni oggetto dell’incarico -ma non anche l’accordo sul compenso per esse pattuito e che nella domanda medesima era espressamente menzionato il compenso asseritamente a lui spettante, ma non anche la relativa pattuizione. Dal suo canto, il RAGIONE_SOCIALE controricorrente sottolinea di non aver mai contestato né il conferimento dell’incarico , né la sua esecuzione, ma, per l’appunto, solo l’ammontare del compenso.
3.2. -In secondo luogo, è corretto il rilievo del tribunale circa la specialità della disposizione di cui all’art. 27, D.M. 140/12, che, nel disciplinare il compenso relativo a «incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una
procedura di concordato preventivo», riguarda le varie attività eventualmente n ecessarie per l’accesso alla procedura concordataria, ivi comprese le relazioni (come quelle in esame) previste dalla legge come appendici della domanda, con effetto assorbente ed escludente rispetto a disposizioni più generali, come l’art. 21 D.M. cit., che riguarda più genericamente il compenso per «perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte» e non contempla analoghe riduzioni. Ciò trova riscontro indirettamente nell’ elevato ammontare del compenso e nel metodo di calcolo previsti dall’ art. 27 cit., mentre la parametrazione del compenso alle attività effettivamente svolte si colloca all’interno della forbice tra percentuali minime e massime da applicare sul passivo.
-Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
-Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/06/2024.