Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 18624/2021 proposto da NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) , elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO, presso il suo studio rappresentato e difeso da se stesso;
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) ;
contro
ricorrente
avverso il decreto di cui al procedimento nr. 3022/2020 pronunciato in data 13/5/2021 dal Tribunale di Alessandria;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 7 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 Con decreto, ex art. 99 l. fall. del 27/6/2017, il Tribunale di Alessandria rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività AVV_NOTAIOo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’AVV_NOTAIO per € 39.320,49 oltre spese generali del 15%, Iva e Cap, per un complessivo importo di €. 57.373,31, (di cui €. 5.898,07 a titolo di Spese Gen.; €. 1.808,74 a titolo di Cpa ed €. 10.346,01 a titolo di Iva), da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 2 c.c., a titolo di compenso per attività professionali di AVV_NOTAIOulenza e assistenza nell’accesso a procedure concorsuali, nella prospettiva AVV_NOTAIOa tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale.
1.1 Il giudici piemontesi hanno escluso il diritto AVV_NOTAIO‘avvocato ad alcun compenso, oltre a quello già percepito in acconto, ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, avuto riguardo alla non corretta esecuzione, rispetto al moAVV_NOTAIOo di diligenza professionale, AVV_NOTAIOa prestazione rivelatasi inidonea anche in astratto a AVV_NOTAIOeguire il risultato di AVV_NOTAIOentire al cliente l’accesso alla procedura concorsuale alternativa al fallimento .
1.2 In particolare, secondo i giudici circondariali, il ricorrente aveva concorso alla predisposizione di un piano di concordato che, per quanto ricostruito dal Tribunale in sede di disamina AVV_NOTAIOa domanda di ammissione al concordato, violava talune regole fondamentali, di
natura squisitamente giuridica, in materia, ossia: (a) il principio di contendibilità AVV_NOTAIOe imprese, nel caso in cui la proposta concordataria faccia riferimento ad un’offerta già formulata di acquisto AVV_NOTAIO‘azienda o di rami di essa (art. 163 bis l. fall.); (b) il necessario rispetto AVV_NOTAIO‘ordine legale AVV_NOTAIOe prelazioni (art. 160, 2° co., 2° periodo, l. fall.); (c) la libertà di valutazione del Tribunale nell’autorizzare l’imprenditore insolvente allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 169 bis l. fall.); ciò aveva reso la sua attività professionale inidonea anche in astratto a AVV_NOTAIOeguire il risultato di AVV_NOTAIOentire al cliente l’accesso alla procedura concorsuale alternativa al fallimento.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il motivo di ricorso denuncia ‘nullità – illegittimità del decreto impugnato ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, n. 4, c.p.c. per motivazione inesistente o meramente apparente in ordine alla domanda di ammissione al passivo del credito’; il ricorrente sostiene che il decreto impugnato sia incorso in un evidente ‘salto logico’, che rende inesistente la motivazione sulla richiesta di ammissione al passivo del credito professionale; argomenta, inoltre, il professionista che nella prima parte il decreto avrebbe ritenuto non prededucibile il credito sorto nella fase tra il deposito del ricorso per concordato e la declaratoria AVV_NOTAIOa sua inammissibilità ex art. 162, 2° e 3° co., l. fall. per effetto AVV_NOTAIOa mancata adozione del decreto di apertura AVV_NOTAIOa procedura di concordato, per poi far discendere dalla ritenuta insussistenza del diritto alla prededuzione con illogico automatismo la non ammissibilità al passivo del credito professionale. Evidenzia, infine, che l’impugnato decreto avrebbe in modo del tutto immotivato ritenuto che la mancata sussistenza dei
presupposti AVV_NOTAIOa prededuzione importasse il mancato riconoscimento tout court del credito.
2.Il motivo è inammissibile.
2.1 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, il Tribunale ha reso ampia, puntuale e coerente motivazione in ordine all’esclusione del credito spiegando che, in conformità con l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore, l’attività professionale di assistenza nella proposizione AVV_NOTAIOa domanda concordataria e di predisposizione del piano profusa dal legale non era rispondente al moAVV_NOTAIOo professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera.
2.2 In tale prospettiva i profili di negligenza ed imperizia riferiti alla prestazione professionale resa dall’AVV_NOTAIO sono stati individuati dall’impugnato provvedimento nelle criticità accertate dal decreto del Tribunale di inammissibilità AVV_NOTAIOa domanda di concordato su questioni di natura giuridica quali: (a) il principio di contendibilità AVV_NOTAIOe imprese; (b) il rispetto AVV_NOTAIO‘ordine legale AVV_NOTAIOe prelazioni (art. 160, 2° co., 2° periodo, l. fall.) e (c) la libertà di valutazione del Tribunale nell’autorizzare l’imprenditore insolvente allo scioglimento dei contratti pendenti (art. 169 bis l. fall.).
2.3 L’impugnato decreto non è, quindi, affetto da alcuna anomalia motivazionale.
3 In conclusione il ricorso è inammissibile.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis AVV_NOTAIOo stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2024.