Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5139/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1948/2021 depositata il 12/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che :
la spa RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dalla stessa ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza di rigetto dell’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’AVV_NOTAIO -odierno controricorrente -per saldo compensi relativi a prestazioni di consulenza svolte in favore della ingiunta con riferimento alla stipula tra quest’ultima e la spa RAGIONE_SOCIALE, di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un parco fotovoltaico.
In particolare la Corte di Appello, ribadendo quanto già ritenuto, accertato e affermato dal Tribunale di Vicenza, ha evidenziato che:
la clausola n. 35 dello statuto della società RAGIONE_SOCIALE, la quale testualmente prevedeva che ‘le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto saranno risolte in via definitiva da un arbitro’, al contrario di quanto sostenuto dalla società, non poteva essere applicata alla controversia di specie malgrado l’AVV_NOTAIO COGNOME fosse socio della società, trattandosi di controversia insorta sul diritto dell’AVV_NOTAIO al compenso per prestazioni d’opera professionale, mentre la clausola ‘attiene ai soli rapporti endosocietari’;
l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva dato prova della avvenuta conclusione del contratto di prestazione d’opera professionale, come si evinceva dal documento 23 delle produzioni COGNOME, attestante il conferimento dell’incarico di redigere il preliminare del contratto con la RAGIONE_SOCIALE, ‘secondo le indicazioni già fornite dallo stesso COGNOME‘ -a loro volta documentate nelle produzioni nn. 6 e 7 -e in ‘collaborazione’ con l’AVV_NOTAIO della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME; dalla testimonianza dell’AVV_NOTAIO COGNOME confermativa della collaborazione; dalle produzioni nn. 10 e 28 dell’AVV_NOTAIO COGNOME, consistenti in documenti interni della società RAGIONE_SOCIALE in cui si dava atto dell’incarico de quo . Per converso, le dichiarazioni dei testi della COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, secondo cui l’AVV_NOTAIO COGNOME avrebbe svolto la propria attività come componente del ‘comitato di gestione’ della società a titolo gratuito, erano inattendibili sia perché in contrasto con altre testimonianze rese da persone che, a differenza di quei testi/soci e, il COGNOME, anche ‘fondatore’ della RAGIONE_SOCIALE, erano del tutto disinteressati sia perché del predetto ‘comitato di gestione’ non vi era traccia nello statuto della società, sia perché all’AVV_NOTAIO, per lo stesso incarico, erano stati pagate fatture a titolo di ‘acconto sul compenso’;
la causa perviene al RAGIONE_SOCIALE a seguito di richiesta di decisione formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità del ricorso;
le parti hanno depositato memoria. Il controricorrente ha depositato nota spese. La ricorrente ha chiesto riunirsi il presente procedimento al procedimento iscritto al ruolo generale di questa Corte con n.7013/2022, vertente tra le stesse parti.
Considerato che :
va preliminarmente respinta la istanza di riunione avanzata dalla ricorrente in quanto i due procedimenti per cassazione hanno ad oggetto sentenze distinte e non vi è quindi ragione di una trattazione unitaria;
il primo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n,3, c.p.c.’;
2.1. il motivo è inammissibile in quanto esso, al di là della rubrica, veicola il tentativo di ottenere, in sede di legittimità, una rilettura dei documenti e una rivalutazione delle testimonianze, con esito diverso da quello a cui è pervenuta la Corte d’Appello.
Valgono i seguenti principi: ‘Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass ., Sez. 5-Ordinanza n.32505 del 22/11/2023).
2.2. Merita aggiungere, con particolare riferimento alla denuncia di ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.’ – denuncia che, come già precisato, è solo apparente che ‘In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non
abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass.,Sez. Un., n. 20867 del 30/09/2020).
Infine e per completezza si osserva, con riguardo al riferimento contenuto nella rubrica del motivo alla pretesa ‘violazione’ e alla pretesa ‘falsa applicazione’ dell’art. 2697 c.c., che in nessun modo potrebbe dirsi che la Corte di Appello abbia invertito l’onere della prova: essendo stato negato dalla odierna ricorrente che all’AVV_NOTAIO COGNOME fosse stato conferito l’incarico professionale oneroso di cui trattasi, la Corte di Appello, lungi dal porre l’onere dalla prova della conclusione del contratto sulla società, ha accertato che il contratto era stato concluso e che esso aveva carattere oneroso, sulla base dei documenti prodotti dall’odierno controricorrente e delle dichiarazioni confermative di alcuni testi, contemporaneamente negando rilievo alle testimonianze indotte dalla società sulla motivata dichiarazione di loro inattendibilità. Era estranea al thema probandum l’espletamento dell’attività da parte dell’AVV_NOTAIO COGNOME, non essendo l’espletamento mai stato in discussione;
3 . il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘omesso o insufficiente esame di fatti (circostanze comprovate documentalmente o per
testi) decisivi per il giudizio e discussi tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.’;
4. il motivo è inammissibile posto che, per un verso, la censura di omesso esame di fatti è, a fronte di un doppio accertamento conforme dei giudici di primo e secondo grado, in ordine ai fatti costitutivi del diritto dell’AVV_NOTAIO COGNOME al compenso preteso, sottoposta alla preclusione derivante dalla regola di cui all’art. 348ter , comma 5, c.p.c., e che, per altro verso, la censura maschera anche il tentativo di prospettare una lettura alternativa delle dichiarazioni dei testi indotti dalla odierna ricorrente scontrandosi con il principio per cui ‘ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (Cass. Sez. U , sentenza n. 34476 del 27/12/2019);
5. il terzo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.1 c.p.c.’;
6. il motivo è inammissibile in quanto esso mira ad attaccare l’affermazione della Corte di Appello per cui la clausola arbitrale dello statuto della società RAGIONE_SOCIALE non poteva essere applicata alla presente controversia trattandosi di clausola relativa alle controversie endosocietarie; la censura si sostanzia nella prospettazione secondo cui le risultanze istruttorie attesterebbero una realtà di fatto diversa da quella accertata dalla Corte di Appello e precisamente che la presente controversia non attiene ad un rapporto di prestazione d’opera professionale completamente distinto dal rapporto che l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva con la RAGIONE_SOCIALE in quanto suo socio ed attesterebbero invece ‘come l’AVV_NOTAIO COGNOME abbia svolto la
propria attività in favore della RAGIONE_SOCIALE in qualità di azionista e componente del comitato di gestione’; la prospettazione di una ricostruzione dei fatti di causa alternativa rispetto a quella del giudice di merito non integra motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.;
in conclusione, sussistendo i presupposti per la declaratoria dell’inammissibilità di ciascuno dei motivi di ricorso in riferimento all’art. 360bis n. 1, c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. 7155/2017);
a ll’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese;
poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatto applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma.
7.1. Quanto alla disciplina intertemporale, per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis cit. nel testo riformato, va richiamato l’indirizzo adottato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27433/2023, secondo la quale detta normativa -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023; ciò in quanto l’art. 380 -bis cit. (che nella parte finale richiama l’art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i
quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come quello in esame.
7.2. Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente va condannata al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3 c.p.c. , equitativamente determinata in € 6 .500,00, in favore della controparte e di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4 c.p.c. , pari ad € 2 .500,00, in favore della cassa delle ammende.
7.3. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 6.500,00 in favore della controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione