Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 281 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 281 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 11694/2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Curatori NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 5241/2021 del Tribunale di Teramo depositato il 17.3.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN FATTO
1.NOME COGNOME propose domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in prededuzione, per l’importo complessivo di € 50.000 per prestazioni professionali svolte in esecuzione di incarico ricevuto con atto di data certa del 4.4.2014, oggetto di successiva integrazione del 9.7.2014.
2.Il Giudice Delegato ammise il credito in prededuzione per il minor importo di € 14.092,98 , oltre iva e cpa, considerato che la procedura di concordato non aveva avuto sviluppi positivi successivi all’omologazione e che la somma richiesta e pattuita di € 50.000,00 andava ridotta prendendo a riferimento le percentuali medie previste dall’art 27 del DM 140/2012 .
Sull’opposizione proposta dal professionista, il Tribunale di Teramo, con decreto del 17/3/2021, ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME ed ha ammesso il professionista al passivo del RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore somma di € 35.907,02 oltre oneri di fatturazione, in prededuzione.
4 I giudici dell’opposizione hanno rilevato: a) che la le ttera di incarico del 4/4/2014 e la successiva lettera integrativa del 25/7/2014 avevano data certa opponibile al fallimento; b) che le prestazioni dedotte nelle scritture di assistenza al concordato preventivo ammesso ed omologato erano state regolarmente eseguite ed esaurite con l’omologa del concordato preventivo ed il compenso non poteva essere ridotto per effetto del fallimento dichiarato tre anni dopo la conclusione della procedura concordataria.
4 La Curatela del RAGIONE_SOCIALE ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. NOME COGNOME ha svolto le proprie difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo la curatela denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c, in relazione all ‘art. 360 1° comma n. 4 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto del confronto processuale, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c ; si lamenta l’omessa considerazione delle eccezioni proposte negli atti difensivi, e la mancata valutazione di fatti storici, di estrazione documentale e risultanti dallo stesso resoconto dei fatti risultante dal decreto, decisivi per il giudizio. Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare il contenuto dell’atto di conferimento dell’incarico nella parte relativa alla determinazione del compenso dovuto al professionista con riferimento alla correlazione fra prestazione e corrispettivo, che si può evincere dal generale paradigma di necessaria adeguatezza del compenso previsto dall’art. 2233 cc.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta « motivazione apparente in quanto priva di contenuto argomentativo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. su un punto rilevante della controversia » ; si sostiene che il Tribunale si sarebbe limitato ad osservare che la società poi fallita era stata ammessa alla procedura di concordato, senza considerare invece che il complessivo importo del compenso riconosciuto al professionista nella lettera di incarico si riferiva anche a compensi per attività relative all’attuazione del risanamento dell’impresa, mai svolte per effetto dell’intervenuto fallimento.
2 Il primo motivo è infondato.
2.1 Il Tribunale, con valutazione in punto di fatto non oggetto di specifica censura da parte della curatela, ha accertato, in primo
luogo, che la lettera di incarico 04.04.2014 e quella integrativa 25.07.2014 recavano data certa, desumibile dai timbri postali apposti sui fogli uniti piegati in lembi, ed erano, quindi, opponibili al fallimento, ed in secondo luogo che le prestazioni e le attività dedotte nelle scritture private (predisposizione degli atti necessari a ll’attuazione della procedura di r isanamento, cura dei rapporti tra la società e i fornitori e le banche, assistenza nelle varie fasi della procedura di concordato) erano state regolarmente espletate, a nulla rilevando il successivo fallimento, intervenuto alcuni anni dopo il decreto di omologa.
2.2 Appare , quindi, evidente che l’impugnato decre to si è fatto carico di valutare l’incidenza del susseguente fallimento sulle prestazioni rese dal COGNOME, non reputando le cause dell’apertura della procedura concorsuale maggiore correlate ad inadempienze nell’esecuzione del mandato professionale ricevu to.
2.3 l giudici dell’opposizione non si sono neanche sottratti al compito di esaminare la validità della clausola dell’incarico professionale a forfait ritenuta dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 7974/2018) nulla nella parte in cui prevede l’erogazione del l’intero corrispettivo a prescindere dal completamento dell’opera professionale, dal momento che l’intero corrispettivo di € 50.000 era venuto a maturare a seguito dell’effettivo compimento da parte del professionista dell’attività di predisposizione degli atti e di assistenza alla procedura che aveva consentito l’approdo all’omologazione del con cordato.
2.4 D’altro canto , la curatela non ha neanche prospettato la sussistenza di specifiche carenze nella dovuta diligenza e perizia del professionista alle obbligazioni assunte, né l’organo della procedura ha allegato circostanziati elementi di inesattezza quantitativa della prestazione professionale di risanamento dell’impresa, contestabili mediante eccezioni di inadempimento, idonei a giustificare la riduzione del compenso pattuito
2.5 Il dato di fatto del sopravvenuto fallimento, dichiarato a dista nza di tre anni dall’omologa, non può assurgere, da sé solo, ad elemento decisivo dell’inesattezza della prestazione del COGNOME, non integrando la prestazione del professionista una obbligazione di risultato ma di mezzi.
2.6 Ne discende l’applicazione del la regola generale stabilita dall’art. 2233 c.c. per le prestazioni d’opera intellettuali, secondo cui il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, norma che prevede una gerarchia a carattere preferenziale dei criteri di liquidazione (Cass. 23 maggio 2000, n. 6732; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837), con l’ulteriore conseguenza che il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass.14050/2021) .
2.7 Non può, quindi, ascriversi al Tribunale alcun omesso esame dell’eccezione e dei fatti allegati dalla curatela.
3 Il secondo motivo è, parimenti, infondato.
3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata .
3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”
e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, ove cioè, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consenta di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).
3.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).
3.4 Nel caso di specie, la motivazione del giudice di merito non è affatto apparente e soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’, avendo la Corte compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo ossia ha dato conto della esistenza di due scritture private opponibili alla curatela aventi ad oggetto prestazioni professionali regolarmente portate a termine dal creditore insinuante con l’omologa del concordato senza che rilevasse la successiva declaratoria di fallimento.
3.5 Si legge, infatti, a pagina 2 della motivazione del decreto «ciò chiarito l’attività espletate dall’opponente (‘ contattare e incontrare funzionari di banche e fornitori, per aggiornarli sulla situazione
economico-finanziariapatrimoniale dell’azienda e renderli edotti sui provvedimenti di risanamento che si intende adottare ‘ -lett e -nonché ‘ predisporre gli atti necessari per l’attuazione della procedura di risanamento che sarà adotta e l’assi stenza nelle varie fasi della procedura medesima ‘ lett. f) sono indubbiamente co nnesse all’attività propedeutica all’ammissione alla procedura di concordato preventivo che è stato omologato in data 05.02.2016». 4 Conclusivamente il ricorso va rigettato.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 6.300 di cui € 200 per compensi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%, a carico del ricorrente; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre