Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25609/2023 R.G. proposto da :
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI, ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME E NOME, in persona del liquidatore
-intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE BARI, in RG n. 4/2021 depositato il 12/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato il reclamo ex artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, l. n. 3 del 2012 proposto dal l’O rganismo di composizione della crisi (OCC) e da ll’ Ordine dei Commercialisti e esperti contabili (ODCEC) di Bari avverso il decreto di esecutività dello stato passivo della Liquidazione del patrimonio di NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui il giudice delegato aveva ammesso il credito dell ‘ OCC (€ 37.016,99 iva compresa) in prededuzione, ma con ‘postergazione’ rispetto al soddisfacimento del credito dei creditori ipotecari. I reclamanti chiedevano che il credito fosse considerato come spesa generale della procedura, come tale destinata a gravare in quota parte e proporzionalmente anche sul ricavato della vendita dell’immobile gravato da ipoteca.
1.1. -Il tribunale, pur sostenendo che la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è una procedura concorsuale assimilabile a tutti gli effetti al fallimento, con conseguente interpretazione del l’art. 14 -duodecies, comma 2, l. n. 3/2012 alla luce dell’art. 111 -ter, comma 3, l.fall., ha però escluso che il compenso dell’OCC , pur essendo prededucibile, possa ricondursi al novero delle uscite di carattere generale imputabili al creditore fondiario, tali essendo « quelle sostenute nell’interesse collettivo dei creditori, ovvero nell’interesse generale della massa », e cioè «quelle che attengono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale e che in concreto realizzino un vantaggio per i creditori, dovendosi tenere conto, nel valutare detto vantaggio, dell’interesse concreto anche rispetto a ciascun rango di creditori». Al riguardo viene speso anche l ‘argomento della «utilità concreta» del creditore ipotecario, il quale, nel caso in cui (come nella specie) sia già pendente una procedura esecutiva immobiliare, non ricaverebbe alcuna utilità dalle attività svolte dall’OCC ai fini dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. cit.
1.2. -In particolare, dopo aver ricostruito tutte le attività svolte dall’OCC « non solo nell’interesse del debitore, ma anche dei creditori», e averne riconosciuto la centralità tanto da potersi
qualificare, per le caratteristiche di indipendenza e di imparzialità, un organo di ausilio e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura, che opera in funzione della realizzazione del pubblico interesse alla soluzione della crisi da sovraindebitamento, il tribunale ha ritenuto che, pur potendosi concludere «che le spese relative al compenso dell’OCC attengono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale», esse non sempre realizzano in concreto un’utilità per i creditori , come appunto per il creditore ipotecario che abbia già avviato una procedura esecutiva immobiliare o vi sia intervenuto, sicché in tale caso sarebbe iniquo imporre a siffatto creditore non solo i costi relativi alla procedura esecutiva immobiliare già pendente (come quelli di giustizia ex art. 2770 c.c.) ma « anche il compenso dell’OCC che rientra tra le spese della fase propedeutica all’emanazione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio».
-Avverso detta decisione l’OCC e l’ODCEC di Bari hanno proposto ricorso per cassazione in unico mezzo, illustrato da memoria. La Liquidazione intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano la vi olazione e/o falsa applicazione degli artt. 14-duodecies l. n. 3/2012, 2770 c.c., 111, 111-bis e 111-ter l.fall. nonché degli artt. 24, 36 e 3 Cost. in punto di diritto di accesso alla giustizia, diritto al compenso ed uguaglianza sostanziale di fronte alla legge tra posizioni uguali.
Osservano che la natura recessiva del credito prededucibile per il compenso dell’OCC rispetto al credito vantato dal creditore munito di privilegio ipotecario comporterebbe che nel caso in cui, come nella specie, tutti gli immobili della procedura siano gravati da ipoteca, all’OCC nulla spetterebbe a titolo di compenso qualora il ricavato della vendita fosse assorbito dal credito ipotecario, e ciò costituirebbe un ostacolo di fatto al perseguimento delle finalità della legge sul sovraindebitamento, dal momento che il debitore, per avviare la procedura, ha necessità di avvalersi dell’OCC , chiamato a compiere una serie di attività di verifica e a consegnare una relazione particolareggiata da allegare alla domanda di accesso alla procedura. Né il compenso potrebbe essere posto a carico dello
Stato, trattandosi di attività stragiudiziale esclusa dal TUSG, ed anche le funzioni svolte quale organo della procedura esulerebbero dalle fattispecie di patrocinio tecnico contemplate dall’ art. 74 comma 2 d.P.R. 115/2002. Ciò determinerebbe una disparità di trattamento, a seconda che la liquidazione del patrimonio involga beni già aggrediti dall’esecuzione individuale oppure no.
3.1. -Il motivo è infondato.
3.2. -Con una recentissima pronuncia, resa in analoga fattispecie, questa Corte ha già escluso che le spese relative al compenso dell’OCC , per quanto prededucibile, rientrino tra le cd. uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori che, in base a ll’art. 14 -duodecies, comma 2 l. n. 3/2012 («i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti») -corrispondente al disposto dell’art. 111 -bis, comma 2, l.fall. e perciò da leggere in combinato disposto con l’art. 111 -ter, comma 3, l.fall., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18882/2022) -possono gravare proporzionalmente sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di ipoteca e pegno.
E ciò perché, si è detto, «il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria, che si apre a domanda del debitore, cosicché la nomina di un gestore della crisi avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non in quello di tutti i creditori, che non hanno alcuno specifico tornaconto all’avvio della procedura di liquidazione del patrimonio piuttosto che a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore» (Cass. 6865/2025).
3.3. -Il Collegio, dando continuità al precedente, sottolinea altresì il fatto che la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato si apre con il decreto di cui all’art. 14 -quinquies l. n. 3/2012, sicché il costo del compenso per l’attività svolta dall’OCC prima della sua apertura non può per definizione costituire una uscita di carattere generale della procedura medesima.
In tal senso può evocarsi il parallelo con i costi che il debitore deve affrontare per proporre domanda di autofallimento ex art. 14 l.fall., che per quanto prededucibili (Cass. 17596/2019, 25313/2021, 18506/2022, 17248/2024), sempre se effettivamente strumentali e funzionali alla procedura di fallimento (Cass. Sez. U, 42093/2021), non integrano comunque delle uscite di carattere generale della procedura fallimentare.
-Segue il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese in assenza di difese dell’intimato.
-Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/04/2025.