Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22722/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Brescia, elettivamente domiciliato in Monza INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, controricorrente-
nonchè contro
COGNOME NOME, Procedura di Liquidazione del Patrimonio N 91/2021
Tribunale di Brescia,
-intimati-
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia n. 10061/2023, depositata il 19/09/2023.
Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso per la rimessione della causa in pubblica udienza.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 91/2021, aperta a carico del debitore NOME COGNOME la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE (a sua volta cessionaria di Intesa San Paolo) fondato su contratto di mutuo fondiario, veniva ammessa al passivo per un importo complessivo di € 1.949.368,59, di cui € 1.711.733,27 in privilegio, e il resto in chirografo.
1.1 A seguito del subentro del liquidatore nella espropriazione immobiliare promossa e proseguita dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, veniva acquisito alla procedura concorsuale l’importo di euro 755.005,57 ricavato dalla aggiudicazione disposta nella esecuzione individuale; il liquidatore, pertanto, predisponeva un progetto di riparto parziale che prevedeva l’attribuzione a RAGIONE_SOCIALE di tutto l’attivo disponibile (rinveniente dalla vendita forzata del bene ipotecato), dedotto l’importo di € 39.133,97, spettante a titolo di compensi e spese all’Organismo di RAGIONE_SOCIALE ( di seguito RAGIONE_SOCIALE) di Brescia, ritenuto prededucibile ed antergato.
1.2 Il Giudice Delegato decidendo sulle contestazioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE con provvedimento del 9/3/2023, disponeva la
modifica del progetto di riparto ‘di modo che il compenso dell’organismo di composizione della crisi non gravi sulla posizione della creditrice’.
2 Il Tribunale di Brescia, accogliendo il reclamo dell’OCC ‘ammette il credito dell’OCC ‘Protezione Sociale Italiana’ Segretariato Sociale di Brescia, pari ad euro 39.133,97, al passivo della procedura in via privilegiata ex art 2755 e 2770 c.c. ‘.
2.1 Il Tribunale ha ritenuto che il credito dell’OCC che abbia coadiuvato il debitore nel richiedere l’apertura della liquidazione del patrimonio è equiparabile a quello del legale del creditore che abbia compiuto attività professionale funzionale all’apertura della procedura concorsuale di fallimento e, quindi, tale credito va soddisfatto, con il rango del privilegio ex artt. 2755 e 2770 c.c., sul ricavato della vendita del bene immobile con preferenza rispetto al creditore ipotecario.
3 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, l’OCC ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia nullità dell’ordinanza impugnata per vizio di extra o ultra-petizione e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.
1.1 L’ordinanza impugnata, nel porre a fondamento della decisione il riconoscimento all’OCC del privilegio per le spese di giustizia di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., ritenendo che detto organismo, rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi della legge n. 3/2012, si trovi in una posizione analoga a quella del legale del creditore che presenta istanza per la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente, sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione in quanto tale questione non avrebbe
formato oggetto delle allegazioni, deduzioni e difese delle parti, né nella prima fase del giudizio, dinanzi al Giudice investito della procedura di liquidazione del patrimonio, chiamato a decidere sulle contestazioni della RAGIONE_SOCIALE avverso il piano di riparto parziale, né nella fase di reclamo.
2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 3/2012, degli artt. 2755 e 2770 c.c., degli artt. 13, comma 4 bis, e 14 duodecies, comma 2, della l. 3/2012 e degli art. 111 bis, comma 2, e 111 ter, comma 3, l.fall. e successive modifiche ed integrazioni.
2.1 Si sostiene in primo luogo che il Tribunale abbia errato nel porre sullo stesso piano il credito dell’OCC, afferente alla procedura di liquidazione del patrimonio del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, con quello del legale del creditore che chiede il fallimento del debitore, perché entrambi relativi ad attività necessarie per ottenere l’apertura di una procedura concorsuale; ciò in quanto il privilegio previso dagli artt. 2755 e 2770 non spetta al legale del creditore che chiede il fallimento del proprio debitore, ma compete al creditore stesso per il rimborso ex art. 95 c.p.c., delle spese legali sostenute per il compimento di atti conservativi.
2.2 Soggiunge la ricorrente che l’ordinanza impugnata non ha preso in considerazione le disposizioni speciali di cui agli artt. 13, comma 4 bis, e 14 duodecies l. 3/2012 che escludono la possibilità di anteporre i crediti sorti in occasione e in funzione delle procedure da sovraindebitamento rispetto ai crediti pignoratizi e la mancanza nella l. 3/2012 di una norma simile all’art 111 ter l.fall.
2.3 Rappresenta che l’OCC non aveva svolto alcuna attività utile per il creditore ipotecario essendosi limitata ad incassare le somme ricavate dalla vendita all’asta degli immobili ipotecati, già effettuata ben prima dell’instaurazione del procedimento di gestione della crisi da sovraindebitamento dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia e dai suoi organi ausiliari nell’ambito della procedura
esecutiva in precedenza avviata; né il suo compenso può essere annoverato tra le spese generali della procedura da ripartirsi anche tra i creditori ipotecari.
3 Il primo motivo è infondato.
3.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che: «il vizio dedotto di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione ( petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ( petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ( petitum mediato) non sussiste violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, fissato dall’art. 112 c.p.c., quando il giudice, senza alterare nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione ( petitum e causa petendi ), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti » (cfr. tra le tante Cass. 5153/2019, 23215/2010 e 13945/2012).
3.2 Nel caso di specie il Tribunale non ha affatto immutato il thema decidendum , risultante dalle domande ed eccezioni delle parti e costituito dalle modalità di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato tra l’OCC ed il creditore ipotecario ma ha proceduto alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individuazione delle norme di diritto conseguentemente applicabili.
4 È, invece, fondato il secondo motivo.
4.1 Questa Corte in recenti pronunce ha escluso che le spese relative al compenso dell’OCC, per quanto prededucibili, rientrino tra le cd. uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori che, in base all’art. 14-duodecies,
comma 2, L. n. 3/2012 (« i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti ») -corrispondente al disposto dell’art. 111-bis, comma 2, L.Fall. e perciò da leggere in combinato disposto con l’art. 111-ter, comma 3, L.Fall., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18882/2022) -possono gravare proporzionalmente sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di ipoteca e pegno.
4.2 E ciò perché, si è precisato, «il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria, che si apre a domanda del debitore, cosicché la nomina di un gestore della crisi avviene su sua iniziativa e nel suo interesse e non in quello di tutti i creditori, che non hanno alcuno specifico tornaconto all’avvio della procedura di liquidazione del patrimonio piuttosto che a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore» (Cass. 6865/2025, confermata da Cass. 12405/2025).
4.3 Non è conducente il parallelismo affermato nell’impugnata ordinanza tra i costi dell’OCC ed il credito per il carico economico che il debitore deve affrontare per proporre domanda di autofallimento ex art. 4 L.Fall.; anche tale ultimo credito, per quanto prededucibile, sempre se effettivamente strumentale e funzionale alla procedura di fallimento (Cass. Sez. U, 42093/2021), non integra comunque una uscita di carattere generale della procedura fallimentare.
5 In accoglimento del secondo motivo, l’impugnata ordinanza va cassata con rinvio della causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, cassa l’impugnata ordinanza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 8 aprile