Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5666 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5666 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 9016/2023 r.g. proposto da:
IngNOME COGNOME, codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO del foro di Bologna (codice fiscale CODICE_FISCALE) con studio in BolognaINDIRIZZO INDIRIZZO, ed indirizzo PEC «EMAIL» presso cui è domiciliato.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Ferrara INDIRIZZO), INDIRIZZO, codice fiscale e Partita Iva n. P_IVA, in persona del Curatore Fallimentare, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’ AVV_NOTAIO del Foro di Bologna (C.F. CODICE_FISCALE), come da procura in atti, con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO del Foro di Roma (C.F. CODICE_FISCALE), con studio in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso il decreto ex art. 99 l. fall. reso dal Tribunale di Ferrara nel procedimento R.G. n. 1775/2022 e comunicato via pec in data 13.3.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Ferrara -decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata da ll’AVV_NOTAIO, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE -ha rigettato l’impugnazione così proposta da ll’opponente .
2. Dalla lettura degli atti di causa si evince che: (i) in data 4 marzo 2013 le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed in data 21 giugno 2013 le società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano presentato innanzi al Tribunale di Ferrara domanda di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 1, l.f.; (ii) la proposta corredata di piano concordatario, presentata in data 28 novembre 2013 e successivamente integrata, era fondata sulla fusione societaria – condizionata alla omologazione del concordato – di tutte le società ricorrenti, e dunque sull’esistenza di un unico soggetto giuridico nella fase di esecuzione del concordato; (iii) trattandosi di concordato proposto nella forma della cessione di beni, nel decreto di omologazione era stato nominato quale liquidatore dei beni l’ AVV_NOTAIO, designato dalle società debitrici; (iv) a seguito della rinuncia all’incarico da parte di tale AVV_NOTAIOessionista, con decreto del 12.3.2015 il Tribunale di Ferrara aveva nominato quale liquidatore il Prof. NOME COGNOME; (v) quest’ultimo aveva, con procura speciale resa in data 26.3.2015, attribuito tuttavia a NOME COGNOME, liquidatore volontario e legale rappresentante della società debitrice, ‘rilevanti funzioni gestorie’ per tutta la durata della liquidazione concordataria, prevista in sei anni; (vi) con decreto del 17.2.2016 il Tribunale di Ferrara – ritenuto che i fatti esposti dal commissario giudiziale in esito al primo rapporto semestrale predisposto dal liquidatore avessero configurato un inadempimento degli obblighi sullo stesso incombenti -revocava
dall’incarico di liquidatore il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nominando in sua sostituzione il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, posto che la procura speciale era stata conferita al legale rappresentante della società debitrice ing. NOME COGNOME, ‘senza alcuna preventiva informazione al commissario o al G.D., né tantomeno previa loro autorizzazione’; (vii) nel corso del proprio mandato ed in virtù della procura conferita, il Prof. COGNOME aveva corrisposto a NOME COGNOME l’importo di € 119.257,20 ; (viii) a seguito della revoca del Prof. COGNOME, il COGNOME aveva continuato comunque a svolgere una funzione consultiva, anche in ambito tecnico; (ix) con sentenza resa in data 21.1.2020 il Tribunale di Ferrara, atteso il mancato rispetto dei tempi di adempimento del concordato e la previsione del mancato soddisfo per i creditori chirografari, risolveva infine il concordato preventivo e dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Con istanza depositata in data 6.7.2021, NOME COGNOME chiedeva pertanto di essere ammesso allo stato passivo del fallimento sopra indicato per l’importo di € 43.333,32 , a titolo di indennità per la carica di legale rappresentante (liquidatore volontario) della società, con collocazione in prededuzione, e per l’importo di € 90.000,00 sempre con collocazione in prededuzione, a titolo di compenso a fronte dell’attività AVV_NOTAIOessionale svolta dal 2016 al 2019, su incarico del liquidatore giudiziale AVV_NOTAIO COGNOME.
Col decreto di esecutività dello stato passivo il giudice delegato escludeva il credito insinuato dall’ AVV_NOTAIO.
AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO COGNOME proponeva dunque ricorso in opposizione allo stato passivo.
Col decreto del 13 marzo 2023 il Tribunale di Ferrara rigettava l’opposizione allo stato passivo. In breve, la richiesta di compenso per la carica di liquidatore volontario era stata respinta sul rilievo che i compensi corrisposti all’opponente da parte del liquidatore giudiziale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO erano comprensivi di quanto previsto dal piano concordatario per la funzione di liquidatore volontario, mentre la richiesta di compenso per l’attività svolta nel triennio 2017-2019 era stata respinta sul rilievo che non era stato formalizzato alcun incarico specifico e non era stato mai previsto alcun
compenso aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la carica di liquidatore volontario.
Il decreto, comunicato via pec in data 13.3.2023, è stato impugnato da ll’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Secondo il ricorrente la decisione impugnata avrebbe omesso di pronunciare sulla questione della possibilità che il compenso richiesto dall’opponente per la funzione di liquidatore volontario della società in concordato venisse ridotto, in conseguenza dei pagamenti a lui erogati dal liquidatore giudiziale, nella misura massima di un quinto: in tal modo, in definitiva, omettendo di pronunciare sulla inerente domanda (subordinata) di riconoscimento in ogni caso di tale compenso nella misura quanto meno di quattro quinti dell’importo richiesto.
Con il secondo mezzo si deduce invece ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.)’. La decisione impugnata andrebbe, in ogni caso, censurata, sempre secondo il ricorrente, per avere la stessa completamente trascurato l’esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che l’incarico a lui conferito dal liquidatore giudiziale AVV_NOTAIO. COGNOME si era dispiegato unicamente dal marzo 2015 al febbraio 2016, allorché tale liquidatore giudiziale era stato rimosso e so stituito e l’incarico in questione era stato revocato, e che solo per tale periodo di tempo era stato erogato il compenso di € 10.400,00 mensil e stabilito per il detto incarico.
2.1 I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi riguardano, sotto AVV_NOTAIOili apparentemente diversi, il medesimo credito azionato da COGNOME per la carica di liquidatore volontario della società fallita, ricoperta dal dicembre 2014 fino alla dichiarazione di fallimento.
2.1.1 Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.
Va infatti ricordato che, nel decreto impugnato, dopo aver ripercorso i rapporti intercorsi tra COGNOME e la società fallita, nonché le varie eccezioni svolte dalle parti, il Tribunale ha accertato l’insussistenza del diritto dell’opponente ‘di ottenere la somma ulteriore di euro 43.333,32 a titolo di compenso per l’attività di liquidatore volontario, avendo l’ing. COGNOME già percepito oltre euro 119.000,00 per le attività svolte formalmente quale procuratore della società in concordato, inquadrabili , come si è già evidenziato, nell’ambito di un unico rapporto gestionale e come tali non duplicabili’ ( cfr. pag. 27, decreto impugnato).
Il Tribunale di Ferrara ha dunque svolto un accertamento in fatto in ordine alla distinzione tra mandato gestorio quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE liquidazione e l’incarico delegato in virtù della procura speciale, distinzione che si era tuttavia rivelata come puramente formale, non essendo possibile operare una distinzione tra attività strettamente tecnica ed attività di natura gestoria. Peraltro, nel decreto impugnato è stato osservato che ‘l’attività prestata dall’ing. COGNOME a seguito alla procura rilasciata dal AVV_NOTAIO. COGNOME (fosse) assorbita dalla sua carica gestoria assunta in tempo di grave e conclamata crisi dell’impresa o (fosse) rientra(ta) comunque nella competenza del liquidatore giudiziale, con la conseguenza che, così come ritenuto dal Giudice delegato nel provvedimento impugnato, gli ingenti compensi corrisposti dal liquidatore revocato assorbi(vano) certamente anche le somme oggetto dell’insinuazione allo stato passivo, che rappresenta (va)no quindi una indebita duplicazione di compensi’ ( cfr. pag. 20 e 21).
Ne consegue che la decisione impugnata ha determinato il rigetto integrale del la richiesta dell’opponente di pagamento dell’importo di € 43.333,32 a titolo di indennità per la carica di liquidatore volontario della società fallita, ricoperta dal dicembre 2014 fino alla dichiarazione di fallimento, sul presupposto che lo stesso aveva già percepito somme ben maggiori per attività formalmente svolte in virtù della procura speciale del 26.3.2015 rilasciata dal liquidatore revocato ProfAVV_NOTAIO COGNOME.
Ne discende ancora – come ulteriore corollario – che non è possibile riscontrare, come invece denunciato dalla parte ricorrente, alcuna omissione
di pronuncia rispetto alla richiesta di riconoscere comunque i 4/5 del compenso richiesto, in quanto le somme percepite da COGNOME erano risultate comunque ben superiori all’intero importo insinuato.
Sul punto, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte allor quando l’ac coglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass., 29.1.2021, n. 2151; Cass., 4.6.2019, n. 15255).
Nel caso in esame il Tribunale non ha dunque omesso di decidere in ordine alla richiesta prospettata dal ricorrente in via subordinata ma, richiamando la circostanza che gli ingenti compensi corrisposti dal liquidatore revocato avevano assorbito certamente anche le somme oggetto dell’insinuazione allo stato passivo, è pervenuto ad una pronuncia di rigetto integrale delle domande svolte, statuendo così implicitamente anche sulle ulteriori domande subordinate.
2.1.2 Radicalmente inammissibile è inoltre la censura svolta dalla parte ricorrente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che costituisce invero una mera richiesta di un riesame di fatto, del tutto precluso ed inammissibile nel giudizio di legittimità. Occorre ancora una volta ripetere che nel decreto impugnato non sussiste alcuna omissione di fatti decisivi, posto che il periodo temporale -per il quale l’attività consulenziale svolta dall’opponente sarebbe stata retribuita – risultava del tutto irrilevante ai fini della decisione, avendo il Tribunale accertato che COGNOME aveva comunque percepito somme ben superiori rispetto a quelle oggetto di insinuazione.
Invero il Tribunale ha esaminato specificatamente l’arco temporale in cui il ricorrente aveva ricoperto l’incarico di procuratore ad negotia di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ritenendo tuttavia la circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Non sussiste, dunque, alcun AVV_NOTAIOilo di omessa considerazione di un fatto decisivo.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli art. 1325 e 1350 c.c. nonché degli art. 2225 e 2233 c.c.
3.1 Secondo il ricorrente la decisione impugnata va censurata relativamente al rigetto della richiesta di compenso per l’attività AVV_NOTAIOessionale svolta nel triennio 2017-2019 su incarico del nuovo liquidatore giudiziale AVV_NOTAIO COGNOME. Tale decisione era stata assunta sulla base della considerazione che «se è vero che a seguito della revoca del AVV_NOTAIO. COGNOME l’ing. COGNOME ha continuato a svolgere una funzione consultiva, anche in ambito tecnico, è anche vero però che per tali attività non fu mai formalizzato alcun incarico specifico e che non fu mai previsto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto per la carica di liquidatore volontario» (v. pag. 27-28, decreto impugnato).
Il quarto mezzo articola invece vizio di ‘violazione dell’art. 99 co. 11 l.fall. e dell’art. 111 co. 6 Cost. per motivazione del tutto illogica e contraddittoria e solo apparente (ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
4.1 Secondo il ricorrente, la decisione relativa al rigetto della richiesta di compenso per l’attività AVV_NOTAIOessionale svolta nel triennio 2017-2019 andrebbe censurata anche per la sua intrinseca ed insanabile contraddittorietà, che avrebbe reso la relativa motivazione, sebbene materialmente presente, in realtà solo apparente, con conseguente nullità denunziabile ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
4.2 Anche gli ultimi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, facendo entrambi riferimento al medesimo credito azionato da COGNOME per l’attività svolta nel triennio 2017 2019. Secondo il ricorrente, più in particolare, il Tribunale avrebbe violato le norme in tema di forma dell’accordo contrattuale e in tema di corrispettivo dell’attività di lavoro autonomo e AVV_NOTAIOessionale, avendo ritenuto decisive, ai
fini della decisione, ‘la mancata formalizzazione dell’incarico e la mancata previsione di un compenso aggiuntivo’.
Il ricorrente contesta, poi, il vizio di nullità della sentenza e del procedimento avendo il Tribunale ‘ritenuto che anche la consulenza prestata dall’ing. COGNOME nel triennio 2017-2019, durante la fase esecutiva del concordato, debba essere correttamente inquadrata nell’ambito d ella carica gestoria di liquidatore volontario assunta in tempo di grave e conclamata crisi dell’impresa», cosicché «anche con riferimento a tale richiesta dell’opponente la pretesa di duplicare la richiesta di compensi appare i llegittima ed infondata’ (cfr. pagg. 30 -31, del decreto impugnato). Ciò si porrebbe, sempre secondo il ricorrente, ‘in insanabile contraddizione logica con la decisione del Tribunale stesso di non riconoscere alcunché a titolo di compenso ‘ per la carica societaria in questione.
Anche tali critiche si rivelano inammissibili.
4.3 L ‘ evidenza di tale inammissibilità attiene al fatto che i motivi in oggetto sono generici, contenendo sporadiche contestazioni del tutto scollegate dalle pretese violazioni di legge ed al percorso motivazionale utilizzato dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda di insinuazione proposta da COGNOME, nonché rivolti alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione del fatto compiute da parte dei giudice di merito, AVV_NOTAIOili quest’ultimi che , come è noto, non sono censurabili nel giudizio di legittimità.
Emerge inoltre un difetto di specificità perché i motivi si muovono formalmente nel contesto di supposte violazioni di legge riferite prima agli art. 1325, 1350, 2225 e 2233 c.c. e poi agli art. 99, comma 11, l.f. e art. 111, comma 7 Cost., per poi denunciare la nullità della sentenza o del procedimento.
Con riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, il ricorrente non ha in alcun modo provveduto all’esame del contenuto precettivo ed al raffronto con le affermazioni in diritto contenute nel decreto impugnato, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastino con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di cassazione il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 ; Sez. L, Ordinanza n. 17570 del 21/08/2020).
Orbene, la ricorrente si è limitata ad affermare che ‘se e proprio perché -il compenso per l’attività consulenziale viene ritenuto ricompreso in quello per la carica di liquidatore volontario della società in concordato, tale ultimo compenso va necessariamente riconosciuto. Se, invece, il compenso per la carica societaria non viene riconosciuto, l’attività consulenziale va necessariamente remunerata a parte, non potendola in alcun modo considerare già ricompresa in un compenso ritenuto non dovuto’.
Le doglianze appaiono del tutto inammissibili, non essendo il Tribunale incorso in alcuna violazione di legge e non sussistendo alcuna ipotesi di nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione.
Invero, dopo aver ampiamente ripercorso i fatti di causa e le varie domande ed eccezioni svolte dalle parti in corso di giudizio, il Tribunale ha rigettato la
richiesta di COGNOME accertando, da una parte, che per l’attività di consulenza svolta a partire dal 2017 non era mai stato previsto alcun compenso e, dall’altra, che tale attività doveva essere comunque inquadrata nell’ orbita della carica gestoria di liquidatore volontario assunta in tempo di grave e conclamata crisi dell’impresa.
Non è dato pertanto comprendere quale sia il vizio rilevante ai sensi degli art. 1325, 1350, 2225 e 2233 c.c., visto che tali norme consentono comunque alle parti la possibilità di determinare o meno il compenso, come peraltro rilevato dallo stesso ricorrente. E peraltro, oltre ad aver accertato l’assenza di compensi per l’attività di consulenza, il Tribunale ha accertato che l’attività prestata da COGNOME nel triennio 2017-2019, durante la fase esecutiva del concordato, doveva essere ‘correttamente inquadrata nell’ambito della carica gestoria di liquidatore volontario assunta in tempo di grave e conclamata crisi dell’impresa e che, anche con riferimento a tale richiesta dell’opponente, la pretesa di duplicare la richiesta di compensi appare illegittima ed infondata, avendo l’ing. COGNOME già ricevuto dal AVV_NOTAIO COGNOME ingenti somme per la carica di liquidatore volontario, che assorbono certamente anche quelle richieste in relazione al triennio 20172019′ ( pag. 30-31, decreto impugnato).
Sulla base della ricostruzione dei fatti e delle motivazioni fornite, non sussiste dunque alcuna ‘insanabile contraddizione logica’ né vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con la decisione di non riconoscere alcun compenso anche per la carica di liquidatore volontario. Ne consegue l ‘inammissibilità della censura, siccome prospettata in termini astratti ed avulsi dalla motivazione concretamente utilizzata dal Tribunale.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti per la condanna prevista dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., posto che l’impugnazione si è distinta per il tentativo di coinvolgere la Corte in un inammissibile terzo grado di merito, senza porre nessun tema o questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10356 del 19/04/2025).
Sul punto giova infine ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022), in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta.
Sussistono altresì i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi ed in euro 7.000, ex art. 96, 3 comma, c.p.c., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15.01.2026
Il Presidente NOME COGNOME