Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35322-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati COGNOME NOME, COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 724/2017;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 24 maggio 2019 , la Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, accoglieva l’opposizione proposta, con distinti ricorsi poi riuniti, dalla RAGIONE_SOCIALE avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da NOME COGNOME e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con i quali questi, tutti dipendenti della RAGIONE_SOCIALE in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE Nocera Inferiore, richiedevano alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento del compenso dovuto per la prestazione svolta in regime di ‘libe ra professione intra moenia’;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che i lavoratori non avevano provato la ricorrenza dei presupposti legittimanti l’erogazione del preteso compenso, avendo prodotto documentazione inidonea ad attestare che le attività libero professionali intra moenia fossero state effettivamente svolte fuori del normale orario di servizio, una volta esaurito il debito orario, e che si trattasse di ore aggiuntive per le quali non erano stati già percepiti o non potevano essere percepiti lo straordinario o altri istituti contrattuali compensativi della prestazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari opposti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
che i ricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che , con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del Regolamento aziendale di cui alla delibera n. 199/2004 della RAGIONE_SOCIALE, lettera A, commi 3 e 8 e lettera B, commi 2, 4 e 10, del Regolamento aziendale di cui
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alla delibera n. 1863/2002 della stessa RAGIONE_SOCIALE, art. 2, lettera A.2.1 dell’art. 55, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Sanità dell’8.6.2000 e dell’art. 2697 c.c., lamenta no a carico della Corte territoriale il travisamento della disciplina regolamentare, per avere ritenuto la pretesa subordinata alla ricorrenza di requisiti in realtà non previsti e l’incongruità dell’accertamento a riguardo compiuto ricorrendo nei fatti i requisiti individuati; che il motivo si rivela inammissibile in quanto, da un lato, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge in relazione ad atti ( le delibere ed i regolamenti aziendali) che non possono essere qualificati tali, così da risultare sottratti alla conoscenza diretta di questa Corte ove, come nella specie, non trascritti ed allegati al ricorso; dall’altro si limitano a confutare l’apprezzamento del materiale istruttorio operat o dalla Corte territoriale, opponendovi una propria valutazione e finendo così per sollecitare, inammissibilmente appunto, un nuovo giudizio di merito;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, n ell’adunanza camerale del 4 luglio 2024.