Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16737-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 218/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 3405/2022;
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 18/09/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado che, accertata la estinzione per prescrizione dei crediti contributivi di cui all’intimazione di pagamento avverso la quale NOME COGNOME, odierno ricorrente, aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla rifusione delle spese di lite di primo grado, come in dispositivo quantificate, oltre che alle spese del giudizio di secondo grado.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha depositato procura.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 DM n. 55 del 2014, come modificato dal DM 37/2018, e delle tabelle allegate, nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. . Censura in sintesi la sentenza impugnata per avere escluso, in relazione alle spese del giudizio di primo grado, i compensi relativi alla fase istruttoria sul presupposto del mancato svolgimento di tale fase. Sostiene riguardo che la fase di trattazione/istruttoria costituisce una fase ineludibile del giudizio in quanto comporta in ogni caso la necessità di esame
degli scritti e dei documenti delle parti, secondo quanto evincibile dall’art. 4 ,, lett. c) DM n. 55/2014.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Ritiene il Collegio, in continuità con precedenti di questa Corte, ai quali si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp att. c.p.c., non conforme a diritto l’espunzione , nell’ambito della liquidazione delle spese di lite di primo grado, del compenso previsto per la fase istruttoria, indiscusso apparendo il compimento, in prime cure, (quantomeno) di un’attività -l’esame della memoria e della documentazione prodotta dalla controparte ricompresa nel catalogo disegnato dall’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 (sul punto, cfr. Cass. n. 21743/2019; Cass. n. 4698/2019).
2.2. Da tanto consegue, in relazione alle spese di lite del giudizio di primo grado, fermo lo scaglione di riferimento (da euro 52.000 a euro 260.000) quale individuato dalla Corte di merito, ferma altresì la valutazione da questa espressa di particolare semplicità delle questioni proposte, profili entrambi non investiti da censura, la liquidazione in relazione al giudizio di primo grado anche del compenso tabellarmente previsto per la fase istruttoria, determinato in complessivi euro 1.913, 05, pari alla metà del valore medio recato dalle tabelle di cui al DM. n. 55/2014, applicabile ratione temporis . Per effetto di tale integrazione l’importo complessivo delle spese di lite di primo grado, al netto delle spese generali al 15% e di IVA e CPA, è rideterminato in euro 6.036,00.
2.3. Alla cassazione in parte qua della sentenza impugnata segue, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Resta confermata la statuizione sulle spese di lite di secondo grado.
Le spese del grado di legittimità sono regolate secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ridetermina in complessivi euro 6.036,00 le spese del giudizio di primo grado liquidate in favore dell’odierna parte ricorrente , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Conferma la statuizione sulle spese di secondo grado. Condanna gli intimati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.200,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 18 settembre 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME