Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4837 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6394/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1169/2020 depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
AVV_NOTAIO chiese alla Corte di Appello di Catania la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta a
favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio di responsabilità nei confronti dell’amministratore e del liquidatore nonchè di simulazione e revocazione nei confronti dell’amministratore e RAGIONE_SOCIALE moglie, del liquidatore e RAGIONE_SOCIALE moglie, in relazione ad atti dispositivi del loro patrimonio. Tale procedimento si era chiuso, in primo grado, con l’accoglimento delle azioni di responsabilità e delle domande di simulazione, con assorbimento di quelle di revocazione.
La Corte d’Appello di Catania -confermando la decisione di primo grado -liquidò ‘in base al valore RAGIONE_SOCIALE causa, avuto riguardo al cumulo delle domande proposte dalla curatela, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.m.55/2014, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, €. 22.916.40 da ridursi alla metà sì come disposto dall’art. 130 del d.pr. 15/2002 per un importo finale di €.11.458,20′;
con l’ordinanza in epigrafe, il consigliere delegato presso la medesima Corte ha accolto l’opposizione dell’AVV_NOTAIO solo per la parte relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE maggiorazione per assistenza di più parti ed ha invece rigettato l’opposizione per quanto riferita al mancato riconoscimento del compenso richiesto per la fase ‘istruttoria e di trattazione’ nelle azioni di responsabilità e per quanto riferita ai compensi per le azioni di simulazione o revocazione;
per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO ricorre con quattro motivi, illustrati con memoria;
il Ministero RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso viene dedotta la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza (così testualmente, ndr) per violazione degli artt. 112, 99,
132 comma1, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4′. La ricorrente in sostanza lamenta che il consigliere delegato abbia trascurato di pronunciare o abbia trascurato di pronunciare in modo motivato sul primo motivo di opposizione al decreto di liquidazione. Con tale motivo si era dedotto che ‘riguardo alle due azioni di responsabilità nei confronti dell’amministratore e del liquidatore, la Corte d’Appello, pur ritenendo di applicare nella liquidazione dei compensi i parametri di ci agli artt. 4 e 5 del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, senza alcuna motivazione, non aveva liquidato quelli per la fase istruttoria e/o di trattazione’. Al riguardo la ricorrente menziona le attività svolte e per le quali aveva chiesto i compensi: alla ‘prima udienza di comparizione dell’1.12.2017’ aveva formulato eccezioni e dichiarazioni a verbale contro le richieste degli appellanti; aveva poi esaminato l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello in data 10.1.2018; all’udienza del 18.5.2018 aveva espresso la propria opposizione alle richieste istruttorie RAGIONE_SOCIALE controparte; aveva poi esaminato l’ordinanza del 4.7.2019 di rigetto delle richieste; alla successiva udienza del 18.10. 2019 aveva precisato le conclusioni. Nell’ordinanza impugnata la richiesta dei compensi è stata respinta con la seguente motivazione: ‘nella fattispecie non risulta svolta alcuna attività istruttoria considerato che le parti appellanti con l’atto di appello hanno ribadito la richiesta di consulenza tecnica di ufficio e la Corte con le due ordinanze del 10 gennaio 2018 e del 4 luglio 2019 rigettava la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio senza che la controparte avesse svolto alcuna attività RAGIONE_SOCIALE fase’;
2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione o falsa applicazione del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, artt. 4 e 5, violazione dell’art. 2233 c.c., in relazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3 nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n.5). Il motivo
tende a far valere l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ricordata motivazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta di compensi per l’attività ‘istruttoria e/o di trattazione’ sopra già menzionata;
il primo motivo è infondato.
3.1. Il vizio di radicale omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. non sussiste: il giudice delegato ha respinto la richiesta di compensi avanzata dalla odierna ricorrente. Neppure sussiste un difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione reiettiva ai sensi dell’art. 132 c.p.c.: il giudice delegato ha enunciato in modo chiaro la ragione RAGIONE_SOCIALE decisione affermando che nessuna attività istruttoria era stata svolta dato che la richiesta di ammissione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica avanzata dagli appellanti era stata disattesa;
il primo motivo di ricorso deve quindi essere rigettato;
il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
5.1. L’ordinanza impugnata è evidentemente basata sull’assunto per cui il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria ex art. 4 del dm 55/2014 è legato al compimento e solo al compimento di una attività di assunzione di prove.
5.2. L’assunto è giuridicamente infondato.
L’art. 4 del decreto citato individua -e, va evidenziato, esemplificativamente -, come attività suscettibili di legittimare la liquidazione del compenso per la fase istruttoria, le attività seguenti: ‘le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione RAGIONE_SOCIALE prova o del mezzo istruttorio
anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità RAGIONE_SOCIALE fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso quando effettivamente svolta’.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa (Cass. n. 20993 del 02/10/2020), essendosi anche reputata sufficiente a tal fine (Cass. n. 34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l’espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l’art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.
Insomma, la fase di trattazione/istruzione è ineludibile (v. tra le varie, v. Sez. 2, Ordinanza n. 37994 del 2022; Cass. ord. 21743/2019; Cass. ord. n. 14483/2021).
5.3. Nella fattispecie, le attività menzionate dalla ricorrente (v. il superiore punto 1) costituiscono sicuramente attività di carattere istruttorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE norma richiamata. In relazione all’espletamento di tali attività al difensore deve quindi essere riconosciuto il compenso;
il secondo motivo di ricorso deve quindi essere accolto;
con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112, 99, 132 comma 1, n.4, c.p.c., 10 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, nonché omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’art. 360 comma primo n.5′;
con il quarto motivo di ricorso viene lamentata ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE l. 247/2013, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, artt. 2, 4 e 5, violazione dell’art.10 c.p.c., violazione dell’art. 2233 c.c., in relazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 132 c.p.c. motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4)’;
i due motivi possono essere esaminati unitariamente trattandosi di motivi che veicolano censure convergenti: la ricorrente lamenta che il giudice delegato abbia motivato in modo apparente sul rigetto del secondo motivo di opposizione al decreto di liquidazione ed abbia finito per disconosce illegittimamente i compensi richiesti per le già menzionate azioni di simulazione e revocazione. La ricorrente ricorda che con tale motivo secondo motivo di opposizione era infatti stato fatto valere che ‘la Corte di Appello non ha liquidato i compensi per le domande di simulazione e/o revocazione’.
Anche questi due motivi sono fondati.
10.1. Nell’ordinanza impugnata la richiesta dei compensi per tali domande è stata respinta con la seguente motivazione: ‘con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE causa quando occorre stabilire il compenso professionale a norma del dm 55/2014 (art5), il valore RAGIONE_SOCIALE causa va determinato ai sensi dell’art. 10 c.p.c., di guisa che le domande proposte in via gradata tra loro verso la stessa parte non si sommano ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa con riguardo alla liquidazione delle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa dovendo esser utilizzato a tal fine l’ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore … In definitiva il cumulo operato nel provvedimento impugnato appare corretto’;
10.2. L’illogicità assoluta RAGIONE_SOCIALE motivazione si risolve nella violazione di legge (art. 2233 c.c. e artt. 2, 4, e 5 DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018).
10.3. In primo luogo, la motivazione dell’ordinanza impugnata è illogica: il giudice di appello ha respinto l’opposizione contro il mancato riconoscimento di compensi chiesti per domande di simulazione o revocazione, proposte dalla curatela fallimentare contro l’amministratore RAGIONE_SOCIALE società e la di lui moglie e contro il liquidatore RAGIONE_SOCIALE società e la di lui moglie, in uno con le domande di responsabilità, sulla base di una affermazione relativa al valore RAGIONE_SOCIALE causa avente ad oggetto ‘domande proposte in via gradata tra loro verso la stessa parte’; la decisione sulla spettanza o non spettanza di compensi per determinate domande non può essere motivata in riferimento al valore delle domande stesse (siccome valore ritenuto assorbito nel valore di altre domande). Si aggiunge che le domande di simulazione (art. 1414 c.c.) e revocazione (art. 2901 c.c.) degli atti tra amministratore e sua moglie e tra liquidatore e sua moglie, posti in essere per sottrarre beni all’azione proponibile dalla curatela una volta da questa ottenuta
una sentenza favorevole sulle domande di responsabilità (artt. 146 l. fall. e ‘2392, 2394, 2276, 2277, 2452 e 2043 c.c.’, v. ricorso pag.2) contro l’amministratore e contro il liquidatore, non sono domande ‘gradate’ rispetto a quelle di responsabilità; per domande ‘gradate’ si intendono infatti le domande proposte in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto delle pretese svolte in via principale; alle domande effettiv amente ‘gradate’ si riferisce la Corte; nella sentenza menzionata dal giudice dell’opposizione (Cass. Sez. 2 , 22711 del 25/09 /2018: ‘Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., richiamato dall’art. 5 d.m. n. 140 del 2012 “ratione temporis” applicabile, le domande proposte, in via gradata tra loro, verso la stessa parte non si sommano ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE causa, con riguardo alla liquidazione delle spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, dovendo esser utilizzato a tal fine l’ammontare richiesto nella domanda di valore maggiore’ , la Corte ha escluso il cumulo delle domande proposte dalla società attrice, in via principale, per ottenere la residua parte di un contributo concesso originariamente e, in via subordinata all’ipotesi di rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa svolta in via principale, per trattenere la somma già ricevuta) ; né le une e le altre domande erano state ‘proposte verso la stessa parte’.
10.4. Con l’ordinanza impugnata sono stati dunque negati alla odierna ricorrente i compensi dovutile per le attività espletate in relazione alle due menzionate domande. Il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere accolti;
l’ordinanza impugnata deve essere cassata in riferimento alle parti oggetto delle doglianze veicolate con il ricorso;
ai fini RAGIONE_SOCIALE quantificazione delle spettanze RAGIONE_SOCIALE ricorrente sia per fase istruttoria delle azioni di responsabilità sia per le attività relative alle due domande di simulazione o revocazione si rende necessario il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di Appello di Catania, in persona di diverso magistrato;
il giudice del rinvio dovrà procedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio;
PQM
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania in persona di diverso magistrato anche per le spese di questo giudizio.
Il Presidente NOME COGNOME