Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29417 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2025
OGGETTO:
compensi dell’AVV_NOTAIO per prestazioni giudiziali civili – rapporto tra domiciliatario e difensore
RG. 25475/2020
C.C. 29-10-2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 25475/2020 R.G. proposto da: COGNOME AVV_NOTAIO VINCENZO , in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
ricorrente
contro
COGNOME AVV_NOTAIO RODOLFO, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
contro
ricorrente avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Civitavecchia R.G. 2701/2017 , depositata il 28-7-2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2910-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso ex artt. 702bis cod. proc. civ. l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Civitavecchia di condannare l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al pagamento di Euro 2.081,43 , a titolo di compenso per l’attività professionale di domiciliatario svolta dall’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse dell’AVV_NOTAIO COGNOME quale procuratore di RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di procedimento monitorio e successivo giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e di procedimento di ammissione del credito allo stato passivo della società, nel frattempo fallita.
AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO si è costituito contestando la domanda, in quanto il rapporto di mandato relativo alla domiciliazione presso l’AVV_NOTAIO era stato instaurato direttamente da RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza depositata il 28-7-2020 il Tribunale in composizione collegiale di Civitavecchia ha accolto il ricorso e ha condannato il resistente al pagamento a favore del ricorrente della somma di Euro 1.949,96, oltre iva e cpa, con gli interessi dalla data dell’ordinanza e la rifusione delle spese di lite.
L’ordinanza ha premesso in punto di rito che la causa era stata correttamente introdotta con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., in quanto la controversia di cui all’art. 28 legge 794/1942, avente a oggetto il pagamento delle prestazioni giudiziali civili dell’AVV_NOTAIO, era assoggettata al rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, anche qualora il cliente sollevasse contestazioni relative all’esistenza del rapporto.
Nel merito, l’ordinanza ha dichiarato che , al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, era necessario accertare tra quali soggetti fosse stato concluso il mandato di patrocinio; ha dichiarato che nella fattispecie dalla documentazione prodotta risultava che la parte RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto il rapporto professionale unicamente con l’AVV_NOTAIO , che conosceva, e aveva conferito al legale dell’altro foro solo la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziaria; quindi l’incarico al domiciliatario non proveniva dalla parte , ma dal primo professionista, sul quale incombeva l’obbligo di corrispondere il compenso. Di seguito, i n forza della previsione dell’art. 8 co.2 D.M. 55/2014, tenuto conto del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nella causa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nella quale era stata espletata l’attività, nonché dell’attività effettivamente svolta dall’AVV_NOTAIO, l’ordinanza ha determinato il compenso spettante al domiciliatario.
2. Avverso l’ordinanza l’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito l’AVV_NOTAIO con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 29-10-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso è intitolato ‘ sulla nullità dell’ordinanza per vizio di composizione collegiale, e non monocratica, del giudice (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4); violazione e falsa applicazione dell’art. 50 bis, 50 ter e 50 quater c.p.c. in relazione all’art. 161 c.p.c.; violazione e falsa applicazione della legge n. 794 del 1942, articoli 28, 29 e 30 decreto legislativo n. 150 del 2011, art. 14 (art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3) nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 702 bis, 703 ter e 702 quater c.p.c., per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4’; il ricorrente evidenzia che la controparte aveva introdotto il giudizio con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. ‘ordinario’ e di conseguenza il giudizio si era svolto davanti al giudice monocratico sino alla fase conclusiva, perché solo in sede di decisione il Tribunale riconduceva la domanda al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011; aggiunge che alla prima udienza il giudice monocratico non aveva rilevato nessuna questione relativa al rito, mentre avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 4 co.1 d.lgs. 150/2011 disporre il mutamento del rito; quindi sostiene che si fosse consolidato
il rito sommario codicistico e che perciò il giudicante abbia violato le regole di composizione del giudice, avendo definito un giudizio monocratico in forma collegiale. Aggiunge che il ricorrente aveva errato a introdurre il giudizio nelle forme ordinarie, anziché con il rito di cui al d.lgs. 150/2011 e che in ogni caso tale errore, superato dal mancato rilievo entro la prima udienza, non poteva essere sanato con l’emissione di ordinanza nel rispetto dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, in quanto non solo la decisione, ma anche la trattazione del procedimento doveva tenersi nel rispetto del rito ex art. 14. Lamenta che la tardiva qualificazione dell’azione da parte del collegio abbia compromesso il diritto di difesa del resistente, il quale non aveva potuto ricorrere all’appello, con conseguente violazione dei principi del giusto processo.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. in relazione all’art. 1411 e 1703 e ss. c.c. nonché in relazione all’art. 101 c.p.c. (artt. 111 Cost. e 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) -violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del nuovo Codice Deon tologico Forense in relazione all’art. 12 delle Preleggi del c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 4 e 5): illogicità e contraddittorietà della motivazione. Erronea qualificazione dei fatti posti a fondamento della decisione e omessa valutazione di un elemento decisivo’; lamenta che il Collegio abbia omesso di esaminare il fatto decisivo di cui al doc. 3 della memoria difensiva di primo grado, dal quale risultava la sussistenza di rapporti diretti tra la società assistita e l’AVV_NOTAIO domiciliatario, in quanto con la mail di cui al documento 3 il liquidatore della procedura concorsuale alla quale era stata assoggettata la società RAGIONE_SOCIALE prometteva il pagamento, il che implicava la conferma dell’incarico da parte della società. Aggiunge che dai documenti prodotti risulta che le istruzioni al domiciliatario venivano impartite dal difensore in nome e per conto della cliente comune, per cui era la cliente tenuta al
pagamento del compenso professionale del domiciliatario, in applicazione delle disposizioni sulla rappresentanza. Rileva altresì che non risulta avverato il requisito richiesto dall’art. 43 del nuovo Codice Deontologico Forense, relativo all’inadempimento da parte del cliente, in quanto la procedura concorsuale della cliente ha inserito da tempo la parcella dell’AVV_NOTAIO nella richiesta di riparto parziale .
3. Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente sostenendo che dovesse essere proposto appello avverso l’ordinanza del Tribunale .
E’ costante l’indirizzo secondo il quale, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con il quale si liquidano i compensi dovuti dal cliente al suo difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice (Cass. Sez. 2 4-9-2024 n. 23740 Rv. 672282-01, Cass. Sez. 6-2 17-10-2019 n. 26347 Rv. 655750-01, Cass. Sez. 6-2 1-3-2018 n. 4904 Rv. 648212); nella fattispecie il Tribunale di Civitavecchia ha espressamente dichiarato che alla controversia si applicava il rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 e tale rito ha ritenuto di applicare, pronunciando ordinanza in composizione collegiale, per cui legittimamente il ricorrente ha proposto l’i mpugnazione attraverso il ricorso per cassazione.
4.Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
E’ acquisito il principio, enunciato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23-2-2018 (Rv. 64731601) che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1 -92011 n. 150, la controversia di cui all’art. 28 legge 794/1942, come sostituito dal decreto legislativo citato, può essere introdotta o con un ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis cod. proc. civ., che dà luogo a un procedimento sommario ‘speciale’, disciplinato
dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011, oppure ai sensi degli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi degli artt. 702-bis cod. proc. civ., integrata dalla disciplina speciale già indicata; invece, è esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis e segg. cod. proc. civ. (nello stesso senso, per tutte, Cass. Sez. 2 23-10-2018 n. 26778 Rv. 651011-01). Inoltre, per quanto interessa nella fattispecie, è acquisito il principio che la controversia rimane assoggettata al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’ an debeatur (Cass. Sez. U 4485/2018, Rv. 647316-02).
Si deve richiamare anche quanto già rilevato dalla Suprema Corte, in ordine al fatto che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, ma colui che ha affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo; per quanto in particolare interessa nella fattispecie, nell’ ipotesi in cui il patrocinato abbia intrattenuto il rapporto unicamente con l’AVV_NOTAIO che già conosceva e abbia conferito al legale dell’altro foro solo la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziaria, si instaura un distinto rapporto, in virtù del quale la posizione di cliente viene assunta non dal patrocinato, ma dal difensore incaricato, il quale ha richiesto l’opera professionale al legale dell’altro foro. Pertanto, è da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio e di domiciliatario provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio o dal suo difensore, perché nel caso in cui l’AVV_NOTAIO difensore abbia conferito l’incarico all’altro AVV_NOTAIO e in favore della parte
rappresentata, grava sul l’AVV_NOTAIO medesimo l’obbligo d i corrispondere il compenso (Cass. Sez. 6-2 12-3-2020 n. 7037 Rv. 657282-01, Cass. Sez. 3 30-9-2016 n. 19416, non massimata, da pag. 4).
Ne consegue che nella fattispecie il ricorso proposto ex art. 702bis cod. proc. civ. dall’AVV_NOTAIO nei confronti dell’AVV_NOTAIO, individuato dal ricorrente come il soggetto che lo aveva incaricato delle prestazioni giudiziali civili di domiciliazione e che perciò era obbligato al pagamento dei relativi compensi, ha regolarmente introdotto il procedimento sommario speciale, come ritenuto dalla stessa ordinanza impugnata. Ciò, senza che si ponesse alcuna questione di mutamento del rito e senza che avesse rilievo il fatto che l’AVV_NOTAIO convenuto contestasse la sua qualifica di cliente al fine dell’insorgenza in capo a lui dell’obbligo di pagare le prestazioni rese dal domiciliatario; infatti, si trattava di questioni con le quali il soggetto individuato come cliente dal ricorrente contestava l’esistenza del rapporto e perciò sollevava contestazioni relative all’ an debeatur che, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 4485/2018 già richiamata, non incidevano sull’assoggettamento della controversia al rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Quindi, non hanno fondamento gli argomenti svolti nel primo motivo, con riguardo al fatto che era stato erroneamente instaurato un procedimento sommario ordinario e al fatto che non era stato disposto il mutamento del rito.
4.1.Invece, il motivo è fondato laddove deduce che non solo la decisione, ma anche la trattazione del procedimento doveva essere rispettosa del rito applicato. E’ consolidato l’orientamento secondo il quale le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento di incombenti istruttori; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici
che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza o dell’ordinanza (Cass. Sez. 2 3 -5-2022 n. 13856 Rv. 664625-01, Cass. Sez. 6-2 20-12-2022 n. 37292; nello stesso senso, Cass. Sez. 2 27-10-2023 n. 29929, Cass. Sez. 2 5-9-2024 n. 23862, Cass. Sez. 2 21-11-2024 n. 30068, Cass. Sez. 2 6-2-2025 n. 3034, Cass. Sez. 2 9-6-2025 n. 15344, ex plurimis, per tutte). Nella fattispecie la trattazione della causa è stata integralmente svolta avanti al giudice monocratico, il quale ha rimesso la causa al collegio soltanto per la decisione; per questo l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in composizione collegiale, nella persona di diversi magistrati.
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 29-10-2025
Il Presidente
NOME COGNOME