Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6381 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15029-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale DI
avverso il DECRETO N. 4181/2020 DEL TRIBUNALE ALESSANDRIA, depositato il 17/4/2020;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 12/2/2025;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Mediobanca-Banca di Credito Finanziario s.p.a., già ammessa allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (dichiarato, con sentenza del 29/4/2019, a seguito della revoca del concordato preventivo cui era stata ammessa
con decreto del 31/10/2018) per la somma di €. 1.000.000,00 oltre IVA, in prededuzione, ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 98-99 l.fall., insistendo per l ‘ ammissione per l ‘ intero credito maturato nei confronti della società fallita in ragione dell ‘ attività di consulenza dalla stessa resa su incarico conferito da quest ‘ ultima con contratto del 13/10/2017, poi modificato il 23/4/2018, e pari alla somma residua complessiva di €. 1.348.100,00, in prededuzione.
1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
1.3. Il tribunale, in particolare, ha, innanzitutto, respinto le eccezioni proposte dal Fallimento d ‘ inopponibilità del credito e di nullità parziale del contratto per difetto di causa, rilevando che le stesse , ‘ seppur ammissibili ‘, ‘ non trovano fondamento negli atti ‘ .
1.4. Il tribunale, inoltre, dopo aver evidenziato che: – il diritto di credito azionato dall ‘ opponente è pacificamente fondato sul contratto stipulato tra la stessa e la società poi fallita il 13/10/2017, in seguito modificato, quanto ai ‘ termini economici ‘, il 23/4/2018; – ciò che è in contestazione è, invece, l ‘ ammontare del credito, in relazione all ‘ effettivo ed integrale svolgimento della prestazione da parte dell ‘ opponente; – si tratta, in particolare, di verificare se l ‘ opponente ha il diritto all ‘ intero importo della Success Fee prevista nel contratto, pari ad €. 2.568.100,00 (IVA inclusa), ovvero al minor importo liquidato dal giudice delegato, pari ad €. 1 .220.000,00 (IVA inclusa); -la questione doveva essere risolta in ragione dell ” attività in concreto svolta ‘ dall’ opponente in adempimento del mandato ricevuto; ha, in sostanza, ritenuto che: -Mediobanca, successivamente alla stipulazione del citato contratto, aveva senz ‘altro svolto ‘ l ‘ attività dalla stessa
dettagliatamente descritta alle pagg. 7-9 del ricorso ‘; -‘ l ‘ attività di mediazione ‘ svolta dalla stessa era stata ‘ determinante ‘ ai fini della ‘ realizzazione dell ‘ operazione di cessione dei rami d ‘ azienda ‘ in favore della RAGIONE_SOCIALE; – il tribunale, infatti, nel corso della procedura di concordato con riserva, con decreto del 25.26/9/2018, aveva autorizzato la società debitrice ad accettare l ‘ offerta vincolante presentata dalla RAGIONE_SOCIALE; – la società debitrice, con atto per notaio COGNOME in data 31/10/2018, ha, quindi, stipulato il contratto di cessione del ramo d ‘ azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE, ‘ il cui corrispettivo ‘, ‘ grazie all ‘ attività di Mediobanca ‘, ‘ è oggi posto al servizio della migliore soddisfazione dei creditori della Società ‘ ; – la vendita del ramo d ‘ azienda , ‘ fulcro del piano concordatario ‘, non è stata, tuttavia, operata negli stessi termini e condizioni di cui all ‘ offerta vincolante presentata da RAGIONE_SOCIALE ‘ per il tramite della … attività di mediazione ‘ svolta da Mediobanca in esecuzione del contratto; -‘ l ‘ attività di consulenza di Mediobanca ‘, infatti, come eccepito da l Fallimento, ‘ è stata funzionalmente limitata ‘ alla presentazione dell ‘ offerta vincolante da parte di Versalis, la quale, però, ad onta di quanto dedotto dalla banca opponente, è stata oggetto, durante la complessa fase di preconcordato, di modifiche richieste dal tribunale al fine di superare le ‘ criticità ‘ ivi rilevate dallo stesso ed assicurare così la legittimità della proposta concordataria; – Mediobanca, dal suo canto, ha assistito ‘ sostanzialmente inerte alle fasi successive alla prestazione dell ‘ Offerta vincolante (da cui sono derivate numerose e rilevanti modifiche rispetto alla proposta originaria) ‘; – il giudice delegato ha, dunque, correttamente escluso l ‘ ammissione del residuo credito vantato dall ‘ opponente in ragione del fatto che , a fronte del ‘ difforme perfezionamento della vendita rispetto alle originarie previsioni ‘ e del ‘ rilevante
apporto degli organi della procedura alla sua realizzazione ‘, ‘ il mandato ‘ conferito alla stessa ‘ non risulta pienamente eseguito ‘ .
1.5. La Mediobanca-Banca di Credito Finanziario s.p.a., con ricorso notificato il 10/6/2020, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto, dichiaratamente comunicato il 17/4/2020.
1.6. Il Fallimento ha resistito con controricorso, notificato il 17/7/2020, con il quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale condizionato all ‘accoglimento di uno o più motivi del ricorso principale.
1.7. La ricorrente principale, a sua volta, ha replicato con controricorso.
1.8. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2225 e 2233 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l ‘ opponente non aveva il diritto alla Success Fee contrattualmente prevista , nella misura di €. 2.105.000 oltre IVA se dovuta ‘ in caso di perfezionamento dell’Operazione ‘ , omettendo, tuttavia, di considerare che: – le parti avevano espressamente quantificato l ‘ ulteriore compenso che la società committente avrebbe dovuto corrispondere a Mediobanca a titolo di Success Fee per l ‘ ipotesi in cui si fosse perfezionata la cessione del ramo d ‘ azienda; – il tribunale, una volta verificatosi l ‘ evento al quale era condizionata la pattuizione mediante accordo scritto di tale compenso supplementare, doveva, pertanto, limitarsi a prendere atto dell ‘ effettiva verificazione della condizione cui era vincolato il relativo pagamento, senza
procedere, come invece ha fatto, ad un ‘ autonoma rideterminazione di tale importo in forza di una propria valutazione dei fatti; – Mediobanca, pertanto, doveva essere ammessa al passivo del Fallimento, in prededuzione, per l ‘ intero importo di €. 2.568.100,00 (IVA inclusa) anziché nel minor importo, riconosciuto dal giudice delegato, di €. 1.220.000,00 (IVA inclusa).
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamentando la violazione degli artt. 135 c.p.c. e 99, comma 11°, l.fall., in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che l ‘ opponente aveva il diritto alla Success Fee contrattualmente prevista, fornendo, tuttavia, una motivazione insanabilmente contraddittoria, dal momento che, da una parte, ha ritenuto che l ‘ attività di consulenza di Mediobanca era stata funzionalmente limitata alla formulazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell ‘ offerta vincolante del 21/2/2018 ed ha, quindi, negato, in ragione di tale accertamento, il suo diritto al compenso ulteriore previsto nel contratto, mentre, dall ‘ altra parte, ha espressamente riconosciuto che l ‘ attività svolta dall ‘ opponente aveva consentito la realizzazione dell ‘ operazione di cessione dell ‘ azienda alla Versalis con la conseguenza che, in tal caso, a Mediobanca dev ‘ essere riconosciuta in prededuzione l ‘ intera Success Fee pattuita nel contratto.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che la società opponente non avesse il diritto al compenso previsto a titolo di Success Fee sul rilievo che la stessa non aveva, in realtà, compiuto l ‘ intera prestazione d ‘ opera prevista nel contratto quale fatto costitutivo dello stesso.
3.3. Secondo il tribunale, infatti, ‘ l ‘ attività di consulenza di Mediobanca ‘ ‘ è stata funzionalmente limitata ‘ alla presentazione dell ‘ offerta vincolante da parte di Versalis.
3.4. La vendita del ramo d ‘azienda, ‘ fulcro del piano concordatario ‘, non è stata operata negli stessi termini e condizioni di cui all ‘offerta vincolante presentata da RAGIONE_SOCIALE per il tramite della … attività di mediazione ‘ svolta da Mediobanca.
3.5. L ‘ opponente, invero, è rimasta ‘ sostanzialmente inerte alle fasi successive alla prestazione dell ‘ Offerta vincolante ‘, la quale, ad onta di quanto dedotto dalla banca, è stata oggetto, durante la complessa fase di preconcordato, di ‘ numerose e rilevanti modifiche’ richieste dal tribunale al fine di superare le ‘ criticità ‘ ivi rilevate dallo stesso ed assicurare così la legittimità della proposta concordataria.
3.6. Il tribunale, quindi, sul rilievo, in fatto, che la vendita dell ‘ azienda era stata operata dalla società poi fallita in modo ‘ difforme … rispetto alle originarie previsioni ‘ e che la ‘ sua realizzazione ‘ era stata, per contro, determinata dal ‘ rilevante apporto degli organi della procedura’, ha, in definitiva, ritenuto che Mediobanca, pur avendo svolto un ‘attività ‘ determinante ‘ ai fini della ‘ realizzazione dell ‘ operazione di cessione dei rami d ‘ azienda ‘ in favore della RAGIONE_SOCIALE (meritando, così, il diritto al compenso in prededuzione), non aveva ‘ pienamente eseguito ‘ ‘ il mandato ‘ conferito alla stessa e non aveva, quindi, diritto all ‘ intero compenso nella misura prevista in tale contratto.
3.7. Tali statuizioni, incensurabili in relazione agli accertamenti che ne costituiscono il fondamento in fatto, sono, sul piano giuridico, senz ‘ altro corrette.
3.8. Premesso, invero, che: – nei contratti a prestazioni corrispettive (come quello d ‘ opera), la parte che chiede in giudizio l ‘ esecuzione della prestazione a lei dovuta (come il
pagamento del compenso asseritamente maturato o, in caso di fallimento del committente, l ‘ insinuazione al passivo del relativo credito) non dev ‘ essere a sua volta inadempiente, avendo, piuttosto, l ‘ onere di (offrire l ‘ esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero, in caso contrario) dimostrare d ‘ avere adempiuto la propria obbligazione, se la stessa, com ‘è incontestatamente accaduto nel caso in esame, precede il pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta; -l ‘ applicazione di tale principio al contratto d ‘ opera comporta, quindi, che il prestatore che agisca in giudizio per il pagamento (o, come nel caso in esame, l ‘ ammissione al passivo) del (credito al) corrispettivo convenuto, ha l ‘ onere di provare d ‘ avere, a sua volta, esattamente adempiuto la propria obbligazione, e cioè di avere eseguito l ‘ opera conformemente al contratto, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass. n. 3472 del 2008, in motiv.); – le parti del contratto d ‘ opera possono, peraltro, subordinare, com ‘ è accaduto nel caso in esame, il diritto al compenso del professionista alla realizzazione di un determinato risultato, con la conseguenza che il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell ‘ evento dedotto come oggetto della condizione sospensiva comporta l ‘ esclusione del compenso stesso (cfr. Cass. n. 11264 del 2024, in motiv.); tanto premesso, osserva la Corte che il mancato conseguimento da parte della società opponente del risultato cui la propria obbligazione era (incontestatamente) tesa (e cioè il compimento della cessione dell ‘ azienda così come programmata dall ‘ opera prestata dalla stessa) esclude, sul piano giuridico, il diritto di quest ‘ ultima al pagamento (e, dunque, a fronte del fallimento della committente, all ‘ ammissione al relativo stato passivo) del diritto al compenso nella misura
convenzionalmente pattuita tra le parti in ragione (solo) del pieno conseguimento del risultato promesso.
3.9. Se, in effetti, è vero che tutte le obbligazioni, siano esse ‘ di risultato ‘ o ‘ di mezzi ‘, sono sempre finalizzata a riversare nella sfera giuridica del creditore una utilitas oggettivamente apprezzabile: resta, nondimeno, il fatto che, mentre il debitore ‘ di mezzi ‘ dimostra l ‘ esatto adempimento (con il conseguente diritto al corrispettivo dovuto) semplicemente provando d ‘ aver agito con la diligenza dovuta, a prescindere dal risultato, il debitore ‘ di risultato ‘ , al contrario, per provare l ‘ esatto adempimento (con il conseguente diritto a ricevere il compenso dovuto), deve dimostrare il conseguimento dell ‘ (intero risultato) cui era tenuto.
3.10. A differenza dell ‘ obbligazione di mezzi, la quale richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore, nell ‘ obbligazione di risultato, nella quale il soddisfacimento effettivo dell ‘ interesse di una parte e assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione, l ‘ adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore, indipendentemente dall ‘ attivita e dalla diligenza spiegate dall ‘ altra parte per conseguirlo.
3.11. L ‘ obbligazione di risultato, pertanto, può essere considerata come pienamente adempiuta soltanto quando si sia realizzato l ‘ evento previsto come conseguenza della prestazione eseguita dal debitore, nell ‘ identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti, mentre, per converso, non può ritenersi adempiuta se (come accertato nel caso in esame) l ‘ attività dell ‘ obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere (se non in parte) il
risultato contrattualmente previsto (cfr. Cass. n. 6416 del 1979).
3.12. Il diritto al compenso risultante dall ‘ accordo delle parti presuppone, del resto, che il prestatore d ‘ opera abbia esattamente eseguito la propria prestazione (v., p. es., con riguardo al concordato preventivo, per la prestazione professionale non portata a termine da parte di un legale, Cass. n. 7974 del 2018), al punto che è viziata da parziale nullità, per contrasto con la sua causa concreta, la clausola del contratto che ha determinato il compenso e ne ha previsto il pagamento per l ‘ intero a prescindere dal completamento dell ‘ opera.
3.13. Nel caso (come quello in esame) in cui, al contrario, a fronte dell ‘ accordo delle parti, il prestatore d ‘ opera (pur avendo svolto un ‘ attività di per sé idonea a contribuire alla programmata cessione dell ‘ azienda) non abbia esattamente adempiuto a quanto in esso stabilito, avendo, per contro, eseguito un adempimento soltanto parziale, deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale il tribunale abbia determinato il compenso dovuto al prestatore stesso in misura inferiore rispetto a quella contrattualmente pattuita (Cass. n. 14050 del 2021).
3.14. Il decreto impugnato si è attenuto ai principi esposti: lì dove ha escluso che l ‘ opponente avesse il diritto al compenso nell ‘ intera misura prevista nel contratto intercorso con la società poi fallita sul rilievo fattuale che la vendita dell ‘ azienda era stata operata da quest ‘ultima in modo ‘ difforme … rispetto alle originarie previsioni ‘ così come determinate dall ‘ opera di Mediobanca e sulla coerente conclusione che la stessa non aveva dunque ‘ pienamente eseguito ‘ ‘ il mandato ‘ conferito le.
3.15. Quanto al resto, non può che ribadirsi come: la valutazione delle prove raccolte costituisce un ‘ attività
riservata in via esclusiva all ‘ apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale (rilevante, come nel caso in esame, ai fini della decisione poi assunta) non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall ‘ art. 360 n. 5 c.p.c., nell ‘ avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l ‘ esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero imposto una ricognizione della vicenda storica rilevante (e cioè l ‘ integrale esecuzione della prestazione dovuta da parte della società opponente quale fatto costitutivo del diritto al compenso nella misura dalla stessa prospettata) senz ‘ altro riconducibile all ‘ ipotesi normativa invocata, nel giudizio di merito, da quest’ultima ; – la violazione del precetto di cui all ‘ art. 2697 c.c. si configura solo nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i limiti previsti dall ‘ art. 360 n. 5 cit. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
3.16. Il ricorso principale, nel nucleo delle doglianze esposte, dev’essere, dunque, respinto.
3.17. Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza, assorbito, al pari del terzo motivo del ricorso principale, che, con
la denunciata violazione degli artt. 98 e 99 l.fall., ha inteso censurare la statuizione, già impugnata con il ricorso incidentale, con la quale il tribunale ha ritenuto ammissibili (respingendole, però, nel merito) le eccezioni (d’inopponibilità e di nullità parziale del contratto di conferimento dell’incarico) sollevate dal Fallimento nel giudizio d’ opposizione allo stato passivo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale e del terzo motivo del ricorso principale; condanna la ricorrente principale a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, che liquida in €. 20.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima