Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1496-2018 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NICCOLÒ ABRIANI, NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO n. 9746/2017 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 22/11/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in came ra di consiglio del 7/5/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. NOME COGNOME ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE per il credito al compenso asseritamente maturato , pari ad €. 300.000,00, in ragione RAGIONE_SOCIALE prestazioni professionali svolte dallo stesso in
favore della società poi fallita in esecuzione dell’incarico ricevuto da quest’ultima in data 9/1/2013 .
1.2. Il giudice delegato, con decreto del 2/2/2016, ha rigettato la domanda di ammissione per ‘ inadempimento contrattuale tale da elidere completamente il diritto al compenso ‘ .
1.3. NOME COGNOME ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo che il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che: – la RAGIONE_SOCIALE, con scrittura privata del 9/1/2013, ha conferito all ‘opponente, unitamente all’AVV_NOTAIO, l’ incarico di svolgere ‘ tutta l’attività necessaria allo studio e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE possibili soluzioni alla crisi finanziaria della società e conseguentemente la predisposizione di tutta la documentazione che la vigente normativa fallimentare prevede al fine di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero la stesura del ricorso ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F. e di tutti gli altri adempimenti connessi al fine di accedere alla idonea procedura concorsuale individuata ‘, pattuendo, a fronte della prestazione professionale richiesta, il corrispettivo di €. 300.000,00, da suddividere in parti uguali tra i due professionisti; tale incarico, ‘ estremamente ampio, prevedeva che l’AVV_NOTAIO di concerto con l’AVV_NOTAIO, individuassero e suggerissero alla società cliente lo strumento della vigente normativa fallimentare più idoneo a risolvere i suoi problemi eseguendo tutto quanto necessario dal punto di vista documentale al fine di accedere alla procedura concorsuale individuata ‘, predisponendo ‘ un piano finalizzato alla risoluzione della propria crisi finanziaria ‘; -‘ il compito del professionista era … quello di sc egliere la procedura
concorsuale idonea e di procedere alla stesura del ricorso e di tutti gli altri adempimenti connessi al fine di accedere alla procedura prescelta ‘; – il COGNOME, in esecuzione dell’incarico, orientava inizialmente il proprio lavoro ‘ alla ricerca di un accordo di ristrutturazione dei debiti ‘, esaminando, quindi, i contratti sottoscritti, gli impegni e le obbligazioni della società; – in seguito, verificata la non fattibilità di tale ipotesi, il COGNOME, di concerto con l’AVV_NOTAIO, ha provveduto ad analizzare, in funzione del deposito di una domanda di concordato in bianco, ‘ le componenti patrimoniali attive e passive allo scopo di determinare con esattezza fonti ed impegni allo scopo di verificare la sostenibilità di un piano industriale pluriennale ‘; -in data 10/5/2013, è stato consegnato e depositato un ‘ concordato pieno ‘ che, però, non è andato a buon fine; – il tribunale, infatti, con decreto del 19.27/9/2013, ha riscontrato ‘ la non utilità e la potenziale dannosità per la massa ‘ del piano in continuità predisposto dal professionista; ha ritenuto che, in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ gravissime lacune del piano ‘ di concordato in continuità predisposto dall’opponente, l’incarico conferito allo stesso sia rimasto inadempiuto.
1.5. La relazione predisposta dal professionista, infatti, ha osservato il decreto, non ha in alcun modo assolto alle fondamentali funzioni cui, a norma dell’art. 161, comma 3°, l.fall., è deputata: intanto, non era stata operata ‘ l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonché RAGIONE_SOCIALE stesse risorse finanziarie e RAGIONE_SOCIALE relative modalità di copertura ‘; -inoltre, ‘ le informazioni ed i dati appaiono assumere il carattere di mero intento più che una reale ed effettiva situazione economico-patrimoniale strutturata su dati reali ‘, al punto che ‘ il miglior soddisfacimento dei creditori non era in alcun modo ricavabile’ ; – infine, il piano
prevedeva un termine di esecuzione di dieci anni, e cioè un termine pacificamente ritenuto incompatibile con l’interesse dei creditori.
1.6. Il giudizio estremamente severo con il quale il tribunale si è espresso, lì dove ha ritenuto che ‘ il piano non fosse idoneo a soddisfare i requisiti minimi per essere considerato tale e per essere posto a base di una proposta di ristrutturazione dei debiti ‘ in quanto ‘ carente sotto ogni profilo logico, giuridico ed economico ‘, costituisce, ha proseguito il decreto, la ‘ dimostrazione piena dell’ inadempimento del professionista che non ha assolto ai propri compiti di verifica e non ha predisposto una relazione idonea ad offrire ai creditori ed al Tribunale informazioni credibili in assoluta inosservanza del disposto di cui all’art. 186 bis L.F. ‘.
1.7. In definitiva, ha concluso il tribunale, l’attività dell’opponente ‘ non ha in alcun modo permesso l’ammissione del debitore al concordato ‘, che è conseguita, piuttosto, solo quando, a seguito della revoca dell’incarico da parte della società committente e la nomina da parte della stessa di altri professionisti, questi ultimi, svolgendo ex novo tutta l’attività di studio, di analisi dei debiti, ecc., hanno predisposto una proposta di concordato meramente liquidatorio con una previsione di soddisfacimento dei crediti nel termine di tre anni.
1.8. Il tribunale, pertanto, ha ritenuto che l’opponente aveva svolto la sua prestazione ‘ in maniera non conforme al modello legale, con evidente negligenza, predisponendo un piano in spregio alle più basilari indicazioni della legge fallimentare in ordine al concordato con continuità, alla luce del quale la soddisfazione dei creditori non sarebbe mai potuta avvenire in tempi ragionevolmente contenuti ‘, e che, a fronte di tale inadempimento, il credito vantato dal professionista al
conseguente compenso doveva essere , per l’effetto, escluso dallo stato passivo della società committente.
1.9. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 27/12/2017, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione del decreto, comunicato, come da relazione in atti, in data 27/11/2017.
1.10. Il Fallimento ha resistito con controricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del l’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il diritto dell’opponente al compenso maturato per l’attività svolta in ragione dell’asserito inadempimento da parte dello stesso alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della società committente poi fallita, fornendo, al riguardo, una motivazione caratterizzata da una manifesta ed irriducibile contraddittorietà.
2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il ricorrente, ha imputato all’opponente di non avere assolto ai propri compiti di verifica e di non aver predisposto una relazione idonea ad offrire ai creditori informazioni credibili senza, tuttavia, considerare che, come si evince dalla lettera di incarico, tali obbligazioni non rientravano nell’oggetto dell’incarico conferito all o stesso, essendo state, in realtà, affidate, con una distinta lettera d’incarico, ad altro professionista con il compito di valutare un piano di concordato al fine di procedere alla sua eventuale attestazione.
2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 2°, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto
impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il diritto dell’opponente al compenso maturato per l’attività svolta in ragione del fatto che l’attività del professionista, non avendo consentito l’ammissione del debitore al concordato , era risultata, di conseguenza, inutile, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e di consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra tra i crediti sorti in funzione di tale procedura e dev ‘ essere, come tale, soddisfatto, a norma degli artt. 111 e 111 bis l.fall., in prededuzione nel successivo fallimento senza che sia a tal fine necessario accertare, con valutazione ex post , che la prestazione sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
2.4. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il diritto dell’opponente al compenso maturato per l’attività svolta senza, tuttavia, indicare, in motivazione, sulla base di quali elementi abbia ritenuto che l’attività svolta dall’opponente era risultata inutile ai fini dell’ammissione della società poi fallita al concordato preventivo.
2.5. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il diritto dell’opponente al compenso maturato per l’attività svolta dall’opponente sul rilievo che la stessa non aveva in alcun modo permesso l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla censura, contenuta nell’atto d’opposizione,
con la quale lo stesso aveva dedotto che, in realtà, la mancata dichiarazione d’inammissibilità del piano concordatario da lui presentato, ancorché modificato e integrato da altri professionisti incaricati dalla società, aveva avuto, quale conseguenza, la retrodatazione degli effetti del concordato al 24/1/2013 e, quindi, arrecato indiscutibili vantaggio ai creditori, come l’incontestata declaratoria d’inefficacia di alcune ipoteche , e che, pertanto, il credito al compenso per l’attività svolta, in ragione della consecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure e dell’utilità della sua prestazione, doveva essere ammesso al passivo del fallimento della società in collocazione prededucibile.
2.6. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il diritto dell’opponente al compenso maturato per l’attività svolta sul rilievo che il piano di concordato presentato dallo stesso era a tal punto carente da non poter superare il vaglio di ammissibilità, senza, tuttavia, considerare che l’assegnazione del termine per l’integrazione escludeva che il piano predisposto dall’istante potesse essere considerato a tal punto mancante da comportare l’inammissibilità , mai dichiarata dal tribunale, della domanda di ammissione al concordato.
2.7. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, in ragione dell’eccezione d’inadempimento opposta dal Fallimento, ha escluso il diritto dell’opponente al compenso non soltanto per l’attività asseritamente svolta in maniera negligente, vale a dire l’attività di predisposizione della domanda di concordato preventivo, ma
anche per quella dallo stesso svolta in esecuzione del mandato ricevuto dalla società poi fallita con la lettera d’incarico del 9/1/2013, come l’attività di ricerca di un accordo di ristrutturazione dei debiti, rispetto alla quale nessuna contestazione è stata rivolta al professionista, il quale, pertanto, a fronte di un adempimento parziale, ha il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE relative prestazioni quando il loro svolgimento sia pacificamente avvenuto e senza che alcun addebito gli sia stato rivolto.
2.8. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1362, comma 1°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, in ragione dell’inadempimento alle obbligazioni assunte, ha escluso il diritto dell’opponente al compenso per tutta l’attività svolta in esecuzione del mandato sul rilievo che lo stesso, avendo ricevuto l’ incarico di predisporre un piano finalizzato alla risoluzione della propria crisi finanziaria, aveva come compito primario quello di scegliere la procedura concorsuale idonea, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, le parti, come si evince dalla lettera di conferimento dell’incarico contratto del 9/1/2013, non intendevano limitare l’oggetto dell’incarico conferito al l’opponente alla sola scelta della procedura concorsuale idonea alla risoluzione della crisi finanziaria della società e alla predisposizione del relativo piano, avendo conferito allo stesso anche l’incarico di svolgere un’attività ulteriore e diversa, rispetto alla quale non è stato considerato inadempiente, sicché, con riferimento a tale attività, pacificamente svolta e senza alcuna contestazione, come lo studio e la valutazione RAGIONE_SOCIALE possibili soluzioni alla crisi finanziaria della società nonché la predisposizione della
documentazione che la legge richiede al fine di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, l ‘istante ha, pertanto, il diritto al compenso maturato.
2.9. Con l’ottavo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso il diritto dell’opponente al compenso per l’attività svolta in esecuzione RAGIONE_SOCIALE lettera d’incarico del 9/1/2013, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sulla domanda con la quale lo stesso aveva chiesto di essere ammesso al passivo per il compenso maturato anche per l’attività svolta per la ricerca di un accordo di ristrutturazione dei debiti della società , reso impossibile per l’indisponibilità della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, per una causa non imputabile all’opponente, nonché per l’attività, quale risulta dai documenti allegati alla domanda di ammissione, che non era finalizzata alla domanda di concordato preventivo, per la quale, pertanto, in mancanza di contestazioni sulla correttezza ed utilità, il compenso richiesto dal professionista doveva essere necessariamente riconosciuto.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
3.2. Il tribunale, invero, ha accolto l’eccezione d’inadempimento sollevata dal Fallimento sul rilievo che la prestazione professionale eseguita da ll’ opponente non era stata svolta con la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
3.3. Il tribunale, infatti, dopo aver rilevato, in fatto, che l’incarico conferito all’opponente ‘ prevedeva’ (così interpretando la lettera d’incarico del 9/1/2013) che lo stesso procedesse ad individuare e suggerire alla società committente ‘lo strumento della vigente normativa fallimentare più idoneo a
risolvere i suoi problemi eseguendo tutto quanto necessario dal punto di vista documentale al fine di accedere alla procedura concorsuale individuata ‘ e che, in definitiva, ‘ il compito del professionista era … quello di scegliere la procedura concorsuale idonea e di procedere alla stesura del ricorso e di tutti gli altri adempimenti connessi al fine di accedere alla procedura prescelta ‘ , predisponendo ‘ un piano finalizzato alla risoluzione della propria crisi finanziaria ‘; ha ritenuto che il piano predispos to dall’opponente ‘ non fosse idoneo a soddisfare i requisiti minimi per essere considerato tale e per essere posto a base di una proposta di ristrutturazione dei debiti ‘ in quanto ‘ carente sotto ogni profilo logico, giuridico ed economico ‘, e che l’opponente aveva, di conseguenza, inadempiuto gli obblighi contrattuali assunti nei confronti della società committente poi fallita.
3.4. La relazione (che l’opponente aveva, evidentemente, allegato al piano predisposto dallo stesso), infatti, ha osservato il decreto: -intanto, non contiene ‘ l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa nonché RAGIONE_SOCIALE stesse risorse finanziarie e RAGIONE_SOCIALE relative modalità di copertura ‘; -inoltre, ‘ le informazioni ed i dati appaiono assumere il carattere di mero intento più che una reale ed effettiva situazione economicopatrimoniale strutturata su dati reali ‘, al punto che ‘ il miglior soddisfacimento dei creditori non era in alcun modo ricavabile’ ; – prevede, infine, un termine di esecuzione di dieci anni, e cioè un termine pacificamente ritenuto incompatibile con l’interesse dei creditori.
3.5. Il tribunale, pertanto, ha ritenuto che l’oppone nte, avendo predisposto ‘ un piano in spregio alle più basilari indicazioni della legge fallimentare in ordine al concordato con
continuità, alla luce del quale la soddisfazione dei creditori non sarebbe mai potuta avvenire in tempi ragionevolmente contenuti ‘ , aveva svolto la sua prestazione ‘ in maniera non conforme al modello legale, con evidente negligenza ‘ e che, in definitiva, l’attività dallo stesso compiuta in esecuzione dell’incarico ricevuto dalla committente poi fallita non poteva essere ‘ in alcun modo ‘ ritenuta idonea a consentire ‘ l’ammissione del debitore al concordato ‘, che è conseguita, piuttosto, solo quando, a seguito della revoca dell’incarico da parte della società committente e la nomina da parte della stessa di altri professionisti, questi ultimi, svolgendo ex novo tutta l’attività di studio, di analisi dei debiti, ecc., hanno predisposto una proposta di concordato meramente liquidatorio con una previsione di soddisfacimento dei crediti nel termine di tre anni.
3.6. Tali statuizioni, insindacabili in relazione agli apprezzamenti in fatto sui quali risultano fondate (compresa, evidentemente, quella dell’interpretazione della lettera d’incarico), sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.
3.7. Questa Corte, infatti, ha di recente affermato (Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.) che: -l’ eccezione d’inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente che già non ha
adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021); – il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis , della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso, restando, per contro, a carico di quest’ultimo (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura), l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori eso geni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. SU n. 42093 del 2021); – il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo, può essere, di conseguenza, escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove raccolte in giudizio, si accerti, com’è accaduto n el caso in esame, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv.; conf., Cass. n. 36319 del 2022).
3.8. Non può dubitarsi, in effetti, che tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di preparare e patrocinare una domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo, ha nno l’obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell’art. 1176, comma 2°, c.c., dalla natura dell’incarico assunto, vale a dire, tra l’altro, con la predisposizione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito dal debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quanto meno, rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto negoziale, RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (cfr. Cass. n. 11522 del 2020): a partire da quella che impone al debitore proponente (oltre che di indicare analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta e le utilità specificamente individuate ed economicamente valutabili assicurate a ciascun creditore: art. 161, comma 2, lett. e), l.fall.) di fornire ai creditori l’adeguata conoscenza di tutti gli elementi necessari per consentire agli stessi di decidere con piena cognizione la posizione da assumere nei confronti della proposta di concordato, come, in caso di continuità aziendale, l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano, RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie a tal fine necessarie e RAGIONE_SOCIALE relative modalità di copertura (art. 186 bis , comma 2°, lett. a, l.fall.).
3.9. Ne consegue, evidentemente, che l’indicazione nella domanda o nel piano di dati patrimoniali incompleti o parziali, che potrebbero indurre i creditori a ritenere l’inesistenza di alternative e migliori possibilità di realizzo in realtà sussistenti, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura e può, di conseguenza, comportare, di volta in volta,
la mancata ammissione, la revoca dell’ammissione ovvero il rigetto dell’omologazione (cfr. Cass. n. 17106 del 2023, la quale, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che la proposta di concordato deve contenere, tra l’altro, le necessarie valutazioni in ordine alle azioni risarcitorie o recuperatorie eventualmente esperibili, risultando le stesse necessarie, al pari di quelle proponibili solo in caso di fallimento, ai fini della corretta valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione rispetto all’alternativa fallimentare e, quindi, dell’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite ai creditori onde consentire agli stessi di decidere quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria).
3.10. È vero, dunque, che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l’inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall’art. 1176, comma 2°, c.c..
3.11. Non è men vero, tuttavia, che la scelta di una determinata strategia processuale può integrare l’inadempimento del professionista verso il cliente quando, in relazione alla natura e alle caratteristiche del procedimento e all’interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, il giudice abbia, sia pur ex ante (e non ex post , in relazione all’esito del giudizio), accertato (com’è accaduto nel caso in
esame) l’inadeguatezza della prestazione svolta rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente (cfr. Cass. n. 30169 del 2018; Cass. n. 11906 del 2016).
3.12. Il diritto del professionista al compenso, infatti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede che il giudice di merito accerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale RAGIONE_SOCIALE prestazioni svolte a conseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista a tal fine incaricato, non potrebbe neppure parlarsi di atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.).
3.13. Il mancato o inesatto adempimento da parte del professionista all’obbligo di dare esecuzione all’incarico ricevuto con la diligenza necessaria in relazione alla natura dell’opera affidatagli e a tutte le circostanze del caso, ove sia stato idoneo ad incidere sugli interessi del cliente (com’è accaduto nel caso in esame, nel quale la società committente non ha conseguito il risultato evidentemente perseguito con il conferimento del relativo incarico, e cioè l’omolo gazione del concordato preventivo proposto e, prima ancora, l’ammissione a tale procedura: rimanendo, per contro, irrilevante, non essendo di certo questo l’interesse perseguito dalla committente con il contratto di prestazione d’opera, che la prest azione del professionista abbia consentito, con la proposizione della domanda, il conseguimento del risultato di rendere inopponibili alla massa alcune ipoteche iscritte contro la società fallita), consente a quest’ultimo (ovvero, in caso di fallimento, al suo curatore) di sollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione d’inadempimento e, quindi, di rifiutare legittimamente il
pagamento (o l’ammissione al passivo del credito al) relativo compenso, non potendosi certo ritenere contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove sia stata pregiudicata (con la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo che, in quanto priva di informazioni rilevanti per i creditori, era destinata a non essere omologata o, addirittura, a non essere accolta neppure con l’ammissione dell’istante alla procedura ) la chance di vittoria in giudizio (cfr. Cass. n. 11304 del 2012; Cass. n. 25894 del 2016).
3.14. L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva in precedenza svolta (Cass. n. 35489 del 2023, in motiv.), come quella (asseritamente) rivolta allo studio di fattibilità di un accordo di ristrutturazione, dovendosi ritenere, a fronte di una prestazione oggettivamente inidonea (com’è rimasto inco ntestato) al conseguimento dell’interesse della società committente, la sua obbligazione contrattuale totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti nei confronti di quest’ultima (e del relativo fallimento), con la conseguenza che, in tal caso, il professionista non vanta alcun diritto (suscettibile di essere ammesso al passivo) al compenso, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale (Cass. n. 10289 del 2015).
3.15. Il commercialista, al quale sia affidato un incarico di consulenza ha, infatti, l’obbligo, a norma dell’art. 1176, comma 2°, c.c., al pari dell’avvocato incaricato di intraprendere una
determinata iniziativa processuale, di: – fornire al cliente tutte le informazioni che siano di sua utilità e, quindi, di prospettare allo stesso, quale che sia l’oggetto specifico della prestazione, tanto le soluzioni praticabili, tanto le soluzioni che (ad es., non essendo rispettose RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche che presiedono l’attività da compiere) non sono, evidentemente, suscettibili di essere percorse, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse (cfr. Cass. n. 14387 del 2019); fornire al cliente le necessarie informazioni per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale programmata (cfr. Cass. n. 8494 del 2020); – sollecitare il cliente a consegnargli la documentazione necessaria all’espletamento dell’i ncarico (cfr. Cass. n. 15271 del 2023).
Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 11.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima