Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 542 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 542 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16061/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso il decreto depositato dal Tribunale di Savona l’ 8.4.2024 nel procedimento iscritto al n. 5-1/2024 reg. proc. unitari;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre contro il decreto con cui il Tribunale di Savona ha liquidato al AVV_NOTAIO NOME COGNOME il compenso di € 165.000 (oltre alle spese, che non sono in discussione) per l ‘ attività di commissario giudiziale svolta nel procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) stipulato dalla società con una parte dei suoi creditori, ai sensi dell’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019) .
Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione -in relazione a ll’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -dell ‘art . 12 disp. prel. c.c., degli artt. 40, comma 4, 44, comma 1, lett. b), e 48, comma 4, CCII, nonché 92 e 137, comma 1, CCII, e degli artt. 1 e 5, D.M. 30/2012, per avere il decreto del Tribunale ordinario di Savona, Ufficio Procedure Concorsuali, applicato in via analogica la menzionata fonte regolamentare (D.M. 30/2012) sulla determinazione dei compensi del Commissario Giudiziale nominato nelle procedure di concordato preventivo al Commissario Giudiziale nominato in una procedura di omologazione di Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR), senza considerare la diversa funzione svolta dal Commissario Giudiziale nei due procedimenti di omologazione oltre all ‘effettiva attivit à; concretamente svolta dal medesimo professionista nel caso di specie».
Il motivo è inammissibile, perché la censura non è pertinente rispetto alla motivazione data dal tribunale alla decisione assunta sulla liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
La ricorrente imputa al giudice del merito un errore di diritto per avere applicato analogicamente al commissario giudiziale dell’ accordo di ristrutturazione dei debiti il d.m. 25.1.2012, n. 30, nella parte in cui questo stabilisce i compensi spettanti al commissario giudiziale nel concordato preventivo. Sennonché, nel decreto impugnato il Tribunale di Savona non ha fatto applicazione, in via analogica, di una norma di diritto (e, in particolare, dei parametri normativi per la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nel concordato preventivo), ma -preso atto della mancanza di specifiche previsioni normative in merito al compenso spettante al commissario giudiziale dell’RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente fatto ricorso al proprio potere di liquidare il compenso secondo equità e, solo nell’ambito di tale contesto equitativo, ha ritenuto «ragionevole utilizzare, quale utile riferimento, il d.m. 30/2012»; coerentemente, poi, tale decreto non è stato applicato , bensì adattato al caso di specie, in considerazione della «diversa e più limitata attività, anche dal punto di vista temporale, compiuta dal Commissario nominato nella procedura di omologa di Accordo di Ristrutturazione», rispetto a quella richiesta al commissario nel procedimento di concordato preventivo.
Non vi può essere, pertanto, violazione dell’art. 12 delle preleggi (disp. prel. al codice civile), perché il tribunale non ha fatto applicazione in via analogica di una norma di diritto a un caso diverso da quelli in essa contemplati, né può esserci falsa
applicazione delle indicate disposizioni normative, di cui il tribunale non ha fatto applicazione.
Il secondo motivo prospetta «Violazione e falsa applicazione -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -degli artt. 40, comma 4, 44, comma 1, lett. b), e 48, comma 4, CCII, nonché 92 e 137, comma 1, CCII e degli artt. 1 e 5 D.M. 30/2012, per eccessività del compenso liquidato in favore del Commissario Giudiziale, non essendo la liquidazione ancorata all ‘appre zzamento circa la concreta ed effettiva natura, qualità e quantità de ll’o pera prestata dal Commissario Giudiziale nominato nella procedura di omologazione di Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR)».
Anche questo motivo è inammissibile, perché, ad onta del tentativo di qualificarlo come denuncia di violazione di norme di diritto, si tratta in realtà di una critica che riguarda l’apprezzamento del fatto , in quanto riferita alla «concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell’opera prestata » dal l’attuale controricorrente in adempimento dell’incarico conferitogli dal Tribunale di Savona.
Inoltre, se considerata con riferimento al suo effettivo oggetto, o anche riqualificandola nei termini di una denuncia di omessa motivazione, la censura difetta comunque di specificità, perché incentrata su un confronto, in astratto, tra i compiti del commissario giudiziale nei due diversi tipi di procedura, piuttosto che sulla valutazione dell’attività concretamente svolta e dell’impegno effettivamente richiesto al controricorrente nel caso di specie. Nel decreto impugnato si fa esplicito riferimento alla «complessa attività di studio, analisi e verifica contabile e di altra tipologia dell’Accordo di Ristrutturazione, come
analiticamente descritta nell’istanza di liquidazione cui si rimanda». Il rinvio per relationem all’istanza del professionista, al fine di descrivere l’attività da lui prestata, integra la motivazione del provvedimento di liquidazione del compenso (v. Cass. nn. 19216/2025; 32536/2023), sicché la ricorrente, intendendo contestare la «eccessività del compenso liquidato», avrebbe dovuto confrontarsi con il contenuto dell’istanza, che invece non viene in alcun modo preso in considerazione nel ricorso.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 6.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente NOME COGNOME