Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14411 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30985/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege,
-ricorrente e controricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente incidentale autonomo-
nonché
sul controricorso con ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che al rappresenta e difende per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale,
-controricorrente e ricorrente incidentale tardiva- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA n.5484/2020 depositata il 5.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO con ricorso ex art. 28 L. 794/1942 chiedeva al Tribunale di Roma (proc. n.6004/2005 RG) l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa congruità e la conseguente RAGIONE_SOCIALE di 13 parcelle (n. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100) per complessivi € 4.763,17, con applicazione dei minimi RAGIONE_SOCIALEa tariffa del D.M. n. 585/1994 al netto RAGIONE_SOCIALEe detrazioni contrattuali, oltre accessori di legge ed interessi legali dal 60° giorno successivo alla ricezione RAGIONE_SOCIALEe singole note spese, e con riserva di richiedere in separata sede maggiori interessi e danni, esponendo che aveva ricevuto incarico dall’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, al quale era poi subentrato il RAGIONE_SOCIALE, per le attività
di difesa svolte a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa controllata RAGIONE_SOCIALE, entrambe in RAGIONE_SOCIALE, tra le quali erano comprese le attività di patrocinio relative alle opposizioni allo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE coatta amministrativa promosse da alcuni dipendenti per il riconoscimento di loro crediti di lavoro.
Esponeva l’AVV_NOTAIO che con convenzione del 19.9.2000 le parti avevano stabilito un compenso in favore del ricorrente pari agli onorari massimi previsti dalla tariffa per le cause di particolare complessità, agli onorari medi per quelle importanti e complesse, ed agli onorari compresi tra il minimo ed il massimo per quelle di ordinaria complessità, salvo poi rinegoziarne la misura con la successiva convenzione del 18.3.2002, stabilendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE onorari minimi, fatta eccezione per le liti conclusesi favorevolmente per l’ente, ma senza nulla prevedere per l’ipotesi, poi verificatasi il 30.5.2002, di revoca anticipata del mandato.
Si costituiva nel procedimento n. 6004/2005 RG il RAGIONE_SOCIALE, che a luglio 2005 aveva corrisposto all’AVV_NOTAIO un acconto di €4.028,68, e sosteneva che a gennaio 2006 era poi intervenuta tra il professionista e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato una transazione, che aveva previsto il pagamento del minimo tariffario, per cui doveva ritenersi cessata la materia del contendere.
Con ordinanza del 15.5/4.7.2006 il Tribunale di Roma, poiché il procedimento ex artt. 28 e 29 L. 794/1942 trovava applicazione solo se la controversia aveva ad oggetto la determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura del compenso professionale, disponeva la prosecuzione del giudizio secondo il rito civile ordinario.
Medio tempore in altri giudizi tra le stesse parti (procedimenti ex art. 28 L.794/1952 n. 5935/2005, 5936/2005, 5937/2005 e 52005/2005 RG) relativi a diverse parcelle, ma alle medesime convenzioni ed alla stessa questione RAGIONE_SOCIALEa revoca del mandato
professionale, era intervenuta la sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005, passata in giudicato, per altre parcelle emesse nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso rapporto. Tale sentenza aveva dichiarato l’inapplicabilità dei minimi tariffari secondo convenzione per i giudizi non conclusi a causa RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata del mandato, ed aveva liquidato in base al D.M. n. 585/1994 €73.501,84 per i compensi spettanti al ricorrente, in applicazione RAGIONE_SOCIALE onorari medi. Essa aveva da un lato riconosciuto l’esistenza di un valido contratto di patrocinio fra le parti e negato che fosse stata formalizzata dalle stesse una vera e propria transazione per le 159 parcelle emesse dall’AVV_NOTAIO e per le 22 procedure di recupero giudiziale avviate, e dall’altro aveva ritenuto che la convenzione integrativa del 18.3.2002 (che prevedeva criteri di individuazione RAGIONE_SOCIALEe classi di valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e l’applicazione del minimo tariffario) non potesse trovare applicazione perché non contemplava l’ipotesi verificatasi RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata del mandato, sicché per colmare tale lacuna RAGIONE_SOCIALEa disciplina convenzionale si doveva applicare, ai compensi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per gli incarichi revocatigli prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza relativa, la tariffa intermedia prevista dal D.M. n. 585/1994, non essendo stati prospettati dal MEF particolari motivi che giustificassero una RAGIONE_SOCIALE dei compensi in senso riduttivo, facendo riferimento al valore dei singoli contenziosi alla data RAGIONE_SOCIALEa revoca del mandato del 30.5.2002.
AVV_NOTAIO, pertanto, con atto di citazione notificato il 12.7.2006 conveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo per le 13 parcelle sopra indicate l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa intermedia prevista dal D.M. n. 585/1994, per un compenso complessivo di € 16.725,29, che dedotto l’acconto ricevuto, si riduceva ad € 12.679,11 oltre accessori, e domandando altresì gli interessi legali ed anatocistici dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALEe parcelle (8.3.2004) con applicazione RAGIONE_SOCIALE interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 per la mora del MEF (procedimento n. 51312/2006 RG
del Tribunale di Roma), ed in subordine chiedeva la condanna del MEF al risarcimento dei danni morali e materiali da inadempimento, da liquidare in via equitativa con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessi moratori previsti dal D. Lgs. n. 231/2002.
Si costituiva nel procedimento n. 51312/2006 RG il MEF, che chiedeva di dichiarare nulla la citazione avversaria per mancata specificazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, desumibili solo dagli atti depositati, o in subordine di sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di appello pendente tra le stesse parti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11489/2005 relativa ad altre parcelle, e di rigettare le domande RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, facendo presente che le 13 parcelle rientravano tra quelle di importo inferiore ad € 5.000,00 per le quali era intervenuto l’accordo transattivo del luglio 2005, con pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo pattuito di € 4.763,17, che le domande proposte il 12.7.2006 dal professionista erano inammissibili in quanto contrastanti con quelle avanzate in relazione al minimo tariffario nel procedimento n. 6004/2005 RG, nel quale l’AVV_NOTAIO non aveva espresso alcuna riserva per agire separatamente per maggiori compensi, e che non potevano essere liquidati interessi anatocistici, o ex D. Lgs. n. 231/2002.
Disposta la riunione del procedimento n. 51312/2006 RG a quello n.6004/2005 RG, e concessi i termini ex art. 183 c.p.c., con la sentenza n.263/2011 del 6/11.5.2011 il Tribunale di Roma, condannava il MEF al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, per le parcelle indicate, del residuo compenso di € 1.119,42 oltre IVA e CPA, a condizione che fosse emessa regolare fattura, con interessi legali dall’8.3.2004 (data di ricezione RAGIONE_SOCIALEe parcelle) e con interessi anatocistici dal 20.6.2005, specificando gli importi riconosciuti per le singole parcelle, applicando la tariffa intermedia prevista dal D.M. n. 585/1994, in quanto il MEF non aveva prospettato
particolari motivi che giustificassero una RAGIONE_SOCIALE dei compensi in senso riduttivo, e compensava le spese di lite.
Contro tale sentenza proponevano separati appelli l’AVV_NOTAIO, il MEF e la RAGIONE_SOCIALE, subentrata con decreto RAGIONE_SOCIALE‘11.11.2009 RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato alla RAGIONE_SOCIALE quale liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e la Corte d’Appello di Roma, riuniti i procedimenti n. 3826/2012, 3925/2012 e 3957/2012 RG, e ritenuta assorbita la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, o del MEF, dalla decisione in base alla ragione più liquida, con la sentenza n. 5484/2020 del 26.5/5.11.2020 rigettava tutti gli appelli e compensava le spese processuali.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato all’AVV_NOTAIO ed alla RAGIONE_SOCIALE il 6.12.2021 il MEF, iscrivendo la causa a ruolo il 17/20.12.2021 ed affidandosi a tre motivi, ha proposto separato ricorso anche l’AVV_NOTAIO, notificato al RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE il 6.12.2021, iscrivendo la causa a ruolo in via telematica il 24/27.12.2021 ed affidandosi a sei motivi, e a quest’ultimo resiste il MEF con controricorso notificato il 17.1.2022, ed in pari data ha notificato controricorso con ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Il 7.4.2023 il Consigliere delegato NOME COGNOME depositava proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c., ravvisando l’inammissibilità ex art. 360 bis n. 1) c.p.c. del primo motivo di ricorso del MEF per essersi la sentenza del Tribunale di Roma n.2465/2005 conformata alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, come già ritenuto dalla sentenza n. 3896/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, e del secondo e terzo motivo RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorso per avere la Suprema Corte già deciso le questioni con esse poste in senso contrario con la sentenza n. 3896/2022, e ravvisando
l’inefficacia conseguenziale ex art. 334 c.p.c. del ricorso, qualificato come incidentale tardivo, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Avverso tale proposta, comunicata il 18.4.2023, si é opposto l’AVV_NOTAIO con istanza di decisione del suo legale, munito di procura speciale, il 25.5.2023, con conseguente fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza in camera di consiglio del 6.12.2023.
Hanno depositato memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. l’AVV_NOTAIO e la RAGIONE_SOCIALE.
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che sia l’AVV_NOTAIO che il MEF hanno proceduto lo stesso giorno, ossia il 6.12.2021, a notificare ricorso alla Suprema Corte alle altre parti e ad iscrivere a ruolo tempestivamente le relative cause (per il MEF l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEcea é avvenuta il 17/20.12.2021 e per l’AVV_NOTAIO rileva la data RAGIONE_SOCIALEa richiesta digitale di iscrizione a ruolo del 24.12.2021 e non quella di effettiva iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa da parte RAGIONE_SOCIALEa cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte, avvenuta il 27.12.2021, comunque 20° giorno successivo alla notifica tenendo conto che il 26.12.2021 era giorno festivo, non potendosi fare ricadere sulla parte la responsabilità per il ritardo nel perfezionamento RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione da parte di terzi), per cui il MEF va considerato come ricorrente principale ed il COGNOME come ricorrente incidentale autonomo (vedi in tal senso Cass. 23.11.2021 n. 36057; Cass. n. 5695/2015), e non come ricorrente incidentale tardivo, mentre la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), liquidatore ex lege RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non avendo rispettato il termine annuale d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 5484/2020 del 5.11.2020 previsto dall’art. 327 c.p.c., che scadeva il 6.12.2021, pur avendo notificato il
contro
ricorso con ricorso incidentale entro 40 giorni dalle ricevute notifiche dei ricorsi RAGIONE_SOCIALEe altre parti (6.12.2021) ed esattamente il 17.1.2022, e quindi tempestivamente posto che il 15.1.2022 era un sabato ed il 16.1.2022 una domenica, va considerato come ricorrente incidentale tardivo (vedi in tal senso ex multis Cass. 3.1.2023 n.36; Cass. 22.6.2021 n. 17707; Cass. 26.3.2015 n.6077; Cass. 26.1.2010 n. 1528; Cass. 20.2.2004, n. 3419).
Partendo dall’esame del ricorso principale del MEF, anteriormente iscritto a ruolo, col primo motivo lo stesso lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE articoli 2909 cod. civ. e 324 c.p.c..
Si duole il MEF, come già prospettato col terzo motivo di appello, che la sentenza del Tribunale di primo grado, confermata in secondo grado, avrebbe ritenuto ricavabile dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 2465/2005 il giudicato in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1/b e 1/c RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 18.3.2002 (relativi ai criteri di individuazione RAGIONE_SOCIALEe classi di valore RAGIONE_SOCIALEa controversia ed all’applicazione del minimo tariffario) per violazione di norme imperative sui minimi tariffari RAGIONE_SOCIALEa convenzione in quanto quella questione costituiva punto fondamentale comune a tutte le controversie relative alle attività defensionali svolte dall’AVV_NOTAIO su incarico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nonostante la diversità del petitum e RAGIONE_SOCIALEa causa petendi esistente tra il giudizio di primo grado e quello conclusosi con la sentenza n. 2465/205 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, riferentisi a distinte prestazioni professionali espletate in differenti cause.
Il primo motivo di ricorso del MEF é inammissibile, perché come già rilevato nell’ordinanza n. 14083/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, relativa ad altre attività difensive prestate sempre dall’AVV_NOTAIO a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse convenzioni e con la stessa problematica RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico, la sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma non ha esplicitamente affermato la
contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘art. 1/b e 1/c RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 18.3.2002 a norme imperative (tale da legittimare il meccanismo di sostituzione legale previsto dall’art. 1339 c.c.), rilevando piuttosto la sussistenza di una lacuna nel regolamento negoziale (per l’ipotesi verificatasi di revoca anticipata del mandato), che ha ritenuto superabile mediante l’integrazione RAGIONE_SOCIALE accordi con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa tariffa, in applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1374 e 2233 cod. civ., senza alcuna statuizione vincolante sull’applicabilità dei valori tariffari medi, che semplicemente é derivata dal fatto che a fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta in tal senso RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sia pure a seguito di modifica RAGIONE_SOCIALEe originarie richieste dei minimi tariffari, il MEF non ha mosso rilievi specifici che giustificassero per le singole cause e per le singole voci l’applicazione dei minimi tariffari, come detto non desumibile dalla disciplina convenzionale.
Col secondo motivo il MEF lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2967 ( rectius 2697) cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE articoli 115, 167, 342 e 343 c.p.c..
Si duole il MEF che la Corte d’Appello di Roma abbia rigettato il suo quarto motivo di appello sul presupposto che non potessero essere accolte le censure quanto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE onorari e RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, stante l’assenza di una specifica contestazione in primo grado RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni per le quali era stato richiesto il compenso, così come individuate nelle parcelle prodotte.
Si deduce, in senso contrario, che in materia di onorari professionali una contestazione, anche di carattere generico, impone al professionista di dover provare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa.
Avendo il RAGIONE_SOCIALE invocato la necessità di fare applicazione dei termini contrattuali previsti nella convenzione, già tale deduzione
avrebbe imposto all’attore di documentare l’effettivo svolgimento di tutta l’attività per la quale chiedeva i compensi, senza potersi pretendere che vi fosse anche una specifica contestazione RAGIONE_SOCIALEe singole voci RAGIONE_SOCIALEa parcella.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto non sono stati offerti elementi per modificare l’orientamento già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 3896/2022 RAGIONE_SOCIALE‘8.2.2022.
Come già in quell’ordinanza affermato, deve escludersi che nella specie la sentenza gravata non abbia dato puntuale attuazione al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 14699/2010 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, secondo il quale la parcella RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia RAGIONE_SOCIALEa sua personalità e pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
Va in primo luogo ricordato che, come di recente ribadito sempre da questa Corte (Cass. n. 712/2018), il giudice non è vincolato al parere di congruità del RAGIONE_SOCIALE, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, e ciò in quanto nel giudizio volto a procedere alla determinazione del compenso spettante al professionista (anche se scaturente da un’opposizione a decreto ingiuntivo) non è più sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALE‘opera e RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni fornita con la produzione RAGIONE_SOCIALEa parcella e del relativo parere RAGIONE_SOCIALEa competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa pretesa, per consentire al giudice la verifica RAGIONE_SOCIALEe singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con
le voci e gli importi indicati nella parcella (in termini Cass. n. 18777/2005).
Va poi richiamato anche il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento ed alla consistenza RAGIONE_SOCIALE‘attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere -dovere di verificare anche il ” quantum debeatur “, senza incorrere nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione, non ha -costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista -valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza RAGIONE_SOCIALEe prestazioni eseguite o all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa RAGIONE_SOCIALEe somme richieste (Cass. n.10150/2003). Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere -dovere di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004), ma sempre con la necessità di specificamente contestare, in presenza di una parcella, quali voci RAGIONE_SOCIALEa stessa si assumano però non svolte.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEa stessa deduzione del ricorrente, l’originaria contestazione del MEF non investiva le singole voci RAGIONE_SOCIALEe parcelle, che come detto sono assistite da una presunzione di veridicità,
quanto invece l’individuazione del corretto parametro di calcolo dei compensi, assumendosi da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione la necessità di calcolare i compensi in base ai minimi tariffari anche per quegli incarichi per i quali era intervenuta la revoca prima RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio sulla base RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione convenzionale.
Anzi è proprio il tenore RAGIONE_SOCIALEe difese svolte in appello dal RAGIONE_SOCIALE, come riportate in ricorso, a confortare il convincimento che la contestazione non investisse le singole prestazioni rese da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ma solo i criteri utilizzati per la determinazione del compenso, di modo che la contestazione solo in appello di profili diversi da quelli invece oggetto di quella originaria in primo grado, si palesa inammissibile, essendosi altresì sottolineato come anche in appello la doglianza fosse del tutto generica e non riferita alle singole prestazioni asseritamente rese dalla controparte.
Col terzo motivo il MEF lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2009 n. 14, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Deduce il RAGIONE_SOCIALE che in appello, con la comparsa di risposta, si era richiesto di accertare che lo Stato, e per esso il MEF, fosse tenuto a rispondere verso l’attore nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Si trattava di una mera deduzione difensiva volta a far valere la limitazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato derivante del D.L. n. 207 del 2008, art. 41 comma 16 octies , convertito con L. n. 14 del 2009, ma i giudici di appello hanno disatteso la stessa ritenendo che si trattasse di questione che non poteva essere sollevata per la prima volta in appello in difetto di allegazione nel giudizio di primo grado, e comunque di una deduzione meramente ipotetica in quanto nessun riferimento specifico era stato fatto all’entità RAGIONE_SOCIALE‘attivo patrimoniale ricavato
dalla RAGIONE_SOCIALE, in tal modo non applicando correttamente l’art. 345 c.p.c..
Assume il ricorrente che tutti i rapporti intercorsi con l’AVV_NOTAIO, a far data dalla stessa convenzione del 2000, vedevano come controparte la RAGIONE_SOCIALE del soppresso ente e RAGIONE_SOCIALEe società controllate, per cui il RAGIONE_SOCIALE poteva essere chiamato a rispondere dei debiti contratti nella RAGIONE_SOCIALE nei limiti previsti dalla legge, anche per effetto dei vari interventi normativi, che hanno per l’appunto previsto una limitazione di responsabilità.
Orbene, tenuto conto che la limitazione invocata è stata frutto di un intervento legislativo compiuto solo in data successiva all’introduzione del giudizio di primo grado, il MEF sostiene che non poteva pretendersi che l’allegazione avvenisse già dinanzi al Tribunale, dovendosi invece dare seguito alla sua richiesta, formulata in secondo grado, di applicare una disciplina direttamente posta dal legislatore.
Il motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., in quanto non sono stati offerti elementi per modificare l’orientamento già espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 3896/2022 RAGIONE_SOCIALE‘8.2.2022.
Occorre brevemente riepilogare le vicende relative alla soppressione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La L. 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in RAGIONE_SOCIALE di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza RAGIONE_SOCIALEo Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in RAGIONE_SOCIALE si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso (arg. da Cass. sez. lav, 23.6.1983, n. 4321; Cass. sez. Lav. 3.3.1984, n. 1511; Cass. sez. lav, 30.3.1984, n.2142).
Dell’ente in questione, posto in RAGIONE_SOCIALE con il D.L. n. 513 del 1994, conv. in L. n. 595 del 1994, ne è stata poi disposta la soppressione con il successivo D.L. n. 240 del 1995, conv. in L. n.337 del 1995.
Con il decreto del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, del Bilancio e RAGIONE_SOCIALEa Programmazione Economica del 4 maggio 2000 (in Gazz. Uff., 15 maggio, n. 111), è stato avocato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE unificata RAGIONE_SOCIALE e società controllate), e tale RAGIONE_SOCIALE ha appunto concluso con l’AVV_NOTAIO le due convenzioni del 2000 e del 2002.
Con il D.L. n. 63 del 2002, art. 9, conv. in L. n. 112 del 2002, al comma 1 bis, lett. c) è stato previsto che: ” ferma restando la titolarità, in capo al RAGIONE_SOCIALE, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato. La società può avvalersi anche RAGIONE_SOCIALE‘assistenza, RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza e RAGIONE_SOCIALEa difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente, le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato. E’, altresì, facoltà RAGIONE_SOCIALEa società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti. La società esercita ogni potere finora attribuito all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti disciolti del Dipartimento RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di RAGIONE_SOCIALE, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste RAGIONE_SOCIALEa citata L. n. 1404 del 1956, art. 9, comma 3. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo “.
Tale società con D.M. 27 settembre 2004, è stata individuata nella RAGIONE_SOCIALE (essendosi poi provveduto alla soppressione del citato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE enti disciolti, con la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 89).
Con D.M. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE 20 giugno 2007 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 168), a far data dal 1 dicembre 2007 sono state avocate al RAGIONE_SOCIALE ed affidate alla RAGIONE_SOCIALE, le residue operazioni liquidatorie RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, aggiungendosi al comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico di tale decreto che lo Stato, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. 15 giugno 2002, n. 112, art. 9, comma 1 -ter, rispondeva, comunque, RAGIONE_SOCIALEe passività nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
E’ poi intervenuto, il D.L. n. 207 del 2008, art. 41, comma 16 octies convertito nella L. n. 14 del 2009, che con una specifica previsione dettata per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha previsto che ” Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEe liquidazioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, art. 9, comma 1 -ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, risponde RAGIONE_SOCIALEe passività nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa
singola RAGIONE_SOCIALE. Al termine RAGIONE_SOCIALEe operazioni di RAGIONE_SOCIALE, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato. Il RAGIONE_SOCIALE, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘ .
Infine, con D.M. 11 novembre 2009, la società cui sono state attribuite le funzioni di liquidatore è stata individuata nella RAGIONE_SOCIALE.
Così riassunte le vicende di cui alla gestione liquidatoria del soppresso RAGIONE_SOCIALE, assume il ricorrente che aveva chiesto al giudice di appello di darsi atto, in vista RAGIONE_SOCIALEa condanna in favore RAGIONE_SOCIALE‘attore, RAGIONE_SOCIALEa limitazione di responsabilità nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così come previsto dalla legge, ma che tale richiesta sia stata ritenuta inammissibile per essere stata dedotta per la prima volta in appello, in difetto di allegazione nel giudizio di primo grado.
Reputa il Collegio che dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale la doglianza sia effettivamente giustificata.
Infatti, come già ritenuto dalla sentenza n. 10531/2013 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, in relazione alla limitazione di responsabilità derivante dall’accettazione con beneficio di inventario, anche siffatta richiesta di determinare il limite RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del debitore integra al più un’eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente esclusa la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso con quello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione cui sia stato conferito il compito di procedere alla definizione dei rapporti pregressi, compito alla stessa già conferito ai sensi del D.L. n. 63 del 2002, art. 9.
Ne consegue che, ove tale limitazione di responsabilità discenda direttamente dalla legge, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte anche in assenza di pregressa specifica allegazione, nel giudizio d’appello, ed è rilevabile d’ufficio dal Giudice.
Si palesa quindi erroneo il rilievo di inammissibilità quale questione nuova formulato al riguardo dalla Corte d’Appello di Roma, che però ha aggiunto fondatamente che non essendo stato specificato, né documentato dal MEF, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la doglianza in questione é rimasta puramente ipotetica, con statuizione non attinta dal ricorso.
Peraltro la pretesa di limitare la responsabilità del MEF per le obbligazioni oggetto di causa in misura corrispondente all’attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE è priva di fondamento nel merito.
Infatti, dal quadro legislativo esposto, è evidente che il MEF è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi RAGIONE_SOCIALE‘ente disciolto, ha affidato la gestione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad una società controllata dallo Stato e risponde RAGIONE_SOCIALEe passività nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla responsabilità nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo, fondata sull’art. 41, comma 16 octies del D.L. n. 207 del 2008, convertito nella L.n.14 del 2009, e sull’art. 9, comma 1 -ter del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 giugno 2002, n.112, essa vale ai fini RAGIONE_SOCIALEa successione RAGIONE_SOCIALEo Stato nelle posizioni debitorie già facenti capo al soppresso RAGIONE_SOCIALE, successione che la legge vuole limitata ai soli beni che residuino alla procedura di RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il MEF assume soltanto nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto, già risultanti all’atto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Il mutamento del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pregresse contratte dall’RAGIONE_SOCIALE,
disposto per legge, e la previsione che lo Stato ne risponda nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, rimangono così comunque giustificati dal ragionevole rischio di insufficienza del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘ente disciolto a soddisfare i creditori, attraverso la realizzazione del principio di concorsualità. La descritta disciplina normativa non può, invece, interpretarsi nel senso che essa estenda, ai debiti già contratti direttamente da organi statali, una limitazione di responsabilità che renda incerta per i creditori la piena realizzazione dei loro diritti, avendo questi stipulato col RAGIONE_SOCIALE nel convincimento di essere esclusi dalla procedura liquidatoria facente capo all’RAGIONE_SOCIALE.
Non vi è perciò motivo per il MEF di invocare tale limite di responsabilità con riferimento a rapporti giuridici obbligatori che non facevano capo all’ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 e nel 2002 tra l’AVV_NOTAIO COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE gli affari e per la gestione del patrimonio RAGIONE_SOCIALE enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel RAGIONE_SOCIALE e poi nel RAGIONE_SOCIALE, quale struttura RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, poi trasformato a seguito del D.L. n. 63 del 2002, e RAGIONE_SOCIALEe leggi, L. n. 311 del 2004, L. n. 266 del 2005 e L. n.296 del 2006, col subentro RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007).
Al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre aver riguardo al rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico.
Sussiste quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del MEF per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, ma senza che sia dato invocare il limite di responsabilità corrispondente all’attivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Col primo motivo del ricorso incidentale autonomo l’AVV_NOTAIO, dopo avere affastellato confusamente nell’esposizione i fatti di questo giudizio con gli sviluppi di altri giudizi tra le stesse parti, richiamati per invocare in modo approssimativo ed incompleto presunti giudicati esterni, lamenta la carenza di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in forza del giudicato che sarebbe insorto con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione n. 14183/2019, che avrebbe riconosciuto la legittimazione esclusiva del MEF per la convenzione di patrocinio conclusa con l’AVV_NOTAIO il 19.9.2000 e per la sua integrazione del 18.3.2002, richiamando gli articoli 2909 cod. civ. e gli articoli 324 e 329 c.p.c. e contemporaneamente gli articoli 75, 81, 115, 116, 183, 189, 268 e 359 c.p.c., senza spiegare il rilievo di tali richiami e senza individuare il vizio ex art. 360 c.p.c. lamentato.
Anche a volere ritenere che nella sostanza l’AVV_NOTAIO abbia voluto invocare la violazione del giudicato esterno circa il difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, tale motivo é inammissibile per difetto di autosufficienza (vedi in tal senso Cass. 23.6.2017 n. 15737; Cass. 11.2.2015 n. 2617; Cass. 31.7.2012 n. 13658; Cass. 31.7.2012 n. 13658; Cass. 13.12.2006 n. 26627), in quanto non riproduce il testo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 14183/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione riportandone solo uno stralcio incompleto non riferibile all’invocato difetto di legittimazione con allegazione solo di una massima, che a sua volta non é affatto relativa al difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e non indica quando e se tale ordinanza sia stata prodotta per far valere il giudicato esterno nel procedimento definito in secondo grado dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello impugnata, risalente alla successiva data del 5.11.2020.
Col secondo e col terzo motivo l’AVV_NOTAIO ripropone la medesima confusa doglianza di difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, questa volta sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n. 3613/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma e RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Roma n. 7605/2017, n. 4288/2017, n.16084/2017, n.1837/2017 e n. 4407/2011, provvedimenti giudiziali asseritamente passati in giudicato di cui non viene riportato il testo in modo compiuto e di cui non viene allegata la produzione nel giudizio di secondo grado conclusosi con la successiva sentenza impugnata, sicché anche per essi si ha inammissibilità per difetto di autosufficienza, non potendosi pretendere dalla Suprema Corte che essa vada a verificare nella congerie di provvedimenti giudiziali prodotti se ed in quali limiti si siano formati giudicati esterni incidenti sulla ricostruzione di fatto fornita dai giudici di merito ad essi riservata.
Col quarto motivo l’AVV_NOTAIO, ancora una volta senza alcun richiamo al vizio RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. invocato, lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 112, 132 n. 4, 324, 327, 329 e 359 c.p.c. e 2909 cod. civ..
Il motivo é inammissibile, in quanto letteralmente incomprensibile, dato che con la consueta tecnica del richiamo incompleto a presunti giudicati esterni, lamenta che l’ordinanza n.14083/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione non sia stata acquisita in secondo grado perché tardivamente prodotta, senza spiegare come e quando la produzione sarebbe stata tentata e per quale ragione sarebbe stata negata, e senza illustrare le ragioni giuridiche a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa ritenuta tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione, ed infine lamenta che la sentenza di primo grado, poi confermata in appello, abbia ritenuto gratuite alcune attività difensive svolte dall’AVV_NOTAIO sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 1/a RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 18.3.2002, riducendo il compenso richiesto di € 11.577,69 in violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 112, 324, 327 e 329 c.p.c., 2909, 1374 e 2237 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4
comma 1° del D.M. n. 585/1994 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 794/1942, anziché applicare ad esse il D.M. n. 585/1994, il tutto senza neppure individuare puntualmente le prestazioni alle quali vorrebbe riferirsi per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe 13 parcelle, ancora una volta pretendendo inammissibilmente che sia la Suprema Corte a supplire alle sue carenze di censura.
Col quinto motivo l’AVV_NOTAIO lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 112 e 167 comma 1° c.p.c. e RAGIONE_SOCIALEa L. n. 80/2005, per omessa pronuncia sull’erronea valenza RAGIONE_SOCIALEa generica contestazione informante la mancata remunerazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni.
Si duole il COGNOME, ancora una volta senza individuare il tipo di vizio invocato ex art. 360 c.p.c., del fatto che la sentenza di primo grado, confermata da quella di secondo grado, non abbia tenuto conto del fatto che il MEF, a fronte RAGIONE_SOCIALEe sue richieste di pagamento del compenso professionale sulla base RAGIONE_SOCIALEe 13 parcelle prodotte, si sarebbe limitato a contestazioni generiche, ma non spiega le ragioni giuridiche per le quali tale motivo dovrebbe essere accolto, sicché anche questo motivo é inammissibile.
In realtà il MEF , pur non effettuando contestazioni specifiche sulle singole voci che dovessero giustificare l’applicazione per esse dei minimi tariffari, ha contestato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense del D.M. n. 585/1994 invocando l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALEa convenzione conclusa con l’AVV_NOTAIO il 19.9.2000 come integrata il 18.3.2002, che prevedeva l’applicazione dei minimi tariffari, e che non é stata ritenuta applicabile in quanto non prevedeva il caso verificatosi RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata del mandato professionale.
Col sesto motivo il COGNOME lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 343 c.p.c., 1224 comma 2°, 2697 e 2909 cod. civ. per avere l’impugnata sentenza negato il risarcimento danni da ritardato pagamento del compenso professionale dovuto, come invece stabilito dalla sentenza n. 474/2011 del Tribunale di Roma, che sarebbe stata oggetto di giudicato sul punto, malgrado la pendenza
del giudizio d’impugnazione n. 25514/2019 RG davanti alla Corte di Cassazione, per la mancata proposizione di appello incidentale da parte del MEF e per la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
L’impugnata sentenza ha respinto il terzo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, inerente al reclamato maggior danno, evidenziando che il giudicato esterno che era stato invocato non poteva operare per la diversità dei crediti azionati, e con questa motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a richiamare il giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 474/2011 del Tribunale di Roma, riportandone solo uno stralcio e non indicando neppure se e quando la stessa sarebbe stata prodotta, per cui anche questo motivo é inammissibile.
Quanto al controricorso con ricorso incidentale tardivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contenente tre motivi, notificato alle altre parti il 17.1.2022, e quindi il 40° giorno successivo alla notifica dei ricorsi principali autonomi del MEF e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ma dopo la scadenza del termine annuale d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata del 5.11.2020 (6.12.2021), lo stesso va dichiarato inefficace ex art. 334 comma 2° c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità di entrambi i ricorsi principali autonomi RAGIONE_SOCIALEe altre parti.
Le circostanze che l’istanza di decisione sia stata formulata dopo la proposta di definizione anticipata dall’AVV_NOTAIO, erroneamente considerato nella proposta come ricorrente incidentale tardivo soggetto alla sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia ex art. 334 comma 2° c.p.c. anziché come ricorrente incidentale autonomo, e che nella proposta non sia stata considerata la sorte del ricorso incidentale, questo sì tardivo, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fanno sì che il giudizio non possa ritenersi definito in conformità alla proposta ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. ed escludono quindi l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 3° e 4° comma c.p.c..
La reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALEe parti giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Sussistono a carico del ricorrente incidentale autonomo, COGNOME NOME, i presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibili il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE ed il ricorso incidentale autonomo di COGNOME NOME, dichiara inefficace il ricorso incidentale tardivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza a carico del ricorrente incidentale autonomo, COGNOME NOME, dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2023