Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11376 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 29/02/2024
REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio (iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO ) richiesto dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 25 ottobre 2023 nel giudizio di cui al n. R.G. 584/2023 tra l’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PG, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, con le quali ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia che aveva svolto la sua attività forense nell’interesse di un suo cliente (RAGIONE_SOCIALE) nell’ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, adiva quest’ultimo ufficio giudiziario per l’ottenimento
dei compensi professionali spettantigli ai sensi del D.M. n. 55/2014, instaurando in proposito un procedimento ex art. 702 -bis c.p.c.
Lo stesso Tribunale, con ordinanza del 20 gennaio 2022, dichiarava la sua incompetenza in favore di quella della Corte di appello di Napoli sul presupposto che la competenza avrebbe dovuto determinarsi ponendo riferimento all’Ufficio giudiziario di merito che aveva deciso per ultimo la controversia a cui si riferiva la pretesa creditoria forense fatta valere in giudizio dinanzi a sé.
La citata Corte di appello (avanti alla quale era stato riassunto il giudizio), con ordinanza del 25 ottobre 2023, ha sollevato conflitto di competenza dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 45 c.p.c., ritenendo che la competenza spetta al suddetto Tribunale di Torre Annunziata dal momento che le prestazioni professionali per le quali era stato richiesto il compenso erano state rese in procedimenti penali, ragion per cui – nel caso di specie – non avrebbe potuto trovare applicazione il principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 4247/2020 (in base al quale la competenza si radica in capo all’ufficio giudiziario che ha deciso per ultimo la controversia), siccome concernente le sole prestazioni rese in un giudizio civile, secondo la previsione dell’art. 28 della legge n. 794/1942.
Il PG ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il richiesto regolamento di competenza d’ufficio è fondato.
Per come evidenziato in precedenza, nella vicenda processuale che viene in rilievo, era stata introdotta dall’AVV_NOTAIO – con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. -dinanzi al Tribunale civile di Torre Annunziata una controversia per vedersi riconosciuto il compenso professionale relativo ad un’attività di assistenza legale prestata, in favore di un cliente, in più gradi di un giudizio penale, l’ultimo dei quali svoltosi dinanzi alla Corte di appello penale di Napoli. L’adito Tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza ritenendo, in proposito, applicabile il principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte n. 4247/2020, in
virtù del quale, in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dall’art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell’art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Senonché, come esattamente posto in risalto dalla Corte di appello civile di Napoli (dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto) che ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il suddetto principio non trova applicazione con riguardo alle cause penali che si siano svolte in più gradi, ma solo con riferimento a quelle civili.
Questo principio è stato in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, precisandosi – per l’appunto -che il procedimento previsto dagli art. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, ove anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge (cfr., ad es., Cass. n. 19025/2016; Cass. n. 20293/2004; Cass. n. 31391/2022).
E’ stato, in particolare, chiarito (v., da ultimo, Cass. n. 6817/2021) che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 -applicabile alle sole controversie di cui all’ art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile -ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 -bis c.p.c. (come verificatosi nel caso di specie) innanzi al Tribunale in composizione monocratica (con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’ art. 14 cit.).
3. In definitiva, in accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio richiesto dalla Corte di appello civile di Napoli, deve essere dichiarata – in relazione alla causa intentata dall’AVV_NOTAIO per l’ottenimento dei compensi professionali riguardanti l’espletamento di prestazioni penali in più gradi di giudizio nell’interesse del citato assistito – la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica, dinanzi al quale le parti vanno rimesse con assegnazione del termine di legge previsto dall’art. 50 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale civile di Torre Annunziata, in composizione monocratica, con assegnazione alle parti del termine di cui all’art. 50 c.p.c. per la conseguente riassunzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della