Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21888 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21888 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ordinanza
sul ricorso n. 15210/2022 proposto da
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente e controricorrente all’incidentale -contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, difesi da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso l ‘ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3839/2021 depositata il 22/04/2022.
Ascoltata la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 2021 gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME adirono la Corte di appello di Roma per ottenere la liquidazione, nei confronti della cliente NOME COGNOME e poi dell’erede di lei, NOME COGNOME, dei compensi per l’attività professionale svolta in primo grado e in appello (fino alla revoca del mandato) in un giudizio di divisione di un complesso immobiliare. Il valore indicato era pari a € 20.334.372 ,00 circa (immobili) e € 441.575 ,00 (mobili).
La Corte di appello (p. 6-11), respinte le eccezioni pregiudiziali di rito, ha accertato che gli avvocati avevano dimostrato l’attività svolta, e, in applicazione del d.m. 55/2014, ha determinato il valore ex art. 5 co. 1 e 2 d.m. cit. sulla base della quota assegnata a parte convenuta (€ 4.957.558 ,00 circa), poiché non era stata contestata l’entità del patrimonio della comunione ereditaria; ha applicato il criterio del decisum, ha indicato più ragioni per l’aumento dei valori medi, ha riconosciuto l’aument o ex art. 4 co. 2 d.m. cit. poiché gli interventi avevano ampliato il thema decidendum; inoltre, ha rigettato un’eccezione ex art. 1460 c.c. per difetto di proporzionalità tra i contrapposti inadempimenti, tenuto conto del risultato utile dell’attività professionale, e ha rigettato un’eccezione di compensazione con la pretesa risarcitoria per i danni, poiché il controcredito era privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; ha dichiarato assorbita la censura circa l’attribuzione dei compensi a ciascuno dei due difensori per il fatto che l’art. 8 co. 1 d.m. cit. non era stato applicato; ha liquidato quindi il compenso in € 238.346,90 (dopo aver dedotto gli acconti di € 42.853 circa) oltre interessi legali dall’ordinanza al saldo e ha rigettato la domanda di interessi moratori.
Contro tale provvedimento, ricorre in cassazione il cliente con cinque motivi, illustrati da memoria.
Resistono gli avvocati con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi (illustrati da memoria), cui replica la parte ricorrente con controricorso.
Ragioni della decisione
1. – Con il primo motivo del ricorso principale (p. 16) il cliente denuncia che la Corte di appello ha rigettato la propria eccezione d’inadempimento. Si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’ultrapetizione, in relazione all’art. 146 0 c.c. Si fa valere che gli avvocati non hanno eccepito l’inadempimento del cliente ma hanno agito semplicemente per la determinazione del loro compenso; quindi, la Corte di appello ha motivato il rigetto
della eccezione ex art. 1460 c.c. (sulla base del difetto di proporzionalità tra gli inadempimenti) sulla base di un’eccezione mai sollevata dagli avvocati.
Il secondo motivo (p. 18) denuncia il rigetto dell’eccezione d’inadempimento. Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost. per il carattere meramente apparente della motivazione e violazione dell’art. 1460 c.c. anche in coordinazione con gli artt. 1175 e 1375 c.c. (principio di buona fede e riconoscimento dell’exceptio doli generalis). Si fa valere che l’eccezione d’inadempimento è sostanziata con l’al legazione della negligenza nell’avere omesso l’appello incidentale sull’accog limento della domanda di rimborso delle spese straordinarie proposta dagli intervenuti COGNOMECOGNOME che perciò non è stato sottoposto a riesame in appello pur dopo che la Corte di appello ha affermato incidentalmente che il rimborso non sarebbr dovuto; con la conseguenza che il cliente ha pagato € 505.163 non dovuti, a titolo del 50% della somma da rimborsare.
Il terzo motivo (p. 24) denuncia il rigetto dell’eccezione di compensazione. Si fa valere che, se il controcredito non è di facile e pronta liquidazione, il giudice può disporre la compensazione per la parte riconosciuta esistente. Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 cost. per il cara ttere apparente della motivazione e violazione dell’art. 1243 c.c.
Il quarto motivo (p. 25) denuncia che la Corte di appello, pur affermando il valore della domanda è pari a € 4.957.558 circa ha applicato i parametri per le cause di valore tra € 8.000.000 ed € 16.000.000. Si effettua un ricalcolo (p. 28), si censura l’omessa applicazione della riduzione dell’art. 4 co. 4 d.m. d.m. 55/2014 (quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto) nell’applicare l’aumento del precedente s econdo comma, Si deduce violazione dell’art. 4 co. 4 cit. , omessa pronuncia sull’eccezione di riduzione ivi prevista e illogicità della motivazione.
Il quinto motivo (p. 29) denuncia ex artt. 91-92, 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 111 cost. la pronuncia sulle spese processuali secondo soccombenza, mentre si sarebbe dovuto disporre la compensazione delle spese, tenuto conto della riduzione notevole in appello del compenso richiesto nel ricorso introduttivo (€ 697.816 circa).
-Con il primo motivo del ricorso incidentale gli avvocati censurano che il compenso sia stato determinato con riferimento ad uno scaglione inferiore a quello corretto in forza della considerazione che la controversia non riguardasse la massa da dividere, mentre al contrario essa investe anche la divisibilità. Si deduce violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012, 5 co. 1 d.m. 55/2014, 2233 co. 1 e 2 c.c., in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia che gli interessi siano stati qualificati come legali, mentre sono moratori, con decorrenza dalla pronuncia anziché dalla domanda. Si deduce violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., anche in relazione agli artt. 111 co. 6 cost e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
-I primi tre motivi del ricorso principale sono da esaminare contestualmente per connessione.
Essi sono infondati.
Innanzitutto, non sussistono i profili lamentati di apparenza della motivazione (su cui Cass. SU 2767/2023, p. 10), come si constata nel prosieguo. Quanto al primo motivo, l’art. 112 c.p.c. è invocato in modo inappropriato con riferimento ad un’ultrapetizione allegata per una pronuncia su un’eccezione d’inadempimento (dell’obbligo del cliente del pagamento dei compensi) che in realtà non è tale . L’ allegazione di tale inadempimento è in re ipsa, cioè nella formulazione della domanda relativa al pagamento dei compensi (ove mai il pagamento non fosse mai stato richiesto in via stragiudiziale, ciò potrebbe rilevare in tema di liquidazione di spese di lite; né rileva la riduzione in appello del compenso richiesto).
Quanto al secondo motivo, la pronuncia sull’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un giudizio di comparazione tra le condotte delle parti diretto ad accertare la responsabilità prevalente nell’alterazione del sinallagma (cfr. Cass. 1904/2015); se motivato in modo effettivo, risoluto e coerente il giudizio non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 13840/2010). Così è nel caso attuale, ove la Corte di appello ha considerato i l risultato utile dell’attività professionale , mentre l’inadempimento degli avvocati è ancora incerto e sottoposto ad un separato giudizio risarcitorio.
La constatazione svolta nella proposizione finale del precedente capoverso fonda anche il rigetto del terzo motivo , trattandosi di un’eccezione relativa a controcredito risarcitorio privo dei requisiti per essere opposto in compensazione.
Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1 – , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
I primi tre motivi del ricorso principale sono pertanto rigettati.
4. – A questo punto, per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso incidentale, che nel suo primo motivo relativo alla individuazione del valore della lite, è fondato alla luce dell’art. 5 d.m. 55/2014 perché emerge dagli atti che nel giudizio di divisione si è contestata la divisibilità della massa (emerge da più riscontri, che controversa è anche la «comoda divisibilità del complesso immobiliare Villa COGNOME»: v. anche controricorso pag. 6 che riporta la domanda degli avvocati).
Il primo motivo del ricorso incidentale è dunque accolto.
-L’COGNOME di tale motivo determina l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale (che denunzia violazione di legge sulla qualificazione e decorrenza degli interessi), nonché del quarto e del quinto motivo del ricorso principale.
-In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso incidentale, sono rigettati il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, sono assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, è cassata l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la