Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 10895/2019, proposto NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sè stesso ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME controricorrente
avverso il decreto nr. 2034/2019 depositato in data 28/02/2019 dal Tribunale di Milano;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27 febbraio 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO domandò l’ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione del complessivo credito, di € 8.445.767,93 (di cui € 6.900.135,20 in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr 2 c.c., € 1.407.627,55 per Iva e dunque in privilegio ex artt. 2758 comma 2 cc, € 138.002,68 per Cap in chirografo), a titolo di compensi per l’attività RAGIONE_SOCIALE giudiziale e stragiudiziale profusa in favore RAGIONE_SOCIALEa società fallita e RAGIONE_SOCIALEe altre società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) dalla stessa incorporate, analiticamente descritte nelle nove bozze di notula allegate alla richiesta; in particolare, i progetti di liquidazione spese si riferivano a sette posizioni di natura stragiudiziale (1. rinegoziazione RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria RAGIONE_SOCIALEe società facenti parte del RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; 2. accordo COGNOMECOGNOME per la definizione del giudizio arbitrale; 3. AVV_NOTAIOulenza per l’azione risarcitoria da promuoversi contro il RAGIONE_SOCIALE a fronte di una campagna giornalistica ritenuta diffamatoria; 4. trattative COGNOME –COGNOME –COGNOME; 5. trattativa con RAGIONE_SOCIALE per la conclusione di accordi e patti parasociali e per la stipula di opzioni cosiddette Put&Call; 6. parere su qualificazione ed esigibilità del credito di RAGIONE_SOCIALE Plaza nei confronti di IPI; 7. AVV_NOTAIOulenza per pratica stragiudiziale di cessione del perimetro RAGIONE_SOCIALEe società riconducibili a RAGIONE_SOCIALE) e a due prestazioni giudiziali (8. predisposizione e deposito di opposizione ex art. 615, 1 comma, c.p.c. e memorie ex
art. 183 c.p.c. davanti al Tribunale di Roma; 9. predisposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione all’esecuzione ex art. 615, 1 comma, c.p.c. davanti al Tribunale di Velletri).
2 Il G.COGNOME ammise al passivo il credito, con il rango del privilegio ex art 2751 bis nr. 2 c.c., per la minor somma di € 116.736; sull’opposizione del professionista, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso, ha ammesso allo stato passivo il credito per la somma di € 358.125,39 al privilegio ex art 2751 bis nr. 2 c.c., oltre Iva e Cap al chirografo.
2.1 I giudici milanesi premettevano che la normativa tariffaria applicabile ratione temporis era quella prevista dal d.m. 127/2004, dal momento che le prestazioni professionali, esposte nelle notule, erano state realizzate e si erano esaurite prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione del regime regolamentare del d.m 127/2004 disposta con l’art. 9, comma 1, d.l. 1/2012 convertito in l. 27/2012.
2.2 Evidenziava il decreto che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE onorari secondo la tabella D per prestazioni stragiudiziali prevista dal d.m. 127/2004, si doveva tener conto, oltre che dei criteri espressamente prescritti dall’art 1 d.m. citato (valore, natura, impegno e questioni trattate), anche del fatto che l’attività stragiudiziale profusa dal ricorrente era rimasta sempre in una fase iniziale ed incompiuta, con la AVV_NOTAIOeguenza che la determinazione dei corrispettivi risultava influenzata dallo stato preparatorio RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal legale
2.3 Il compenso spettante all’AVV_NOTAIO, determinato in complessive € 358.125,39, veniva così suddiviso: posizione nr. 1, € 8.766, pari al doppio del massimo sul valore indeterminabile con esclusione RAGIONE_SOCIALEa voce di assistenza alla redazione di atti o contratti; posizione nr. 2, € 53.734,25, così ottenuto applicando il valore minimo, calcolato su valore indeterminabile e, nella voce assistenza alla redazione RAGIONE_SOCIALE atti, sul valore RAGIONE_SOCIALE‘atto pari 17 milioni;
posizioni nr. 3 e 4, € 8.766 ciascuna, pari al doppio del massimo sul valore indeterminabile; posizione nr. 5, € 233.327,14, così calcolato applicando la tariffa minima alla prestazione stragiudiziale e alla voce redazione di atto scritto sul valore indicato dall’opponente; posizioni nr. 6 e 7, € 4.383 ciascuna, pari al valore massimo RAGIONE_SOCIALEa prestazione stragiudiziale di AVV_NOTAIOulenza con esclusione RAGIONE_SOCIALEe voci di assistenza; posizioni nr 8 e 9, € 36.000 complessivi pari ai minimi tariffari sul valore RAGIONE_SOCIALEe cause.
2 NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi del ricorso possono così essere riassunti:
1) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 5 del D.M nr. 12/2004, RAGIONE_SOCIALE artt. 115 e 116 c.p.c e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, c.p.c., per avere il Tribunale, non valutando correttamente la documentazione prodotta che AVV_NOTAIOentiva di desumere il valore RAGIONE_SOCIALEe posizioni, ritenuto di valore indeterminabile le pratiche stragiudiziali di cui ai nr. 1), il cui valore era di € 55 milioni; 2), il cui valore era di € 17 milioni; 4),il cui valore era di € 136 milioni; 6), il cui valore era di € 108 milioni e 7), il cui valore era di un miliardo;
2) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6 del D.M nr. 127/2004, 10, 14 e 163 e 183 c.p.c., 1321 e segg. e 2233 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, nr. 3 c.p.c., per non avere il Tribunale di Milano applicato, per la posizione nr. 3, quale base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onorario, il valore determinato pari alla somma di 500 milioni di euro, chiesta a RAGIONE_SOCIALE quale risarcimento danni per la
campagna diffamatoria nei confronti di NOME COGNOME, indicata nell’atto di citazione predisposto dal legale e concordata con il cliente;
violazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense in relazione all’art. 360, comma 1° nr. 3 c.p.c.; assume il ricorrente che, contrariamente a quanto statuito dal decreto, la redazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione rivestiva natura giudiziale, dovendosi AVV_NOTAIOiderare tale ogni attività RAGIONE_SOCIALE propedeutica e strumentale ad un giudizio a prescindere dalla concreta pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite; precisa COGNOME che, predisposto l’atto introduttivo RAGIONE_SOCIALEa causa, non si era dato corso alla sua notifica a causa RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del rapporto RAGIONE_SOCIALE;
violazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense in relazione all’art. 360, comma 1°, nr. 3 c.p.c., per aver il Tribunale espunto dalle posizioni 1, 4 e 7, in maniera arbitraria, la voce «redazione e stipula del contratto» di cui alla lettera F) RAGIONE_SOCIALEa tabella D stragiudiziale del D.M. 127/2004. In particolare, secondo l’assunto del ricorrente, la tariffa stragiudiziale prevede alla voce «prestazioni di assistenza» non solo la prestazione di redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, ma anche la distinta attività di assistenza alla relativa stipulazione e redazione;
violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 c.p.c., 98 l.fall., in relazione all’art. 360, 1° comma, nr 3, c.p.c per avere il collegio, con riferimento alla posizione nr 5, statuito solo sulla bozza di notula emessa per l’opzione put e call, omettendo, invece, di decidere sulla bozza di notula per i cosiddetti patti parasociali, così incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
omesso esame di atti da cui emergevano i presupposti per la liquidazione nel massimo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni professionali di cui alle posizioni 2, 8 e 9 così come indicato nelle notule; in particolare,
con riferimento alle pratiche giudiziali di opposizione al precetto il Tribunale non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘urgenza RAGIONE_SOCIALEe attività difensive di contrasto alle procedure esecutive promosse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, incorporate da RAGIONE_SOCIALE, mentre per la posizione nr. 2 il decreto impugnato non avrebbe preso in AVV_NOTAIOiderazione il provvedimento del 20/7/2011 con cui il RAGIONE_SOCIALE determinava in € 190.000 gli onorari maturati da RAGIONE_SOCIALE per la pratica di cui è causa e la sentenza nr. 11938/2013 del Tribunale di Milano del 27/9/2013, che aveva recepito le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, del D.M. nr 127/2004, in relazione all’art 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; il ricorrente lamenta che il Tribunale, relativamente alla posizione nr. 5, nell’applicare i minimi tariffari non avrebbe tenuto conto di tutti i criteri dettati dalla disposizione regolamentare per la commisurazione RAGIONE_SOCIALE onorari tra i valori minimi e quelli massimi.
2 Il primo motivo è fondato nei limiti di quanto appresso precisato.
2.1 Il Tribunale di Milano, al ‘punto B’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione (pag. 8 -10 del decreto), ha individuato nell’art. 10 c.p.c. il criterio per la determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEe sette pratiche stragiudiziali ed ha affermato che per tali posizioni, non essendo le stesse riconducibili in ambito giudiziale, vi era « difficoltà per poter definire il valore RAGIONE_SOCIALEa pratica facendo richiamo ai diversi interessi perseguiti dalle parti contrapposte ».
In realtà i giudici milanesi per la posizione nr. 2 (attività assistenza per la definizione di un giudizio arbitrale) hanno fatto ricorso, contrariamente a quanto si afferma nel motivo, al criterio del valore determinato. Per tale voce, quindi la censura è infondata.
2.2 Per quanto concerne le altre prestazioni stragiudiziali il decreto ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa impossibilità di attribuire un valore determinato alle prestazioni con AVV_NOTAIOeguente utilizzo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei compensi, del criterio del valore indeterminabile, in particolare: a) l’attività di AVV_NOTAIOulenza o assistenza si riferiva a tutto il gruppo RAGIONE_SOCIALE (posizioni 1, 2, limitatamente alla AVV_NOTAIOulenza, e 7); ii) i valori economici non trovavano conferma nella bozza in cui si sarebbe tradotta l’attività di AVV_NOTAIOulenza (pratica nr. 4) .
2.3 Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte «il convincimento espresso dal giudice di merito, in ordine all’importanza ed al valore RAGIONE_SOCIALEe pratiche trattate dal professionista legale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario stabilito dalla tariffa, si sottrae al sindacato di legittimità sempre che la motivazione data sull’argomento appaghi le esigenze RAGIONE_SOCIALEa logica, del corretto criterio giuridico e RAGIONE_SOCIALEa completezza di esame sui dati che concorrono a caratterizzare gli affari trattati dal professionista» (cfr. Cass. 11056/2016 che richiama il remoto precedente Cass. n. 1813/1964).
2.4 La censura concernente le pratiche nr. 1, 7 e 4, che apparentemente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme regolamentari di cui agli artt. 5 del D.M nr 1272004, si risolve, in realtà, nella sollecitazione di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi acquisiti agli atti, non AVV_NOTAIOentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il materiale probatorio, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento compiuto dal giudice di merito, cui sono demandati in via esclusiva l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe fonti del proprio convincimento, il controllo RAGIONE_SOCIALEa loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. tra le tante Cass.nr. 331/2020, 19547/2017 e 25068/2013).
2.5 Non può, invero, AVV_NOTAIOentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offícíosi riconosciutigli; la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cod. proc. civ. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai, invece, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U. nr. 20867 -20).
2.6 Né può predicarsi la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALEe prove proposte dalle parti (cfr. tra le tante Cass.7919/2020, 13395/2018 e 15107/2013)
2.7 Meritevole di accoglimento è, invece, la censura con riferimento alla pratica nr. 6, che riguarda un parere sulla qualificazione e la esigibilità del credito di RAGIONE_SOCIALE Plaza nei confronti di IPI. Il Tribunale sul punto, pur dando atto del conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ha escluso che il compenso potesse essere calcolato sulla base di valori determinati, atteso che «manca
una ‘controversia’ nel senso di differenti interessi RAGIONE_SOCIALEe parti a cui aversi riguardo per determinare il valore effettivo RAGIONE_SOCIALE onorari».
2.8 Va rilevato che questa Corte ha affermato che «ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei compensi RAGIONE_SOCIALE‘avvocato per attività stragiudiziale, in base all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa tariffa forense approvata con d.m. n. 585 del 1994, l’affare (nella specie, un contratto d’appalto) non può AVV_NOTAIOiderarsi di valore indeterminabile ove nel parere reso dal professionista si faccia espresso riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEo stesso.» (cfr. Cass. nr. 7015/2017).
2.9 Orbene il ricorrente aveva fornito elementi, contenuti nel parere, dai quali, a suo dire, poteva desumersi il valore determinato di € 108 milioni, pari al valore del credito oggetto di attività AVV_NOTAIOulenziale; ha quindi errato il Tribunale nel liquidare il compenso sulla base del valore indeterminabile per il solo fatto che «mancava una controversia», senza compiere alcuna verifica circa la presenza di criteri di determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEa pratica.
3 Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura non si confronta con il decisum; il decreto ha, infatti, attribuito alla pratica il valore indeterminabile in quanto nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa bozza RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione la richiesta risarcitoria è formulata esclusivamente in favore di COGNOME NOME, anche se nell’intestazione si faceva rifermento anche a NOME, e dunque, secondo il Tribunale, il valore RAGIONE_SOCIALEa pratica, con riferimento alla posizione di NOME, non poteva essere parametrato alla somma di 500 milioni di euro corrispondente alla richiesta risarcitoria in favore di NOME.
4 Alla stessa sorte va incontro il terzo motivo.
4.1 Condizione per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa giudiziaria e che il giudizio sia quantomeno iniziato anche se non concluso (cfr. art 3 del d.m. 127/2004)
4.2 Orbene il Tribunale, nel catalogare come assistenza stragiudiziale l’attività di cui alla posizione nr 3, ha valorizzato la circostanza che alla predisposizione di una bozza di citazione – con richiesta di condanna in favore del solo COGNOME NOME -non è seguita l’incardinazione di alcun giudizio.
4.3 Anche in questo caso si è al cospetto di una valutazione in fatto circa la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale. Tale accertamento, compiutamente svolto dal Tribunale di Milano, non è perciò censurabile in questa sede rivalutandone gli esiti fattuali, come in sostanza auspicato dal ricorrente.
5. Il quarto motivo è infondato.
Il Tribunale, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto non provate le attività professionali di redazione e stipula del contratto, in quanto le prestazioni del ricorrente si sono tradotte o «in scambio di mail e redazioni di mere bozze, a livello di puntuazione, rimaste allo stato di massima in quanto prive RAGIONE_SOCIALE‘indicazioni RAGIONE_SOCIALE importi e non sottoscritte dalle parti» (posizione nr 1) o «in attività extragiudiziale, costituita da AVV_NOTAIOulenze (e segnatamente esame e studio di contratti e atti) nonché nella predisposizione di relazioni e bozze di accordo, oltre poi all’inoltro di mail e comunicazioni» (posizione nr 4) o, infine, «nello scambio di corrispondenza (volta a profilare intenti e verifiche da compiersi), nonché scrittura di bozze di contratti preliminari (con appunti di pugno verosimilmente RAGIONE_SOCIALEo stesso AVV_NOTAIO e circa i quali non emerge alcuna interazione di RAGIONE_SOCIALE) comunque non complete ed ancora da verificare in più punti».
Il presupposto per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa voce in discorso è che una redazione e stipula di un contratto vi sia stata, mentre nel caso di specie, secondo la valutazione dei giudici di merito, nessuna attività di questo tipo era stata portata a compimento.
Il quinto motivo è anch’esso infondato, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il Tribunale, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa posizione nr 5, ha esaminato entrambe le attività professionali dedotte nelle due notule, riconoscendo un unico compenso ancorato ai minimi tariffari con applicazione per la sola stipulazione RAGIONE_SOCIALEe opzioni PUT& CALL RAGIONE_SOCIALE onorari per voce assistenza.
Non merita accoglimento neppure il sesto motivo, formulato come omessa disamina ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei coefficienti liquidazione RAGIONE_SOCIALEe prestazione, RAGIONE_SOCIALE‘urgenza RAGIONE_SOCIALE atti di opposizioni al precetto e del provvedimento di tassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa notula; il Tribunale, difformemente da quanto prospettato nella doglianza, nel liquidare i compensi, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, ha tenuto conto sia RAGIONE_SOCIALE‘urgenza, ritenendola connaturata a tutte le cause di opposizione all’esecuzione, che RAGIONE_SOCIALE‘asseverazione RAGIONE_SOCIALEa parcella compiuta dal RAGIONE_SOCIALE e dal Tribunale di Milano.
Il settimo motivo è inammissibile.
8.1 Questa Corte insegna che «le spese di assistenza legale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e vanno liquidate secondo le tariffe forensi; la quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità» (cfr. Cass. 3976/2019, 2644/2018 e 16990/2017).
8.2 Il Tribunale, nel calcolare i compensi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per l’attività resa in relazione alla posizione nr. 5, ha applicato il coefficiente minimo sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa mancata utilità pel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prestazione del ricorrente, utilizzando quindi uno dei
parametri RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 2 capitolo III del D.M. 127/2004 («risultati e vantaggi anche non economici AVV_NOTAIOeguiti dal cliente»)
8.3 La censura ancora una volta si riversa nel merito per richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di fatto .
In conclusione in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il settimo motivo, rigetta il quarto, quinto e il sesto motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione cui demanda la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di RAGIONE_SOCIALE del 27 febbraio 2024