Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22831 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22831 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 2427-2022 r.g. proposto da:
Avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE con studio in Torino, INDIRIZZO 50in proprio ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in atti.
-controricorrente –
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Forlì in data 7 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Forlì -decidendo sull’opposizione, ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e 702 bis cod. proc. civ., presentata dall’odierna società controricorrente avverso il decreto del
Tribunale di Forlì – ha liquidato all’ausiliario Prof. Avv. NOME COGNOME la somma complessiva di Euro 43.695,95, oltre iva ed oneri di legge; e compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
La corte del merito ha premesso in fatto che: (i) il Tribunale di ForlìSezione fallimentare aveva con decreto definito il compenso dell’ausiliario del Tribunale, Prof. Avv. NOME COGNOME; (ii) la società opponente aveva presentato, in data 8 agosto 2019, presso il Tribunale di Forlì il ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 182 -bis l. fall., e, in pari data, le società RAGIONE_SOCIALE avevano presentato, sempre presso il medesimo Tribunale, analoghi ricorsi per l’omologazione dei medesimi accordi di ristrutturazione; (iii) i ricorsi contenevano, tra l’altro, tre separate istanze per l’autorizzazione alla concessione ed erogazione di nuova finanza interinale, ai sensi dell’art. 182 -quinquies, comma 1, l. fall.; (iv) in data 9 agosto 2019, con tre separati provvedimenti, uno per ciascuna delle società proponenti, il Tribunale aveva nominato il Prof. Avv. NOME COGNOME quale proprio ausiliario al fine di coadiuvarlo nelle determinazioni da assumersi in ordine all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, con invito all’ausiliario a rendere anche ‘un parere in merito all’istanza ex art. 182 quinquies l.fall. formulata dalla società istante’; (v) in data 15 novembre 2019 erano stati comunicati i decreti con i quali il Tribunale aveva rigettato le domande di omologa; tanto premesso, ha osservato e rilevato che: (vi) l’opposizione era fondata; (vii) preliminarmente, quanto alla domanda di revoca ovvero di annullamento del decreto di nomina dell’ausi liario emesso dal Tribunale di Forlì in data 09.08.2019, occorreva rilevarsi l’inammissibilità della predetta domanda per un duplice ordine di motivi: (a) il decreto di nomina dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ. non era mai stato contestato in sede di omologa dell’accordo ex art. 182 bis l. fall. dall’odierna istante, non potendosi ritenere ammissibile, né previsto dall’ordinamento, uno strumento del tutto eccentrico di impugnazione di atti endoprocessuali, tale per cui un provvedimento interinale, reso in altro giudizio, possa essere sindacabile da un diverso giudice, aldilà degli
strumenti impugnatori espressamente previsti dalla legge; (b) quanto affermato era supportato altresì dal tenore testuale dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale si può proporre opposizione avverso il decreto di pagamento, per erroneità dello stesso, non anche avverso il decreto di nomina dell’ausiliario; ( viii) sempre preliminarmente, non poteva neanche affermarsi l’inammissibilità dell’opposizione al predetto decreto di nomina per non essere stato lo stesso reclamato ai sensi dell’art. 26 l. fall. ovvero ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. in quanto, se era pur vero che gli accordi di ristrutturazione tendevano via via ad essere assimilati alle procedure concorsuali, doveva anche ritenersi che molteplici erano tuttavia gli indici che, a normativa vigente, potevano indurre ad escludere che la procedura di cui all’art. 182 bis l.f. potesse essere ascritta nel novero delle procedure concorsuali; (ix) non poteva neppure affermarsi l’inammissibilità dell’opposizione, essendo il predetto decreto impugnabile in tesi solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (richiamandosi, in tal modo, in via analogica l’art. 165 l. fall., il quale, per la liquidazione del compenso del commissario giudiziale, richiama espressamente a sua volta l’art. 39 l. fall.), posto che l’art. 182 bis l. fall. non prevede la figura di un organo cui siano demandate determinate e peculiari funzioni (quali quelle del commissario giudiziale), tanto ciò era vero che il Tribunale, per la nomina del Prof. Avv. COGNOME, aveva fatto diversamente richiamo all’art. 68 cod. proc. civ.; (x) doveva pertanto ritenersi l’ammissibilità della proposta opposizione limitatamente all’oggetto proprio del presente giudizio, e cioè la contestazione del quantum liquidato; (xi) nel caso di specie, l’ausiliario non aveva peraltro svolto compiti di vigilanza e di controllo, né tantomeno l’attività prevista dagli articoli dagli 171 e ss. l. fall., propria dei commissari giudiziali nominati ex art. 163 l. fall., non avendo redatto l’inventario del patrimon io del debitore o la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, ciò che evidenziava la diversità funzionale con i commissari nominati ex art. 163 l. fall., alla cui attività espressamente si riferisce il D.M. 30/2012, non applicabile dunque analogicamente, attesa la non assimilabilità dei compiti e delle funzioni svolte dall’ausiliario
nominato dal tribunale a quelle proprie del commissario giudiziale; (xii) la liquidazione del compenso spettante all’ausiliario doveva essere pertanto effettuata in ragione dell’obiettiva complessità ed urgenza dell’incarico conferito all’ausiliario, di ca rattere composito, che portava a ritenere applicabile, da una parte, le previsioni di cui alla disciplina generale in materia di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30.05.2002 (consulenze in materia contabile ), con aumento, ex artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 115/2002 per urgenza e complessità, e, dall’altra parte, avuto riferimento ai pareri richiesti ed alle richieste relative all’indipendenza dell’attestatore ed al verificarsi di condizioni sospensive, le tariff e forensi per l’attività stragiudiziale, relative ad affari di valore indeterminabile e concernenti controversie di particolare importanza, con aumento del 100% in ragione della complessità dell’affare.
Il provvedimento, pubblicato il 7 giugno 2021, è stato impugnato dall’ Avv. NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato «», il ricorrente censura l’ordinanza i mpugnata nella parte in cui la stessa avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 182 -bis, l. fall., con erronea qualificazione della natura giuridica degli accordi di ristrutturazione e con conseguente mancata applicazione estensiva o comunque analogica delle norme sul concordato preventivo.
1.1 La doglianza così articolata è inammissibile in quanto decentrata rispetto alla ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato. Ed invero, il ricorrente muove critica all’ordinanza impugnata laddove la stessa – in realtà a sostegno della statuizione di rigetto della proposta eccezione di inammissibilità, per mancato reclamo ex art. 26 o 182-bis l. fall. – aveva ritenuto che la procedura di omologa di un accordo di
ristrutturazione non «possa essere ascritta a pieno titolo nel novero delle procedure concorsuali».
In realtà, la predetta statuizione giudiziale, qui oggetto di censura, riguardava il diverso profilo preliminare della non impugnabilità del provvedimento di nomina dell’ausiliario, ai sensi dell’art. 26 l. fall. (avendo per l’appunto affermato il Tribunal e la natura non concorsuale degli accordi di ristrutturazione e dunque l’inapplicabilità analogica ovvero estensiva degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare in tema di concordato preventivo) e della possibile contestabilità solo del profilo della quantificazione del compenso, con il procedimento speciale ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
1.2 Detto altrimenti, non è qui in contestazione la natura concorsuale o meno degli accordi di ristrutturazione (questione ormai superata, nel senso di ritenere, da parte della giurisprudenza di questa Corte, quest’ultimo istituto appartenente a pieno diritto all’ambito della concorsualità: Cass. n. 9087/2018, Cass. n. 16347/2018 e Cass. n. 1350/2019), posto che la detta problematica non rileva ai fini della contestazione della ratio decidendi del provvedimento impugnato che, sul punto qui in discussione, ha diversamente affermato, da un lato, che il decreto di nomina dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere, al più, oggetto di contestazione in sede di omologa dell’accordo ex art. 182 bis l. fall. e, dall’altro, che l’unico strumento di contestazione ulteriore, peraltro limitato al solo profilo della quantificazione del compenso, era quello dettato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Orbene, tale ragione decisoria non è stata contestata dal ricorrente e dunque le ulteriori censure, incentrate sulla natura concorsuale o meno dell’istituto qui in parola, devono ritenersi inammissibili per come formulate.
1.3 A ciò va ulteriormente aggiunto, nel merito delle contestazioni sollevate per sostenere l’impugnativa ex art. 170 (sopra citato), che la ratio decidendi -decisiva per il parziale accoglimento dell’impugnativa proposta dall’odierna controricorrente – si fondava, in realtà, su un
accertamento in fatto del Tribunale, qui non specificatamente censurato. Ed invero, il Tribunale aveva espressamente riscontrato che l’ausiliario, Prof. COGNOME non aveva svolto i compiti del commissario giudiziale nel concordato preventivo (e cioè, la redazione dell’inventario e le altre attività normativamente previste per tale figura, in tema di controllo e vigilanza della procedura), con ciò concludendo per l’applicabilità dell’art. 2 del d.m. 30.5.02 (vedi anche Cass. n. 6019/15) e delle tariffe forensi. Ebbene, anche tale ratio non è stata – come già sopra accennato contestata specificatamente da parte dell’odierno ricorrente, così rendendo le ulteriori obiezioni sopra ricordate ancor più irrilevanti in questa sede decisoria.
Con il secondo mezzo, rubricato «», si censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 182-bis l. fall., in relazione agli artt. 165 e 39 l. fall., in ordine sempre all’interpretazione circa la natura degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2.1 Anche il secondo mezzo è inammissibile perché le relative censure non riescono, come nel caso del primo motivo, ad intercettare la ratio decidendi, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato.
Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe erroneo laddove aveva affermato che «il Tribunale di Forlì ha errato nel non ritenere inammissibile l’impugnazione avversaria chiaro essendo invece che il decreto con cui il Tribunale medesimo ha liquidato il compenso all’ausiliario non è impugnabile (eccezione fatta, naturalmente, per il ricorso c.d. straordinario ex art. 111 cost., in concreto, tuttavia non esperito)».
Evidenzia il ricorrente che vi sarebbe una sovrapponibilità ovvero equiparabilità tra le funzioni dell’ausiliario ex art. 68 cod. proc. civ.,
nominato nell’accordo di ristrutturazione, e quelle del commissario giudiziale del concordato preventivo c.d. prenotativo ex art. 161, comma 6, l. fall. e che il Tribunale di Forlì avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 165 l. fall. «in forza del mancato riconoscimento della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione». Aggiunge ancora che il fatto che l’art. 182-bis l. fall. non preveda la figura di un organo quale il commissario giudiziale non avrebbe rilievo in quanto sarebbe «ormai diffusa, nella prassi, la nomina di un ausiliario in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti particolarmente complessi». Sottolinea, a conferma della sua tesi, che «il legislatore del 2005, all’art. 182 -septies, 4° comma, l. fall., che regola l’accordo di ristrutturazione dei debiti ‘speciale’ con gli intermediari finanziari, ha previsto che il Tribunale possa avvalersi dell’opera di un ausiliario … » e che anche l’art. 44, comma IV°, c.c.i.i. «in prospettiva, ma con attuale valore sistematico -prevede che il tribunale debba nominare un commissario giudiziale se alla data della presentazione della domanda di accesso alla procedura di omologazione degli accordi risulti pendente un procedimento per l’apertura di procedura di liquidazione giudiziale». Sulla base di tali considerazioni, il ricorrente conclude pertanto nel senso che, stante la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti, troverebbe piena applicazione l’art. 165 l. fall., che richiama espressamente l’art. 39 l. fall., il quale chiarisce che il compenso è liquidato con decreto del tribunale ‘non soggetto a reclamo’ e dunque impugnabile solo con ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.
2.3 Come sopra accennato, le doglianze così articolate non si confrontano, al solito, con le rationes decidendi , già sopra ricordate in relazione all’esame del primo motivo, posto che non è affatto vero che il Tribunale avesse fondato la propria decisione sulla considerazione che gli accordi di ristrutturazione sarebbero atti di autonomia privata, da lì derivando l’inapplicabilità dell’art. 165 l. fall. (e da lì, poi, dell’art. 39, medesima legge). Ed invero, il Tribunale ha diversamente argomentato sul punto qui da ultimo in parola, evidenziando, da un lato, che, l’inapplicabilità degli artt. 165 e 39 l. fall. (con conseguente alternativo
regime impugnatorio del provvedimento di nomina e di liquidazione del compenso all’ausiliario) si giustificava in ragione della peculiarità della normativa dettata per gli accordi di ristrutturazione che (in contraddizione con quella regolante l’istituto d el concordato preventivo) non prevede la nomina di un commissario giudiziale e, dall’altro che «il Tribunale, per la nomina del Prof. Avv. COGNOME‘ aveva ‘fatto espressamente richiamo all’art. 68 c.p.c., essendo sempre possibile la nomina di un ausiliario nei casi in cui il Tribunale ritenga di farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione, per il compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo».
Ne consegue che, anche in questo caso, le ripetute doglianze articolate dal ricorrente per perorare la tesi della natura concorsuale degli accordi ex art. 182bis l. fall. risultano del tutto irrilevanti ai fini di una utile confutazione delle argomentazioni spese dal Tribunale di Forlì per l’accoglimento dell’impugnativa, presentata – si ricordi ancora una volta -ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.
Il terzo motivo è invece rubricato «».
3.1 Le doglianze così articolate sono infondate.
3.2 Il motivo in esame si risolve, in realtà, nella mera riproposizione della tesi già dedotta dal ricorrente nella fase di opposizione avanti al Tribunale di Forlì, volta, cioè, a sostenere la correttezza del ragionamento seguito nel primo decreto di determinazione dei propri compensi e consistito nell’applicazione a proprio favore e in via analogica del D.M. n. 30/2012, ‘Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo’.
3.3 Ritiene invero il ricorrente che risulterebbe evidente l’errore in cui era incorsa l’impugnata ordinanza del Tribunale di Forlì, nel non aver ritenuto assimilabili e sovrapponibili le prestazioni rese dall’ausiliario
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione rispetto a quelle di un (pre)commissario nominato in un concordato ‘in bianco’. Tale erronea impostazione avrebbe ‘determinato l’altrettanto erronea esclusione dell’applicazione in via estensiva ed analogica del d.m. 30/2012’.
3.3 Le censure così proposte sono infondate per la evidente ragione che -stante la peculiarità della disciplina dettata dall’art. 182 -bis l. fall., che prevede l’intervento interdittivo del Tribunale solo nella fase di omologazione della proposta dell’accordo di ristrutturazione del debito -non è previsto dalla norma da ultimo citata la nomina né di un precommissario né tanto meno di un commissario giudiziale, con la conseguenza che la diversa nomina dell’ausiliario, sulla base della normativa processuale di carattere generale dettata dall’art. 68 cod. proc. civ., determina, come necessario corollario, l’applicabilità anche del relativo regime di liquidazione delle spese del professionista nominato come ausilio all’attività giurisdizionale del giudice, e c ioè quello dettato dall’art. 2 del D.M. 30.05.2002, in materia di consulenza contabile.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13.06.2025.