Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1232 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 43-2025 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI SALERNO depositato il 12/11/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2025;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione con la quale NOME COGNOME ha insistito per l ‘ ammissione allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE del credito vantato nei confronti della società fallita, per la somma complessiva di €. 70.000,00, a titolo di compenso per l ‘ attività di presidente del consiglio di amministrazione svolta, nell ‘ interesse della stessa, tra l ‘ anno 2013 e l ‘ anno 2017.
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che ‘l a mancata ammissione del credito era stata giustificata dal giudice delegato ‘ in ragione ‘ dei puntuali e comprovati rilievi mossi ‘ dal curatore ‘ in merito alla attività professionale negligentemente svolta ‘ dall’opponente , ha dichiaratamente ritenuto di condividere tale decisione sul rilievo che le prove raccolte dimostrano gli ‘ inadempimenti ‘ commessi dall’ opponente, come: – la sottoscrizione di contratti da parte dello stesso nella qualità di ‘ amministratore unico ‘ della società ma ‘ senza … alcuna autorizzazione o ratifica successiva del C.d.a. ‘ nonostante che gli art. 26 e 28 dello statuto prevedessero espressamente ‘ la competenza collegiale del C.d.a. per la stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni ‘; -la sottoscrizione di contratti da parte dell ‘opponente ‘ in condizioni di conflitto di interessi ‘, avendo ricoperto ‘ contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti ‘ (e cioè la cooperativa poi fallita e RAGIONE_SOCIALE), ‘ rispettivamente cedente e cessionaria del contratto preliminare avente ad oggetto l ‘ 85% del lotto destinato ad insediamento edilizio ‘; -le irregolarità nella ‘ gestione dei crediti ‘ e nella ‘ conservazione del patrimonio della società ‘, come quando, pur a fronte dell ‘ esborso di una somma superiore a 2.000.000,00 di euro ai promittenti alienanti del suolo oggetto del ‘ programmato intervento edilizio ‘, non aveva effettuato le
necessarie trascrizioni presso la conservatoria dei registri immobiliari, né aveva fatto conseguire alla società la proprietà o il possesso di tale suolo; – l ‘ istante, dal suo canto, non aveva adempiuto all ‘onere di dimostrare ‘ la corretta esecuzione del suo mandato’ .
1.3. Il tribunale ha, dunque, ritenuto che l ‘ eccezione di inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE fosse fondata ed ha, per l ‘ effetto, rigettato la domanda di ammissione proposta dall ‘ opponente.
1.4. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 13/12/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.5. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
1.6. Il Pubblico Ministero, con memoria del 21/10/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.7. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. nonché dell ‘ art. 132 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l ‘ eccezione d ‘ inadempimento formulata dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell ‘ art. 1460 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che: – nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma alla cui tutela è predisposto il rimedio di cui all ‘ art. 1460 c.c. va considerato separatamente per ogni singola prestazione in cui si articola il contratto, perché l ‘ esecuzione ha luogo per coppie di prestazioni da eseguirsi contestualmente e con funzione corrispettiva; -ogni prestazione eseguita costituisce, dunque, un adempimento integrale e completo cui deve conseguire una controprestazione corrispondente; -l ‘ eccezione d ‘ inadempimento prevista dall ‘ art. 1460 c.c. può
essere, pertanto, utilmente fatta valere solo nel caso in cui attenga, temporalmente e logicamente, alla prestazione che costituisce il corrispettivo della controprestazione richiesta all ‘ eccipiente; -in materia di compenso spettante all ‘ amministratore di società di capitali, in effetti, esiste un nesso sinallagmatico tra l’ adempimento dei doveri dell ‘ amministratore e il diritto al relativo compenso, con la conseguenza che la società può sollevare l ‘ eccezione d ‘ inadempimento di cui all ‘ art. 1460 c.c. per opporsi alla richiesta del suo ex amministratore di ottenere il pagamento del compenso limitatamente al corrispettivo maturato nel periodo al quale si riferiscono i lamentati inadempimenti; – nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE ha sollevato l ‘ eccezione d ‘ inadempimento ma, pur avendone l ‘ onere, non ha nemmeno indicato i periodi a cui tali pretese inadempienze erano riferite; – l ‘ eccezione d’inadempimento non può, del resto, risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento, senza che l ‘ eccipiente adempia all ‘ onere di fornire prova delle proprie asserzioni; – il RAGIONE_SOCIALE, ove sollevi l ‘ eccezione di inadempimento, ha, pertanto, l ‘ onere di specificare le inadempienze che, relativamente al periodo di riferimento della richiesta di compenso, sono idonee a paralizzare la relativa pretesa e di fornire la prova della negligenza dell ‘ amministratore; – nel caso in esame, invece, il RAGIONE_SOCIALE non solo non ha provato alcun inadempimento ma neppure ha chiesto di poterlo fare, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria; – i documenti prodotti dal RAGIONE_SOCIALE sono, del resto, privi di qualunque valore probatorio, poiché provengono o da un consulente della cooperativa o da un consulente dello stesso RAGIONE_SOCIALE, non risultano giurati né asseverati su incarico di un organo terzo, non sono stati redatti nel contraddittorio tra le parti né hanno consentito all ‘ opponente di argomentare in ordine alle attività di verifica compiute.
2.2. Con il secondo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ‘ art. 2697 c.c., degli artt. 112 e 167 c.p.c. nonché dell ‘ art. 24 Cost., in relazione all ‘ art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l ‘ eccezione d ‘ inadempimento formulata dal RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, considerare che: – il RAGIONE_SOCIALE opposto aveva omesso l’ indicazione dei fatti specifici dai quali discenderebbe, a suo dire, la sua responsabilità ed aveva, quindi, impedito all ‘ opponente di difendersi compiutamente nel corso del giudizio; – il RAGIONE_SOCIALE, infatti, si è limitato a dedurre che ‘gli inadempimenti ‘ dell’opponente ‘ ai suoi doveri … sono consistiti nella violazione … del dovere di corretta e prudente gestione della società, di sana e prudente gestione dei crediti della stessa, omettendo di porre in essere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell ‘ oggetto sociale a tutela degli interessi dei soci’ , formulando, in tal modo, ‘ affermazioni del tutto eteree ed impalpabili giacché la curatela avrebbe dovuto quanto meno spiegare cosa di prudente l ‘ amministratore avrebbe dovuto fare o non fare; in che modo la sua gestione sarebbe stata non corretta; quale sarebbe il motivo per cui dalla stipulazione di contratti (ovvero la vita pulsante di una società) ne sarebbe derivato un nocumento per la società ‘.
2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 2.4. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato (e, più di recente, ribadito: Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 34341 del 2024) il principio secondo cui, nel giudizio conseguente alla domanda d ‘ ammissione del credito vantato dall ‘ amministratore della società poi fallita al compenso asseritamente maturato nei confronti della stessa, il curatore del fallimento della società committente è legittimato a sollevare l ‘ eccezione d ‘ inadempimento (anche nel caso in cui si fosse
prescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall.) secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la negligente (o incompleta o inesatta) esecuzione, ad opera dell ‘ istante, della prestazione gestoria dallo stesso dovuta, restando, per contro, a carico di quest ‘ ultimo l ‘ onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dall ‘ opposto, di avere, invece, esattamente adempiuto agli obblighi inerenti alla carica ricoperta per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione fattuale nella quale è intervenuto con la propria opera.
2.5. Non v ‘ è dubbio, quindi, che, in tema di compenso spettante all ‘ amministratore di società a responsabilità limitata, la società (e, in caso di fallimento, il relativo curatore) può far valere, in via d ‘ eccezione riconvenzionale ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l ‘ inadempimento (o il non corretto adempimento) degli obblighi contrattualmente assunti dall ‘ amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall ‘ atto costituivo, venendo in rilievo, a tali fini, non il rapporto societario d ‘ immedesimazione organica esistente, verso l ‘ esterno, tra amministratore e società, bensì il nesso sinallagmatico, tipico del rapporto contrattuale, intercorrente tra il corretto svolgimento dell ‘ attività di gestione dell ‘ impresa e la maturazione del diritto al compenso in capo all ‘ amministratore medesimo (cfr. Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 2.6. Nel caso in cui il preteso creditore (come l ‘ amministratore della società assoggettata a fallimento) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell ‘ esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l ‘ ammissione, il RAGIONE_SOCIALE opposto, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può, di
conseguenza, sollevare, per paralizzarne in tutto o in parte l ‘ accoglimento, l ‘ eccezione di totale o parziale inadempimento (o d ‘ inesatto adempimento) da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali, con il solo onere di allegare l ‘ inadempimento (o l ‘ inesatto adempimento) dell ‘ amministratore istante ai doveri giuridici inerenti alla carica ricoperta: come, in particolare, quello di gestire l ‘ attività sociale nel rispetto delle norme dello statuto (a partire da quelle che prevedono la competenza esclusiva in capo al consiglio di amministrazione in materia di ‘ stipula di contratti di acquisto di vendita e di permuta di immobili, nonché per la scelta di ditte esecutrici di opere e costruzioni ‘) e quello di gestire la società con la dovuta diligenza (astenendosi, tra l ‘ altro, dalla stipulazione di contratti in nome e per conto della società ma ‘ in condizioni di conflitto di interessi ‘ con la stessa per aver ricoperto ‘ contemporaneamente il ruolo di amministratore unico delle due società contraenti … del contratto preliminare avente ad oggetto l ‘ 85% del lotto destinato ad insediamento edilizio ‘).
2.7. Spetta, per contro, all ‘ amministratore istante, a fronte degli inadempimenti (a tali doveri) dedotti in giudizio dal RAGIONE_SOCIALE opposto, il compito (rimasto, nella specie, incontestatamente ineseguito) di dedurre e provare in giudizio il fatto estintivo del dovere asseritamente inadempiuto, e cioè di aver prestato osservanza agli obblighi a lui imposti, avendo in realtà agito nel rispetto delle norme statutarie e senza conflitti d ‘ interesse con la società poi fallita, ovvero di non aver potuto adempiere per fatto oggettivo a lui imputabile.
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 2.8. L’eccezione d’inadempimento, peraltro, non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto, in quanto la gravità (e, a fortiori , la dannosità) dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione dello stesso (e per l’azione
di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati) e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, e cioè lo scioglimento del rapporto contrattuale, mentre l’eccezione d’inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, si limita a consentire alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente che già non ha adempiuto (o ha adempiuto inesattamente) la propria obbligazione (cfr. Cass. n. 12719 del 2021);
2.9. Quanto al resto, è senz ‘ altro vero, in linea di principio, che: -trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica (nei quali l ‘ esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma, alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c., dev ‘ essere considerato separatamente per ciascuna coppia di prestazioni; l ‘ eccezione d ‘ inadempimento pu ò essere, di conseguenza, sollevata unicamente rispetto alle prestazioni (gestorie) che sono state eseguite (o che avrebbero dovuto essere eseguite) nel periodo in cui sarebbe (in ipotesi) maturato il diritto al compenso azionato dall ‘ amministratore, restando, pertanto, escluse (ai sensi dell ‘ art. 1458, comma 1°, c.c., ) dall’efficacia impeditiva di tale eccezione le prestazioni che l’amministratore abbia già (correttamente) eseguito e il diritto al compenso corrispondentemente maturato (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.).
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 2.10. È anche vero, tuttavia, che il giudice , nell’esame della domanda di pagamento del compenso vantato dall’amministratore e dell’eccezione d’inadempimento sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, è tenuto, secondo i principi generali, a procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrapposte, verificando, in particolare, in ragione non solo dell ‘ elemento cronologico ma anche (e soprattutto) dei rapporti
di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute (Cass. n. 29252 del 2021, in motiv.), se vi sia una relazione causale e di adeguatezza tra l ‘ inadempimento dell ‘ uno e il precedente inadempimento dell ‘ altro, posto che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (cfr. Cass. n. 12978 del 2002; Cass. n. 6564 del 2004).
2.11. Nel caso in esame, come giustamente dedotto dal Pubblico Ministero, il tribunale, escludendo dallo stato passivo il credito all ‘ intero compenso vantato dall ‘ amministratore, ha, in fatto, (implicitamente ma inequivocamente) ritenuto che l ‘ opponente avesse commesso fatti d ‘ inadempimento ai propri doveri giuridici, come quello di aver stipulato contratti in nome e per conto della società in conflitto d ‘ interessi con la stessa e senza osservarne le norme statutarie, che (in difetto di qualsivoglia emergenza probatoria che potesse decisivamente deporre in senso, in tutto o in parte, contrario) erano di estensione temporale e di gravità effettuale tali da investire l ‘ intero periodo cui si riferisce il compenso preteso (in misura, peraltro, globale: e non, dunque, per singoli periodi intermedi) dall ‘ opponente ed ha, dunque, correttamente ritenuto che gli stessi fossero di importanza così pronunciata da impedire, in diritto, il riconoscimento giudiziale del diritto al compenso dallo stesso vantato per l ‘ intero periodo in cui era rimasto in carica quale amministratore della società poi fallita.
2.12. Il decreto impugnato si è, in sostanza, attenuto ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure infondatamente svolte sul punto dal ricorrente.
Ric. 2025 n. 43 – Sez. 1 -CC del 10 dicembre 2025 3. Il ricorso, per l ‘ inammissibilità dei suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev ‘ essere, quindi, dichiarato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l ‘ inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio, che liquida nella somma di € . 8.700,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
Il Presidente