Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6460/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
NOMECOGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1112/2017 depositata il 26/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo n.891/2009 a carico di RAGIONE_SOCIALE, che aveva proposto opposizione ex art.645 c.p.c. La pretesa creditoria del ricorrente opposto era fondata sullo svolgimento da parte sua dell’attività di Commissario Straordinario del RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 10.8.2001 al 18.9.2007, per la quale riteneva gli fosse ancora dovuto l’importo di € 271.888,67, oltre accessori.
Con l’opposizione il RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato eccezioni sia di giurisdizione che di competenza e aveva chiesto, nel merito, il rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria azionata sottolineando che NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia con la qualifica di dirigente dell’Ufficio Contratti e Appalti, era stato effettivamente nominato Commissario Straordinario ma, in mancanza nel provvedimento di nomina RAGIONE_SOCIALE previsione di un compenso, non gli era dovuta alcuna retribuzione ulteriore rispetto a quella già percepita come dirigente regionale ma solo il rimborso da parte del RAGIONE_SOCIALE delle spese relative allo svolgimento dell’incarico fuori sede; l’importo richiesto ingiuntivamente si fondava altresì su un atto di liquidazione del compenso formato dallo stesso interessato, mai riconosciuto dagli organi consortili.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dopo aver con sentenza non definitiva accertato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione dell’AGO e qualificato il rapporto in contestazione come svolto da NOME COGNOME quale funzionario onorario (con
esclusione RAGIONE_SOCIALE competenza funzionale del Giudice del Lavoro), aveva respinto con sentenza definitiva la proposta opposizione, confermando il provvedimento monitorio.
3. Il RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello avverso la sentenza definitiva, conclusosi con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che lo aveva respinto in base a considerazioni riassumibili come segue: –NOME COGNOME ha svolto attività di amministratore straordinario, chiamato dall’ente vigilante a dirigere un ente dallo stesso vigilato, in forza di nomina intuitus personae non assimilabile allo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito di quelle già svolte presso l’ente di appartenenza; -ciò comporta che non è dovuta una semplice differenza retributiva per l’incarico svolto e che la previsione contenuta nel decreto presidenziale di nomina, secondo la quale gli oneri derivanti dal provvedimento di nomina sono a carico del RAGIONE_SOCIALE, comporta il diritto di NOME COGNOME a percepire un compenso a carico dell’Ente consortile; -solo con la circolare del 20.2.2008 n.30/0002646P la Regione Puglia ha invertito il trend precedente con decorrenza dal 1.1.2008, stabilendo che ‘ mentre fino al 31.12.2007 ai Dirigenti Regionali, chiamati a svolgere funzioni di Commissari straordinari presso enti vigilati, l’indennità dovuta venisse corrisposta direttamente ai beneficiari da questi ultimi, dall’1.1.08 detta indennità sarebbe stata corrisposta confluendo, dapprima nelle casse regionali, poi per essere erogata ai Commissari ‘; -‘ il COGNOME, non essendo stata determinata nei provvedimenti di nomina, l’indennità a lui spettante, ed in assenza di specifiche previsioni legislative, ha proceduto -in virtù di una prassi, asseritamente costantealla sua autodeterminazione, con la delibera n.25/01, in misura pari a quella goduta dal Presidente del RAGIONE_SOCIALE del quale, sostanzialmente, … assumeva le funzioni ‘; -‘ alla predetta delibera, formalmente trasmessa alla R.P. con nota prot. n.3905/01, non risulta essere stato mosso alcun rilievo, né dagli organi consortili
(i.e. dall’assemblea), né dall’Ente controllante da cui il Commissario derivava la propria nomina ‘, con conseguente legittima quantificazione dei compensi da parte dell’appellato nella misura richiesta in sede ingiuntiva.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidandolo ad un unico motivo:
-) Violazione degli art.97 Cost. e 20 l. n.241/1990. Violazione RAGIONE_SOCIALE LR n.19/21; del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia n.454 del 10 agosto 2001, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, c.p.c.. Mancato e/o errato esame di un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art.360, comma 1 n.5 c.p.c.
Data per acquisita la circostanza che NOME COGNOME abbia assunto la veste di amministratore straordinario, assumerebbe rilevanza decisiva la circostanza, anche questa data per acquisita, che il medesimo provvedimento di nomina, così come la LR n.19/2001 che disponeva il commissariamento dei RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE, non contenessero la previsione di un compenso per il Commissario; l’art.97 Cost. non permette, per evidenti esigenze di certezza RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, che una PA provveda ad una nomina senza considerare nel provvedimento anche il compenso da corrispondere, con la conseguenza che, se il compenso non è previsto specificamente, si deve considerare esclusa la sua debenza; NOME COGNOME avrebbe potuto e dovuto impugnare sul punto la delibera di nomina ma non lo ha fatto, procedendo invece inammissibilmente ad autoliquidarsi un compenso con soldi pubblici e non è dato capire da dove la Corte d’Appello abbia ricavato trattarsi di una ‘prassi asseritamente costante’.
Sarebbe pure errata la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di merito in relazione alla assenza di contestazioni da parte RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia e degli organi del RAGIONE_SOCIALE, in primis dell’assemblea, in ordine alla determinazione del compenso preteso dalla controparte. ‘ Al riguardo si deve, prima di tutto, chiarire che l’invio RAGIONE_SOCIALE deliberazione commissariale al Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione, non avrebbe giammai potuto comportare l’approvazione anche da parte dell’RAGIONE_SOCIALE consortile, giacché la stessa risultava sciolta (fino alla sua ricostituzione successivamente alla riorganizzazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avvenuta con LR 2/2007), in ragione di quanto disposto dalla Regione Puglia con la LR n.19/2021 ‘; la Corte d’Appello avrebbe totalmente omesso di considerare che la comunicazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione al Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione, alla quale è stata attribuita valenza costitutiva del diritto RAGIONE_SOCIALE controparte, non sarebbe mai stata riscontrata dal Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale; ciò chiarito, se anche la delibera fosse giunta al destinatario, mancherebbe il provvedimento espresso di approvazione, non essendo ipotizzabile l’applicabilità del silenzio -assenso quando si tratti di un interesse del privato ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa economica dalla PA e dovendo, comunque, la PA esprimere la propria volontà con atti tipizzati.
In ogni caso sarebbe mancata la successiva approvazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Consortile, RAGIONE_SOCIALE Regione e RAGIONE_SOCIALE Corte dei Conti, erroneamente affermata dalla Corte d’Appello sulla base del parere favorevole espresso sul piano di risanamento presentato dal nuovo CdA del RAGIONE_SOCIALE al momento del suo insediamento e alla fine RAGIONE_SOCIALE gestione commissariale; la voce ‘altri costi amministrativi’ presente sul conto economico approvato dall’RAGIONE_SOCIALE generale con delibera n.1/2008 non avrebbe riguardato il credito vantato dalla controparte ma altre poste, di importo complessivo prossimo ma non identico a quanto richiesto da NOME COGNOME; la circostanza che l’importo del credito da questi vantato fosse
previsto dalla relazione tecnica presa a riferimento per l’approvazione del piano di risanamento dell’Ente non ne dimostrerebbe l’approvazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dato che la funzione del piano sarebbe solo quella di descrivere la potenziale esposizione debitoria dell’Ente.
NOME COGNOME ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, e comunque il rigetto nel merito del ricorso proposto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ orientamento interpretativo consolidato quello secondo cui ‘ Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. …’ -così Cass. a SSUU n.32415/2021-: la possibilità di ‘salvare’ il ricorso presuppone che il motivo, pur privo di specificità e contenente l’esposizione di una pluralità di argomenti, permetta dalla sua complessiva lettura di enucleare e perimetrare in modo univoco le critiche proposte in base ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.
L’atto introduttivo deve altresì essere formulato in modo tale da soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, e il cui rispetto deve essere verificato, in ossequio al criterio di proporzionalità, senza eccessivo formalismo; il principio di autosufficienza si deve, di conseguenza, ritenere rispettato ‘ ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi,
avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione RAGIONE_SOCIALE data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) ‘ -così Cass. n.12481/2022, in linea con Cass. a SSU n.8950/2022-.
Se si esamina il motivo di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE alla luce delle indicazioni interpretative che precedono, ne deriva quanto segue.
8.1. Le doglianze articolare dalla ricorrente si fondano sostanzialmente, in estrema sintesi, sulle seguenti circostanze: NOME COGNOME, già dirigente regionale, avrebbe assunto la carica di amministratore straordinario del RAGIONE_SOCIALE sulla base di un provvedimento di nomina non prevedente alcun compenso ma solo un rimborso spese; tenuto conto del disposto dell’art.97 Cost., l’assenza di previsione di un compenso si deve interpretare come non debenza di compenso alcuno; -il resistente avrebbe inammissibilmente determinato il proprio compenso, autoliquidandoselo; -non sarebbe vero che vi sia stata approvazione da parte RAGIONE_SOCIALE Regione e degli organi consortili rispetto alla autodeterminazione ed autoliquidazione del compenso da parte di NOME COGNOME, considerato che: la comunicazione al Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale Puglia da parte del resistente non aveva avuto riscontro; l’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE disciolta nel 2001 e ricostituita solo con LR n.2/2007, con la delibera n.1/2008 del 19 febbraio 2008 aveva approvato costi amministrativi diversi dal
compenso a NOME COGNOME, a nulla rilevando invece l’indicazione del debito relativo al compenso nella relazione tecnica allegata al piano di risanamento articolato per il RAGIONE_SOCIALE.
8.2. Se anche si ritenga possibile superare l’articolazione ‘cumulativa’ del motivo di ricorso proposto individuando nel suo ambito la prospettazione di un contrasto con la Costituzione, art.97, e la violazione delle norme regionali di riferimento, rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., e la prospettazione dell’omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione, rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., e se anche si intenda affermarne l’autosufficienza, pur se in esso vi è il solo richiamo a provvedimenti amministrativi ritenuti significativi senza trascrizione nemmeno delle parti affermate rilevanti, il ricorso è da ritenere inammissibile.
Esso si risolve infatti nella rimessione in discussione dell’interpretazione e RAGIONE_SOCIALE valutazione del materiale probatorio documentale acquisito agli atti processuali operata -in modo conformedal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE poi, riguardante il merito e non suscettibile di essere rivalutata in sede di legittimità, con l’ulteriore limite rappresentato dal fatto che, nel caso di specie, le decisioni del Tribunale e RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello sono conformi, con le conseguenze di cui all’art.348 ter u.c. c.p.c. (applicabile ratione temporis) -escludenti la possibilità di proporre il motivo di ricorso rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.-.
8.3. Sotto il primo profilo evidenziato infatti in tanto si potrebbe prospettare la violazione dell’art.97 Cost., e RAGIONE_SOCIALE normativa regionale di riferimento richiamata, in quanto il provvedimento di nomina di NOME COGNOME quale amministratore straordinario escludesse effettivamente ogni possibilità di previsione, per lo svolgimento dell’incarico, di un compenso.
Pur se in ricorso non è riportata letteralmente la parte considerata rilevante dal ricorrente del provvedimento richiamato, se si tiene conto anche del contenuto RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza si deve affermare che la questione attiene all’interpretazione del provvedimento di nomina, che non esclude compensi né fa riferimento solo a rimborsi spese ma si limita a prevedere che gli ‘oneri’ derivanti dal provvedimento di nomina sarebbero stati a carico del RAGIONE_SOCIALE.
8.4. Quanto al secondo e al terzo profilo evidenziati, è pacifico che NOME COGNOME si sia autoliquidato il compenso ma, al di là che ciò sia stato effettivamente in linea con una pretesa ‘prassi consolidata’, oppure no, il profilo determinante per i Giudici del merito è stato individuato nel fatto che vi sarebbe stato il consenso su detta autoliquidazione da parte sia RAGIONE_SOCIALE Regione che del RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso i rilievi critici del ricorrente si fondano sull’assenza di una risposta formale da parte del Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale alla comunicazione inviata dal resistente e sul fatto che nella delibera n.1/2008 l’RAGIONE_SOCIALE consortile, effettivamente ricostituitasi, non avrebbe approvato la spesa per il compenso a NOME COGNOME ma altre voci di spesa che, essendo di importo sostanzialmente analogo, sarebbero state confuse con la prima dai Giudicanti, a nulla rilevando, invece, secondo il RAGIONE_SOCIALE, la considerazione del compenso di cui si discute nella relazione tecnica presa a riferimento per il piano di risanamento del RAGIONE_SOCIALE e la sua individuazione da parte del direttore generale.
8.5. Come si vede, tutti i profili di critica prospettati nel motivo di ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE consistono nella sostanziale rimessione in discussione del procedimento interpretativo/valutativo seguito sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello nell’esame e nella verifica del contenuto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità.
Si richiama in proposito l’interpretazione consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte, espressa da ultimo nell’ordinanza n.32505/2023, secondo la quale ‘ Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALE causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALE correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ‘ -cfr. nello stesso senso anche Cass. n.10927/2024 che ha ribadito che: ‘ In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme ‘ -.
Quanto esposto è sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza le spese del presente giudizio si pongono a carico del RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE rimborsare a
NOME COGNOME le spese processuali RAGIONE_SOCIALE presente fase di giudizio, che liquida in € 8.000,00 complessivi, oltre € 200,00 per anticipazioni e oltre oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 bis .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione