Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2262 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6460/2018 R.G. proposto da : CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1112/2017 depositata il 26/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo n.891/2009 a carico di Consorzio RAGIONE_SOCIALE Lecce, che aveva proposto opposizione ex art.645 c.p.c. La pretesa creditoria del ricorrente opposto era fondata sullo svolgimento da parte sua dell’attività di Commissario Straordinario del Consorzio nel periodo dal 10.8.2001 al 18.9.2007, per la quale riteneva gli fosse ancora dovuto l’importo di € 271.888,67, oltre accessori.
Con l’opposizione il Consorzio RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato eccezioni sia di giurisdizione che di competenza e aveva chiesto, nel merito, il rigetto della pretesa creditoria azionata sottolineando che NOME COGNOME, dipendente della Regione Puglia con la qualifica di dirigente dell’Ufficio Contratti e Appalti, era stato effettivamente nominato Commissario Straordinario ma, in mancanza nel provvedimento di nomina della previsione di un compenso, non gli era dovuta alcuna retribuzione ulteriore rispetto a quella già percepita come dirigente regionale ma solo il rimborso da parte del Consorzio delle spese relative allo svolgimento dell’incarico fuori sede; l’importo richiesto ingiuntivamente si fondava altresì su un atto di liquidazione del compenso formato dallo stesso interessato, mai riconosciuto dagli organi consortili.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il Tribunale di Lecce, dopo aver con sentenza non definitiva accertato la sussistenza della giurisdizione dell’AGO e qualificato il rapporto in contestazione come svolto da NOME COGNOME quale funzionario onorario (con
esclusione della competenza funzionale del Giudice del Lavoro), aveva respinto con sentenza definitiva la proposta opposizione, confermando il provvedimento monitorio.
3. Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello avverso la sentenza definitiva, conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che lo aveva respinto in base a considerazioni riassumibili come segue: –NOME COGNOME ha svolto attività di amministratore straordinario, chiamato dall’ente vigilante a dirigere un ente dallo stesso vigilato, in forza di nomina intuitus personae non assimilabile allo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito di quelle già svolte presso l’ente di appartenenza; -ciò comporta che non è dovuta una semplice differenza retributiva per l’incarico svolto e che la previsione contenuta nel decreto presidenziale di nomina, secondo la quale gli oneri derivanti dal provvedimento di nomina sono a carico del Consorzio, comporta il diritto di NOME COGNOME a percepire un compenso a carico dell’Ente consortile; -solo con la circolare del 20.2.2008 n.30/0002646P la Regione Puglia ha invertito il trend precedente con decorrenza dal 1.1.2008, stabilendo che ‘ mentre fino al 31.12.2007 ai Dirigenti Regionali, chiamati a svolgere funzioni di Commissari straordinari presso enti vigilati, l’indennità dovuta venisse corrisposta direttamente ai beneficiari da questi ultimi, dall’1.1.08 detta indennità sarebbe stata corrisposta confluendo, dapprima nelle casse regionali, poi per essere erogata ai Commissari ‘; -‘ il Sansò, non essendo stata determinata nei provvedimenti di nomina, l’indennità a lui spettante, ed in assenza di specifiche previsioni legislative, ha proceduto -in virtù di una prassi, asseritamente costantealla sua autodeterminazione, con la delibera n.25/01, in misura pari a quella goduta dal Presidente del Consorzio del quale, sostanzialmente, … assumeva le funzioni ‘; -‘ alla predetta delibera, formalmente trasmessa alla R.P. con nota prot. n.3905/01, non risulta essere stato mosso alcun rilievo, né dagli organi consortili
(i.e. dall’assemblea), né dall’Ente controllante da cui il Commissario derivava la propria nomina ‘, con conseguente legittima quantificazione dei compensi da parte dell’appellato nella misura richiesta in sede ingiuntiva.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Lecce affidandolo ad un unico motivo:
-) Violazione degli art.97 Cost. e 20 l. n.241/1990. Violazione della LR n.19/21; del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n.454 del 10 agosto 2001, in relazione all’art.360, comma 1 n.3, c.p.c.. Mancato e/o errato esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art.360, comma 1 n.5 c.p.c.
Data per acquisita la circostanza che NOME COGNOME abbia assunto la veste di amministratore straordinario, assumerebbe rilevanza decisiva la circostanza, anche questa data per acquisita, che il medesimo provvedimento di nomina, così come la LR n.19/2001 che disponeva il commissariamento dei Consorzi ASI (allora SISRI) pugliesi, non contenessero la previsione di un compenso per il Commissario; l’art.97 Cost. non permette, per evidenti esigenze di certezza della spesa pubblica, che una PA provveda ad una nomina senza considerare nel provvedimento anche il compenso da corrispondere, con la conseguenza che, se il compenso non è previsto specificamente, si deve considerare esclusa la sua debenza; NOME COGNOME avrebbe potuto e dovuto impugnare sul punto la delibera di nomina ma non lo ha fatto, procedendo invece inammissibilmente ad autoliquidarsi un compenso con soldi pubblici e non è dato capire da dove la Corte d’Appello abbia ricavato trattarsi di una ‘prassi asseritamente costante’.
Sarebbe pure errata la valutazione della Corte di merito in relazione alla assenza di contestazioni da parte della Regione Puglia e degli organi del Consorzio, in primis dell’assemblea, in ordine alla determinazione del compenso preteso dalla controparte. ‘ Al riguardo si deve, prima di tutto, chiarire che l’invio della deliberazione commissariale al Presidente della Regione, non avrebbe giammai potuto comportare l’approvazione anche da parte dell’Assemblea consortile, giacché la stessa risultava sciolta (fino alla sua ricostituzione successivamente alla riorganizzazione dei Consorzi ASI avvenuta con LR 2/2007), in ragione di quanto disposto dalla Regione Puglia con la LR n.19/2021 ‘; la Corte d’Appello avrebbe totalmente omesso di considerare che la comunicazione della deliberazione al Presidente della Regione, alla quale è stata attribuita valenza costitutiva del diritto della controparte, non sarebbe mai stata riscontrata dal Presidente della Giunta Regionale; ciò chiarito, se anche la delibera fosse giunta al destinatario, mancherebbe il provvedimento espresso di approvazione, non essendo ipotizzabile l’applicabilità del silenzio -assenso quando si tratti di un interesse del privato ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa economica dalla PA e dovendo, comunque, la PA esprimere la propria volontà con atti tipizzati.
In ogni caso sarebbe mancata la successiva approvazione da parte dell’Assemblea Consortile, della Regione e della Corte dei Conti, erroneamente affermata dalla Corte d’Appello sulla base del parere favorevole espresso sul piano di risanamento presentato dal nuovo CdA del Consorzio al momento del suo insediamento e alla fine della gestione commissariale; la voce ‘altri costi amministrativi’ presente sul conto economico approvato dall’Assemblea generale con delibera n.1/2008 non avrebbe riguardato il credito vantato dalla controparte ma altre poste, di importo complessivo prossimo ma non identico a quanto richiesto da NOME COGNOME; la circostanza che l’importo del credito da questi vantato fosse
previsto dalla relazione tecnica presa a riferimento per l’approvazione del piano di risanamento dell’Ente non ne dimostrerebbe l’approvazione da parte dell’Assemblea, dato che la funzione del piano sarebbe solo quella di descrivere la potenziale esposizione debitoria dell’Ente.
NOME COGNOME ha depositato controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, e comunque il rigetto nel merito del ricorso proposto.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ orientamento interpretativo consolidato quello secondo cui ‘ Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. …’ -così Cass. a SSUU n.32415/2021-: la possibilità di ‘salvare’ il ricorso presuppone che il motivo, pur privo di specificità e contenente l’esposizione di una pluralità di argomenti, permetta dalla sua complessiva lettura di enucleare e perimetrare in modo univoco le critiche proposte in base ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.
L’atto introduttivo deve altresì essere formulato in modo tale da soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, e il cui rispetto deve essere verificato, in ossequio al criterio di proporzionalità, senza eccessivo formalismo; il principio di autosufficienza si deve, di conseguenza, ritenere rispettato ‘ ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi,
avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso.) ‘ -così Cass. n.12481/2022, in linea con Cass. a SSU n.8950/2022-.
Se si esamina il motivo di ricorso proposto da ASI alla luce delle indicazioni interpretative che precedono, ne deriva quanto segue.
8.1. Le doglianze articolare dalla ricorrente si fondano sostanzialmente, in estrema sintesi, sulle seguenti circostanze: NOME COGNOME, già dirigente regionale, avrebbe assunto la carica di amministratore straordinario del Consorzio ASI della provincia di Lecce sulla base di un provvedimento di nomina non prevedente alcun compenso ma solo un rimborso spese; tenuto conto del disposto dell’art.97 Cost., l’assenza di previsione di un compenso si deve interpretare come non debenza di compenso alcuno; -il resistente avrebbe inammissibilmente determinato il proprio compenso, autoliquidandoselo; -non sarebbe vero che vi sia stata approvazione da parte della Regione e degli organi consortili rispetto alla autodeterminazione ed autoliquidazione del compenso da parte di NOME COGNOME considerato che: la comunicazione al Presidente della Giunta Regionale Puglia da parte del resistente non aveva avuto riscontro; l’Assemblea del Consorzio disciolta nel 2001 e ricostituita solo con LR n.2/2007, con la delibera n.1/2008 del 19 febbraio 2008 aveva approvato costi amministrativi diversi dal
compenso a NOME COGNOME a nulla rilevando invece l’indicazione del debito relativo al compenso nella relazione tecnica allegata al piano di risanamento articolato per il Consorzio.
8.2. Se anche si ritenga possibile superare l’articolazione ‘cumulativa’ del motivo di ricorso proposto individuando nel suo ambito la prospettazione di un contrasto con la Costituzione, art.97, e la violazione delle norme regionali di riferimento, rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., e la prospettazione dell’omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione, rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c., e se anche si intenda affermarne l’autosufficienza, pur se in esso vi è il solo richiamo a provvedimenti amministrativi ritenuti significativi senza trascrizione nemmeno delle parti affermate rilevanti, il ricorso è da ritenere inammissibile.
Esso si risolve infatti nella rimessione in discussione dell’interpretazione e della valutazione del materiale probatorio documentale acquisito agli atti processuali operata -in modo conformedal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello di Lecce poi, riguardante il merito e non suscettibile di essere rivalutata in sede di legittimità, con l’ulteriore limite rappresentato dal fatto che, nel caso di specie, le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello sono conformi, con le conseguenze di cui all’art.348 ter u.c. c.p.c. (applicabile ratione temporis) -escludenti la possibilità di proporre il motivo di ricorso rientrante nell’ambito di operatività dell’art.360 co 1 n.5 c.p.c.-.
8.3. Sotto il primo profilo evidenziato infatti in tanto si potrebbe prospettare la violazione dell’art.97 Cost., e della normativa regionale di riferimento richiamata, in quanto il provvedimento di nomina di NOME COGNOME quale amministratore straordinario escludesse effettivamente ogni possibilità di previsione, per lo svolgimento dell’incarico, di un compenso.
Pur se in ricorso non è riportata letteralmente la parte considerata rilevante dal ricorrente del provvedimento richiamato, se si tiene conto anche del contenuto della motivazione della sentenza si deve affermare che la questione attiene all’interpretazione del provvedimento di nomina, che non esclude compensi né fa riferimento solo a rimborsi spese ma si limita a prevedere che gli ‘oneri’ derivanti dal provvedimento di nomina sarebbero stati a carico del Consorzio.
8.4. Quanto al secondo e al terzo profilo evidenziati, è pacifico che NOME COGNOME si sia autoliquidato il compenso ma, al di là che ciò sia stato effettivamente in linea con una pretesa ‘prassi consolidata’, oppure no, il profilo determinante per i Giudici del merito è stato individuato nel fatto che vi sarebbe stato il consenso su detta autoliquidazione da parte sia della Regione che del Consorzio.
Anche in questo caso i rilievi critici del ricorrente si fondano sull’assenza di una risposta formale da parte del Presidente della Giunta Regionale alla comunicazione inviata dal resistente e sul fatto che nella delibera n.1/2008 l’Assemblea consortile, effettivamente ricostituitasi, non avrebbe approvato la spesa per il compenso a NOME COGNOME ma altre voci di spesa che, essendo di importo sostanzialmente analogo, sarebbero state confuse con la prima dai Giudicanti, a nulla rilevando, invece, secondo il Consorzio, la considerazione del compenso di cui si discute nella relazione tecnica presa a riferimento per il piano di risanamento del Consorzio e la sua individuazione da parte del direttore generale.
8.5. Come si vede, tutti i profili di critica prospettati nel motivo di ricorso proposto dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE consistono nella sostanziale rimessione in discussione del procedimento interpretativo/valutativo seguito sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello nell’esame e nella verifica del contenuto del materiale probatorio acquisito, inammissibile in sede di legittimità.
Si richiama in proposito l’interpretazione consolidata della Corte, espressa da ultimo nell’ordinanza n.32505/2023, secondo la quale ‘ Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ‘ -cfr. nello stesso senso anche Cass. n.10927/2024 che ha ribadito che: ‘ In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme ‘ -.
Quanto esposto è sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio si pongono a carico del Consorzio RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Lecce rimborsare a
NOME COGNOME le spese processuali della presente fase di giudizio, che liquida in € 8.000,00 complessivi, oltre € 200,00 per anticipazioni e oltre oneri di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13 comma 1 bis .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione