Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9333 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27494-2022 proposto da:
VERGERIO COGNOME NOME, domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica, rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
NOME, in persona del Sindaco ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’Ufficio dell’Avvocatura Capitolina, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Spese per procedure esecutive riunite – Compensi dovuti per ciascuna procedura – Spettanza – Condizioni e limiti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
Adunanza camerale
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– intimata –
Avverso la sentenza n. 15626/22 del Tribunale depositata il 25/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
di RAGIONE_SOCIALE, del
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 15626/22, del 25 ottobre 2022, del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che ne ha accolto solo parzialmente l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale il medesimo aveva censurato l’ordinanza di assegnazione resa a definizione di tre procedimenti esecutivi, poi riuniti, promossi innanzi a quell’ Ufficio giudiziario.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver promosso tre azioni esecutive contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in forza di altrettanti titoli di natura giudiziale ottenuti a seguito di patrocinio in favore di diversi assistiti, procedure attivate a fronte dell’inottemperanza della stes sa a provvedere al pagamento delle spese di lite.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riunito le procedure suddette, assegnava al creditore procedente l’importo complessivo di € 1.700,00, comprese le spese di giudizio, € 27,78 in prededuzione al terzo pignorato, il tutto a totale definizione del credito fatto valere e a totale soddisfo delle spese di esecuzione, liquidate nell’importo complessivo di € 772,41, compresi esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA.
AVV_NOTAIO proponeva ricorso in opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., lamentando erroneità dell’ordinanza, sia sotto il profilo dell’integrale soddisfacimento dell’intera pretesa
esecutiva (primo motivo), sia quanto alla liquidazione dei compensi procuratori di avvocato (secondo motivo).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto.
Esclusa dall’adito giudicante la necessità di emettere provvedimenti indifferibili, veniva instaurata la fase di merito del giudizio di opposizione, conclusosi -nella contumacia dei convenuti RAGIONE_SOCIALE e Monte dei Paschi di Siena S.p.a. -con l’accoglimento del solo primo motivo dell’iniziativa assunta ex art. 617 cod. proc. civ.
Difatti, veniva dichiarato che l’ordinanza era da intendersi emessa a soddisfazione totale delle spese di esecuzione e a soddisfazione parziale del credito azionato, ritenendosi, invece, che i compensi professionali fossero stati correttamente parametrati al valore complessivo delle tre procedure riunite, che risultava inferiore a € 1.100,00, e ciò alla luce della rideterminazione d’ufficio delle somme precettate.
Avverso detta sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, sulla base come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 95 cod. proc. civ., ai parametri introdotti dal d.m. 1° marzo 2014, n. 55, come successivamente aggiornati dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, nonché a ll’art. 2233 cod. civ., agli artt. 75 e 111 Cost., a ll’art. 1175 cod. civ., agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., alla legge 7 novembre 1957, n. 1051 e agli artt. 3 e 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, oltre a omesso esame di un fatto decisivo per la controversia e a carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione che si assume essere ‘erronea, illogica e gravemente incongruente’, che i compensi liquidati dal giudice dell’esecuzione fossero stati correttamente parametrati al valore complessivo delle tre procedure riunite, che risultava inferiore a € 1.000,00, e alla luce della rideterminazione d’ufficio delle somme precettate. La censura investe, altresì, quel passaggio della sentenza in cui si af ferma che ‘il riconoscimento dell’unico compenso secondo il valore medio risponde alla ratio della riunione ex art. 274 cod. proc. civ. delle procedure esecutive promosse contro lo stesso debitore ed in forza di titoli esecutivi distinti e diversi e, dunque, proprio al fine di evitare l’aggravio delle spese di esecuzione a carico del debitore esecutato attraverso l’instaurazione di una pluralità di processi esecutivi da parte del medesimo creditore in luogo dell’instaurazione di un unico processo esecutivo, in forza del principio della correttezza e della buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e, quindi, in ossequio al divieto dell’abuso del processo esecutivo’. In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente effettuata per ciascuna causa, in relazione all’attività prestata in ognuna di esse, mentre per la fase successiva alla riunione può essere, invece, liquidato un unico compenso.
Nel caso che si esamina, il credito posto in esecuzione non sarebbe stato oggetto di frazionamento, giacché -osserva il ricorrente -risultano ‘riunite tre procedure esecutive promosse per ottenere il pagamento di tre distinti titoli esecutivi, ottenuti in tre diversi giudizi promossi contro tre differenti clienti’ (tutti assistiti da esso AVV_NOTAIO), essendo stata, inoltre,
disposta la riunione ‘solo in sede di assegnazione, ovvero allorquando si erano ormai interamente esaurite tutte le fasi previste dai parametri ministeriali per la determinazione dei compensi di avvocato’, cioè ‘quella introduttiva e quella di trattazione’ .
Ciò premesso, il ricorrente rileva che il giudice dell’esecuzione ha liquidato la somma omnicomprensiva di € 772,41, inclusi esborsi, spese generali, IVA e CPA, per tutte e tre le procedure riunite, così contraddicendo il pacifico e costante orientamento di questa Suprema Corte che esclude la possibilità di liquidazione ‘omnicomprensiva, unitaria e non specifica e in cui la con danna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate’, determinando, inoltre, per ciascuna proc edura esecutiva una somma per compensi che risulta inferiore ai minimi tariffari. Detraendo, infatti, da € 772,41 l’importo di € 281,97 (ovvero, la somma delle spese anticipate per ciascuna delle tre procedure esecutive, pari, rispettivamente, a € 97,87, € 95,03 e € 89,07), il compenso del legale risulta ammontare in € 490,44. Pertanto, depurando da tale somma lVA e CPA, risulta liquidato al professionista, per compensi, il complessivo importo di € 386,54, cioè a dire € 112,04 per ogni procedura, al di sott o del valore medio pari a € 336,12.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 95 cod. proc. civ., ai parametri introdotti dal d.m. 1° marzo 2014, n. 55, come successivamente aggiornati dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, a ll’art. 2233 cod. civ., agli artt. 75 e 111 Cost., a ll’art. 1175 cod. civ., agli artt. 10, 14, 91 e 92 cod. proc. civ., alla legge 7 novembre 1957, n. 1051, agli artt. 3, 9 e 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, a ll’art. 5 del d.m. 1° marzo 2014, n. 55, oltre a omesso esame di un fatto decisivo per la
contro
versia e a carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione.
Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver considerato non soltanto unico il processo ai fini del calcolo delle spese di lite, ma pure per aver ritenuto -con motivazione ritenuta ‘erronea, illogica e gravemente incongruente’ che il valore della controversia risultasse inferiore a € 1.000,00, e ciò ‘alla luce della rideterminazione d’ufficio delle somme precettate in € 927,59 complessivi’. Così pronunciandosi, tuttavia, il Tribun ale avrebbe determinato il valore della controversia sulla base del ‘ decisum ‘, contravvenendo al principio secondo cui detto valore, ai fini del rimborso delle spese a carico della parte soccombente, va sempre fissato con riferimento al ‘ disputatum ‘, pari , nella specie, a € 1.593,22.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasta solo intimata la società Monte dei Paschi di Siena.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
8.1. Dei due motivi è il secondo quello che assume carattere pregiudiziale, visto che attraverso di esso si contesta la determinazione -in una misura compresa nello scaglione più basso del d.m. n. 55 del 2014, ovvero quello delle cause di valore fino a € 1.10 0,00 -delle spese della procedura, e ciò censurando la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE consistita nello stabilire il valore della stessa ‘alla luce della rideterminazione d’ufficio delle somme precettate in € 927,59 complessivi’, giacché esso, così pronun ciandosi, avrebbe dato rilievo al criterio del ‘ decisum ‘ e non del ‘ disputatum ‘.
Tale errore avrebbe, pertanto, influito -donde il carattere pregiudiziale dello scrutinio del presente motivo -anche nella liquidazione delle spese di lite, relative al successivo giudizio di opposizione.
8.1.1. Il motivo non è fondato , dato che l’utilizzazione dei predetti criteri -del ‘ disputatum ‘ e del ‘ decisum ‘ -è da circoscrivere alla liquidazione delle spese di lite che avvenga a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., e dunque in presenza di una situazione di contrapposizione tra le parti che permetta di enucleare la condizione di soccombenza di una di esse (o, al limite, di entrambe).
Per contro, nel procedimento esecutivo l’onere delle spese, come disciplinato dall’art. 95 cod. proc. civ., è improntato al diverso principio della soggezione del debitore all’esecuzione, sicché ‘solo in termini descrittivi può parlarsi di soggetto che soc combe rispetto all’azione esecutiva esercitata, mentre, in chiave propriamente ricostruttiva, risulta evidente che la parte subisce l’azione rimanendo incerta solo l’integrale soddisfazione del titolare di quella, ma non la fondatezza della posizione sostanziale sottesa; è vero che il processo esecutivo concreta l’accoglimento di una domanda attraverso un provvedimento
giurisdizionale, ma è anche vero che rispetto a quella domanda non vi è compiuta ed effettiva dialettica processuale, ma solo soggezione, al netto di eccezioni come l’esercizio del diritto alla «mera» conversione del pignoramento che confermano « a contrario » quanto appena rilevato; e salvi i giudizi di opposizione che innescano una posizione realmente avversativa alla pretesa in parola ma che, non a caso, sono connessi e però distinti giudizi di cognizione’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 ottob re 2018, n. 24571, Rv. 651157-01).
Orbene, in assenza di una ‘compiuta ed effettiva dialettica processuale’ (solo in relazione alla quale la liquidazione delle spese può essere affidata a criteri come ‘ decisum ‘ e ‘ disputatum ‘, peraltro variamente modulati come da insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte; cfr. Cass. Sez. Un., sent. 11 settembre 2007, n. 19014, Rv. 598765-01), il solo criterio per determinare il valore della ‘ controversia ‘, in funzione di spese che, ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ., ‘sono a carico di chi ha subito l’esecuzione’, non può che essere, in un caso come quello in esame, quello dell’effettiva entità delle somme precettate.
Corretto, in conclusione, appare il riferimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al valore di € 927,59 e, con esso, allo scaglione entro € 1.100,00, secondo il testo del d.m. n. 55 del 2014 applicabile ‘ ratione temporis ‘ (e cioè non aggiornato alla stregua del d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
8.2. Ciò nondimeno, il primo motivo di ricorso si palesa egualmente fondato, sebbene nei limiti di seguito indicati.
8.2.1. Difatti, anche in applicazione del suddetto scaglione, ovvero quello entro € 1.100,00 , il valore medio dei compensi per l’attività introduttiva e per quella di trattazione, svolte in ciascuna
delle tre procedure esecutive poi riunite, resta comunque superiore -risultando pari a € 180 (e non € 336,12, come assume il ricorrente, avendolo calcolato sulla base delle somme precettate anteriore alla loro rideterminazione, ovvero in € 1.593,22) rispetto a quello di € 112,04, ‘figurativamente’ liquidato per ciascuna delle tre procedure esecutive, secondo il calcolo, correttamente sviluppato dal ricorrente, e meglio illustrato al precedente § 3.1.
È, infatti, fondata la doglianza proposta dal l’AVV_NOTAIO , nell’ insistere sulla necessità di conseguire compensi per ciascuna delle tre procedure esecutive poi riunite, giacché conforme al ‘ dictum ‘ di questa Corte secondo cui, in presenza di riunione di più cause, ‘la liquidazione dei compensi per l’attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa’, e ciò ‘in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa’ (da ultimo, Cass. Sez. 6 -2, ord. 31 maggio 2022, n. 17693, non massimata).
Su tali basi (ed entro tali limiti) il primo motivo è, dunque, da accogliere, cassando in relazione la sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte reputa di poter decidere nel merito la presente controversia, a norma dell’art. 384, comma 2, ultima alinea, cod. proc. civ.
10.1. Ciò detto, l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., proposta dall’AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (adottata il 16 agosto 2019), è parzialmente fondata.
10.1. Come sopra chiarito, il medesimo aveva diritto a conseguire il compenso -pari, nella specie, a € 180,00 , giacché determinato secondo i parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 -per l’attività introduttiva e per quella di trattazione svolta in ciascuna delle tre procedure esecutive poi riunite, per un ammontare complessivo, quindi, di € 540,00, al quale aggiungere l’importo di € 281,97, ovvero, la somma delle spese anticipate per ciascuna delle tre procedure (pari, rispettivamente, a € 97,87, € 95,03 e € 89,07), oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge, per un totale di € 1.154,61.
10.2. L’accoglimento ‘ in parte qua ‘ dell’opposizione comporta la necessità di liquidare -ai sensi della vigente disciplina, e dunque del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 (e secondo il criterio del ‘ decisum ‘, da applicarsi, come detto, alle opposizioni esecutive e da identificare, nella specie, nel riconoscimento all’opponente dell’importo di € 540,00, quali compensi per l’attività svolta nelle tre procedure esecutive poi riunite) -le spese del giudizio di merito, da porre a carico di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Esse vanno liquidate nel l’importo di € 662,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, per un ammontare complessivo di € 965,94,
11. In ragione dell’accoglimento, ancorché parziale, del presente ricorso, all’AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO vanno riconosciute anche le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettando il secondo, e per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata .
Decidendo la causa nel merito, accoglie parzialmente l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta da NOME COGNOME di AVV_NOTAIO, riformando l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. da esso opposta, riconoscendo il suo diritto a conseguire la somma di € 540,00 per compensi delle tre procedure esecutive poi riunite, somma alla quale aggiungere l’importo di € 281,97, per spese borsuali, oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge, per un totale complessivo di € 1.154,61.
Condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME COGNOME di AVV_NOTAIO, le spese del giudizio di opposizione, liquidandole in € 662,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, per un importo complessivo di € 965,94
Condanna, infine, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a NOME COGNOME di AVV_NOTAIO, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 678,00 , più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, all’esito dell’adunanza camerale della