Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4823 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4823 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 9108-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Oggetto
Compensazione spese
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 69/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/10/2020 R.G.N. 140/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
l’odierno ricorrente adiva la Corte d’appello di Potenza per la riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale in punto di regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, deducendo l’insussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione, in quanto parte totalmente vittoriosa, sia pure in base al principio di soccombenza virtuale;
la Corte di appello respingeva il gravame. A fondamento del decisum , da un lato, ha ribadito le ragioni addotte dal Tribunale: la domanda giudiziale era stata soddisfatta dall’RAGIONE_SOCIALE convenuto nelle more tra il deposito del ricorso e la sua notificazione ; dall’altro, ha osservato come l’azione giudiziaria non fosse preceduta dalla previa domanda amministrativa;
ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la parte indicata in epigrafe;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. -è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101, co. 2, cod. proc. civ. per non avere la Corte di appello invitato le parti a discutere sull ‘ improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, rilevata d’ufficio, e per l’omessa lettura del dispositivo in udienza , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘a rt 437, co. 1, cod. proc. civ.;
con il secondo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 533 del 1973, per l’errata sussunzione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta in quella astratta di cui alla norma indicata;
con il terzo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. -è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, violazione degli artt. 111, co 6, Cost; 32, comma 2, nr. 4 cod.proc. civ. e 118 disp att cod. proc. civ.;
con il quarto motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.92, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento all’art. 39, comma 3, cod. proc. civ. ed è denunciata l’applicazione, alla fattispecie concreta, del precedente testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ. Le censure afferiscono alla statuizione che valorizza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa disposta compensazione, il momento di notificazione del ricorso mentre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite, rileva unicamente il deposito del ricorso;
hanno priorità logica il terzo ed il quarto motivo che sono infondati;
il giudizio ha ad oggetto una domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, a seguito di
disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dai relativi elenchi;
12. nelle more del giudizio, tra il deposito del ricorso e il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza , con relativa notifica unitamente a ll’atto introduttivo del giudizio , la parte istante ha ottenuto ragione RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata : l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla reiscrizione negli elenchi e ha dato comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALEa determinazione favorevole. Il giudizio di primo grado si è, pertanto, concluso con la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere;
il profilo controverso riguarda la statuizione sulle spese; il Tribunale ha disposto la compensazione e la Corte di appello, con le argomentazioni qui censurate, ha giudicato legittima la decisione;
le gravi ed eccezionali ragioni ravvisate dal Tribunale nella descritta sequenza degli eventi processuali sono state ulteriormente rafforzate dalla Corte di appello con il riferimento alla soccombenza virtuale in ragione del difetto RAGIONE_SOCIALEa previa domanda amministrativa;
la sintetica ricostruzione dei fatti di causa e l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensazione escludono, con ogni evidenza, il vizio motivazionale denunciato con il terzo motivo. E’ orientamento consolidato quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, agli effetti di cui all’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ., occorre che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum . Evenienze queste che, per quanto innanzi, non sono riscontrabili nel caso di specie;
al contrario, può affermarsi che le ragioni indicate dal Tribunale e richiamate dalla Corte di appello sono sufficienti, da sole, a giustificare la disposta compensazione;
la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017);
18. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporis dall’art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»;
alle ipotesi tipizzate va aggiunta -per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»;
con specifico riferimento alla motivazione concretamente adottata, questa Corte (Cass. nr. 803 del 2021) ha già ritenuto che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa giudiziaria tra il deposito del ricorso e la notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso può integrare le condizioni per disporre la compensazione, secondo il testo attualmente vigente RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod.proc.civ.;
21. non vi è dubbio che, nel presente giudizio, come in quello già esaminato dalla Corte, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia il responsabile RAGIONE_SOCIALEa instaurazione RAGIONE_SOCIALEa lite (che si ha con il deposito del ricorso); tuttavia, non è privo di rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese, il fatto che, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, la parte istante abbia ottenuto il pieno soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata;
22. per la Corte si tratta «di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il giudice di merito
effettua in presenza di una soccombenza reciproca». Il Giudice di merito può apprezzare, infatti, alla stregua del principio di causalità, la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione de l contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero RAGIONE_SOCIALEe spese legali. Il Giudice valuta l’utilità, in concreto, RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole RAGIONE_SOCIALE‘impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass. nr.19598 del 2023), legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., quanto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale (con la quota non compensata posta a carico RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta);
23. segue l’assorbimento dei restanti motivi, dovendosi però evidenziare la genericità RAGIONE_SOCIALEe censure del primo motivo che riguardano l’omessa lettura del dispositivo in udienza;
24. in conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese, in difetto di sostanziale attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
25. sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25