Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5010 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5010 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23771/2023 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso l’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA depositata il 15.4.2023 nel procedimento n. 42669/2021 RG.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 84 e 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e 702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. 1.9.2011 n. 150 l’avvocato NOME COGNOME che aveva patrocinato la parte civile NOMECOGNOME ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n. 4412/16 RGNR e nel successivo processo penale n.17611/2018 RG Dib. del Tribunale di Roma a carico di NOMECOGNOME proponeva opposizione al Tribunale civile di Roma avverso il decreto di liquidazione dei suoi compensi professionali del Tribunale penale di Roma del 10.5.2021, notificatogli il 26.5.2021, col quale gli erano stati riconosciuti per l’attività difensiva svolta € 1.200,00, omettendo la liquidazione per la fase introduttiva, quantificando in misura inferiore alla misura media della tariffa forense, ed al Protocollo di liquidazione, i compensi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale, ed omettendo la liquidazione dell’indennità di trasferta ex art. 27 del DM n. 55/2014.
Nel suddetto ricorso l’avvocato NOME COGNOME chiedeva la rideterminazione del compenso a lui spettante per l’attività difensiva svolta in € 2.280,00, o in altra somma di giustizia stabilita in base alla tariffa forense del D.M. n. 55/2014, oltre CA e rimborso spese generali, e l’attribuzione dell’indennità di trasferta per €366,74, con vittoria delle spese processuali, da distrarre a favore del legale antistatario avv. NOME COGNOME
Nella contumacia del Ministero della Giustizia, il Tribunale civile di Roma, con l’ordinanza del 15.4.2023, accoglieva totalmente l’opposizione, liquidando a favore dell’avvocato NOME COGNOME per l’attività difensiva svolta in sede penale € 2.280,00 per compensi (già ridotti di 1/3 ex art. 106 del TU n. 115/2002), oltre accessori, ed € 366,74 per indennità di trasferta, ma quanto alle spese processuali del giudizio di opposizione, le dichiarava compensate in ragione della mancata resistenza del Ministero della Giustizia.
Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso a questa Corte l’avvocato NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo, mentre il Ministero della Giustizia é rimasto intimato.
Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 comma 2° c.p.c..
Si duole il ricorrente che nell’ordinanza impugnata siano state compensate le spese processuali del giudizio di opposizione, che lo aveva visto totalmente vittorioso, con l’unica motivazione che il Ministero della Giustizia non aveva resistito all’opposizione proposta, rammentando che in base all’art. 92 comma 2° c.p.c., come modificato dall’art. 13 comma primo del D.L. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni nella L. 10.11.2014 n. 162, le spese processuali possono essere compensate parzialmente, o per l’intero, in deroga al principio della soccombenza dell’art. 91 c.p.c., solo ‘ se vi é soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ‘, ipotesi che nella specie palesemente non ricorrevano.
Il ricorrente richiama inoltre il precedente di Cass. n. 1724/2023, che ha negato che la contumacia possa di per sé giustificare la compensazione delle spese processuali.
Il motivo é fondato, in quanto l’impugnata ordinanza, pur avendo integralmente accolto l’opposizione dell’avvocato NOME COGNOME che é stato costretto a proporla per la notevole insufficienza del compenso che gli era stato liquidato dal Tribunale penale di Roma per l’attività difensiva svolta quale difensore di parte civile, addirittura inferiore alla metà di quello poi riconosciuto dovuto, con conseguente soccombenza totale del Ministero della Giustizia, tenuto a farsi carico dell’ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, anziché applicare per le spese processuali il
principio della soccombenza dell’art. 91 comma primo c.p.c., ha ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione per la sola ragione che il suddetto Ministero, rimasto contumace, non aveva resistito all’opposizione proposta, in assenza delle condizioni richieste dall’art. 92 comma 2° c.p.c. per disporla.
Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., ratione temporis applicabile, tenendo conto che l’opposizione risulta proposta il 25.6.2021, infatti, poteva essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata, nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi previste in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevedeva che il Giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate, di cui il giudice deve dare conto in motivazione.
Non rientrava nelle ipotesi delle ” gravi ed eccezionali ragioni ” la mancata opposizione alla domanda dell’attore da parte del convenuto, o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte doveva essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 26.4.2024 n. 11204; Cass. 20.1.2023 n. 1724; Cass. 19.10.2015 n. 21083; Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013 n. 22763).
In particolare, è stato affermato, nei giudizi di equa riparazione, che la mancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice
per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013 n. 22763) e lo stesso principio vale nel caso in esame, in cui il professionista, per l’incongrua liquidazione ottenuta dal giudice penale, é stato costretto a proporre opposizione per conseguire il compenso dovuto, anche se il Ministero della Giustizia non ha contrastato la sua iniziativa giudiziale.
Il provvedimento va dunque cassato con rinvio al giudice a quo che in diversa composizione provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025