Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20003-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato – nonché contro
Oggetto
R.G.N. 20003/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1031/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 3881/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.4.21 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva – per quel che qui rileva – compensato le spese del giudizio (relativo a opposizione a estratto di ruolo ed a cartelle non notificate).
In particolare, i giudici di entrambi i gradi hanno dichiarato prescritto il credito di oltre €75.000 portato da cartelle opposte non notificate ed hanno compensato le spese.
Avverso tale sentenza ricorre la parte privata sulle spese; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura; l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo è privo di pregio.
Invero, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese la Corte territoriale ha evidenziato l’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alle questioni esaminate, rilevando che la questione RAGIONE_SOCIALE‘opponibilità del solo ruolo non era risolta all’epoca del giudizio di primo grado.
Sussiste, dunque, una motivazione adeguata del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, vieppiù tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
Nulla per spese non essendo stata svolta attività difensiva dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e d essendo rimasta intimata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre