Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20003-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistenti con mandato – nonché contro
Oggetto
R.G.N. 20003/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1031/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 3881/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.4.21 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva – per quel che qui rileva – compensato le spese del giudizio (relativo a opposizione a estratto di ruolo ed a cartelle non notificate).
In particolare, i giudici di entrambi i gradi hanno dichiarato prescritto il credito di oltre €75.000 portato da cartelle opposte non notificate ed hanno compensato le spese.
Avverso tale sentenza ricorre la parte privata sulle spese; l’Inps ha depositato procura; l’ Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo è privo di pregio.
Invero, a sostegno della compensazione delle spese la Corte territoriale ha evidenziato l’acceso dibattito giurisprudenziale in ordine alle questioni esaminate, rilevando che la questione dell’opponibilità del solo ruolo non era risolta all’epoca del giudizio di primo grado.
Sussiste, dunque, una motivazione adeguata del regolamento delle spese di lite, vieppiù tenendo conto della peculiarità della vicenda.
Nulla per spese non essendo stata svolta attività difensiva dall’Inps e d essendo rimasta intimata Ader.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre