Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15827 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8551-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LIBERNINI BEATRICE;
– intimata – avverso il DECRETO N. 681/2020 del TRIBUNALE DI VELLETRI, depositato il 21/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Tribunale di Velletri, con decreto del 21.1.2020, ha parzialmente accolto l ‘ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da NOME COGNOME per ottenere l’ammissione in prededuzione allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE del credito – che il G.D. aveva interamente escluso in accoglimento
dell’eccezione di compensazione sollevata dal curatore -di €. 57.485,72, vantato verso la massa in forza della sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 6248/2018, passata in giudicato, che aveva condannato il Fallimento a pagarle la predetta somma a titolo di spese processuali.
1.2. Il tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di compensazione limitatamente al credito di €. 5.106,91 vantato a sua volta dal Fallimento a titolo di spese processuali liquidate a carico di COGNOME col decreto del 29.6.2018, divenuto definitivo, emesso a ll’esito di un precedente giudizio d ‘ opposizione allo stato passivo.
1.3. Ha invece escluso che l’eccezione potesse essere accolta in rela zione all’altro credito opposto in compensazione , di €. 1.682.072,00, ‘ riveniente … dai bilanci … per aumento di capitale deliberato e non versato ‘, rilevando che difettavano i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità r ichiesti dall’art. 1243 cod. civ. per la compensazione legale, né ricorrevano quelli per la compensazione giudiziale, in quanto la sussistenza del credito in questione aveva formato oggetto di un contenzioso arbitrale non ancora definito, essendo pendenti i termini di cui all’art. 828 , 1° comma c.p.c. per l’impugnazione del lodo , pronunciato il 18.11.2019, che aveva accolto la domanda del Fallimento.
1.4. Ha pertanto ammesso al passivo, in prededuzione, un minor credito dell’opponente di €. 52.378,81 ed ha compensato le spese di lite fra le parti per un terzo, condannando l’opposto al pagamento , nei minimi, dei rimanenti due terzi.
1.5. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.6. NOME COGNOME è rimasta intimata.
1.7. Il ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha, tra l ‘ altro, dedotto che il lodo arbitrale è diventato definitivo, per difetto d ‘ impugnazione, il 19.2.2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1242, comma 1°, e 1243, comma 1°, c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., contesta che difettassero i presupposti previsti dall ‘ art. 1243 c.c. per l ‘ operatività della compensazione legale tra il credito azionato dall ‘ opponente e il suo controcredito di €1.682.072,00 . Osserva, innanzitutto, che i crediti si estinguono di diritto dal momento della loro coesistenza purché siano omogenei, liquidi ed esigibili, mentre non è necessario che, ove contestati, siano incontrovertibilmente accertati, essendo invece sufficiente che siano certi perché portati da un titolo esecutivo, anche se non definitivo. Deduce, in secondo luogo, che l ‘ esclusività del giudizio di verifica del passivo impone al giudice fallimentare di pronunciare sull ‘ eccezione di compensazione proposta dal curatore anche deviando dagli schemi operativi della compensazione normalmente applicabili, onde evitare, per quanto è possibile, che la cognizione dei contrapposti crediti si scinda ed abbia luogo in sedi processuali diverse. Assume infine, che il credito di €. 1.682.072,00 vantato dal Fallimento nei confronti dell ‘ opponente ed eccepito in compensazione è certo, liquido ed esigibile, essendo stato accertato con lodo arbitrale rituale avente efficacia di sentenza a norma dell ‘ art. 824 bis c.p.c., specie se si considera che l’accertamento è divenuto incontrovertibile una volta scaduto, il 19.2.2020, il termine per la relativa impugnazione, e tenuto conto, in ogni caso e in via generale, che il requisito della liquidità del credito opposto in compensazione non è esclusa da una contestazione della sua
esistenza o del suo ammontare che appaia prima facie pretestuosa o dilatoria, né, tantomeno, può essere esclusa quando, come accaduto nel caso di specie, i fatti costitutivi del credito stesso siano stati oggetto di espresso riconoscimento.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 23225 del 2016), infatti, con interpretazione che il collegio condivide pienamente, hanno affermato, in tema di compensazione, che: i) ‘ per credito liquido deve intendersi il credito determinato nell ‘ ammontare in base al titolo ‘; ii) ‘ la certezza attiene all ‘ esistenza dell ‘ obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito ‘ , per cui ‘ la contestazione del titolo non è in s é contestazione sull ‘ ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidit à e l ‘ esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore ‘; iii) ‘ attesa la finalità dell ‘ istituto della compensazione -estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non pu ò verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, … non ricorre il requisito della liquidit à del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l ‘ esistenza ‘ ; iv) ‘ per l ‘ operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere pi ù soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione … non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell ‘ an, quid, quale, quantum debeatur) ‘ ; v) ‘ accanto ad una nozione di liquidit à sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidit à ” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell ‘ an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe
contestarlo (credito litigioso) ‘; vi) ‘ la compensazione legale opera di diritto, su eccezione di parte, e per avere efficacia estintiva “satisfattoria” deve avere ad oggetto due contrapposti crediti certi, liquidi, ossia determinati nella consistenza ed ammontare, omogenei ed esigibili (requisiti desumibili dai rispettivi titoli costitutiv i…) ‘ ; vii) ‘ la provvisorietà dell ‘ accertamento del controcredito in separato giudizio non pu ò provocare l ‘ effetto dell ‘ estinzione del credito principale, la quale investe – elidendola irrimediabilmente – la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non soltanto la sua tutela esecutiva ‘; viii) ‘ l ‘ eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità ‘ ; ix) ‘ la compensazione legale si distingue da quella giudiziale perch é per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, purch é reputato di “pronta e facile liquidazione “‘ ; x) ‘ se la certezza del controcredito – il cui onere della prova spetta all ‘ eccipiente … – si matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti ‘ ; xi ) ‘s e il controcredito è contestato, come prevede l ‘ art. 35 cod. proc. civ., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l ‘ eccezione di compensazione va respinta ‘; xii ) ‘l a disciplina contenuta nell ‘ art. 1243 secondo comma cod. civ. consiste nell ‘ inoperatività dell ‘ eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso l ‘ an del controcredito … ‘ . Sulla scorta di tali premesse SU cit. hanno quindi enunciato i seguenti
principi: a) ‘ l ‘art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali e oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidit à – che include il requisito della certezza -e l’ esigibilit à . Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l ‘ estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda …’ ; b) ‘s e è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l ‘ esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non pu ò pronunciare la compensazione, n é legale n é giudiziale ‘ .
2.4. Il tribunale, nel rilevare che nella specie non poteva operare la compensazione, né legale né giudiziale, in quanto l’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito era controverso in un giudizio arbitrale conclusosi con un lodo non ancora divenuto definitivo (irrilevante, per contro, rimanendo la sopravvenuta definitività della pronuncia degli arbitri solo dopo la pubblicazione del decreto impugnato), ha reso una motivazione del tutto coerente con i predetti principi che, come tale, si sottrae alle censure svolte sul punto dal ricorrente.
2.5. Con il secondo motivo il Fallimento, denunciando la violazione dell ‘ art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il tribunale abbia affermato di liquidare nei valori minimi le spese processuali, poste a suo carico per due terzi e compensate per l’altro terzo, senza però considerare che nel giudizio di opposizione non si è svolta alcuna fase istruttoria e che, comunque, la somma liquidata non corrisponde ai due terzi dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
2.6. Il motivo è infondato.
2.7. Intanto il d.m. n. 55/2014, in materia di spese processuali, non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell ‘ onorario dev ‘ essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561 del 2023). Quanto al resto, va ribadito il principio per cui, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 cit., l ‘ esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021).
Il ricorso , per l’infondatezza dei suoi motivi, dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell ‘ intimata.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima