Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 114 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 114 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 29742/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, codice fiscale CODICE_FISCALE, quale mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE, codice fiscale CODICE_FISCALE, già Banca RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (di seguito, ‘Banca RAGIONE_SOCIALE‘ o ‘Banca’), rappresentata difesa dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO .
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 11.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Banca RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta la domanda avanzata dalla banca volta ad accertare la legittimità della già operata compensazione tra debiti e crediti riferibili a tre distinti conti correnti nella titolarità di RAGIONE_SOCIALE accesi presso la Banca RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’amministrazione straordinaria , aveva invece accertat o l’illegittimità della suddetta compensazione – in quanto le somme compensate erano rinvenienti da un conto corrente assistito da un vincolo di destinazione – ed aveva dunque condannato la banca alla restituzione in favore della procedura di a.s. della somma di euro 4.657.005,35.
La corte distrettuale ha ritenuto che: (i) il gravame relativo al vizio di motivazione sul difetto di competenza del tribunale ordinario in favore del tribunale fallimentare fosse irrilevante, in quanto il tribunale fallimentare e il tribunale ordinario coincidono nello stesso organo giurisdizionale, non integrando gli stessi uffici diversi, ma semplici sezioni diverse del medesimo tribunale; (ii) nel merito ha confermato la valutazione di illegittimità della compensazione effettuata, posto che le somme oggetto di compensazione erano assistite da un vincolo di destinazione prevista per legge in favore della Tirrenia, come stabilito, in attuazione del d.lgs. n. 65/2005, per gli stanziamenti di fondi per interventi di ammodernamento della ‘ flotta ‘ Tirrenia , ai sensi dell’ art. 19, comma 13 bis, d.l. 78/2009 e dell’ art. 19 ter, co 19, del dl 135/2009.
La sentenza, pubblicata in data 11.6.2020, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., ‘nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione -Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex artt. 101 , 190 e 352 c.p.c.’, in quanto la Corte di appello avrebbe deciso la causa prima dello spirare dei termini concessi ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ. per il deposito degli scritti conclusionali.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato.
In realtà, la tesi sostenuta dalla parte ricorrente – secondo cui la sentenza qui impugnata sarebbe stata depositata prima dello spirare dei termini dettati dall’art. 190 cod. proc. civ., con conseguente nullità della stessa – risulta smentita dal contenuto del verbale di udienza del 29.1.2020, la cui lettura non è inibita a questa Corte in ragione della natura del vizio ventilato dalla ricorrente che, riguardando un error in procedendo , abilita questa Corte alla visione diretta dell’incarto processuale , al di là delle allegazioni documentali delle parti.
Emerge dalla lettura del predetto verbale che la Corte di appello di Roma aveva abbreviato i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. a trenta e venti giorni per il deposito degli scritti conclusionali, con la conseguenza che la deliberazione ed il deposito della sentenza, intervenuti rispettivamente in data 3 giugno 2020 ed in data 11 giugno 2020, risultano effettuati nel pieno rispetto dei termini processuali sopra ricordati, anche tenendo conto del periodo di sospensione previsto dall’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 2 e n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 24 l. fall., nonché la contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che il Tribunale fallimentare, competente a decidere in via funzionale sulla domanda dell’amministrazione straordinaria , avrebbe dovuto decidere la causa.
2.1 Il motivo è infondato.
In primo luogo, corre l’obbligo di precisare che non può essere dedotto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione in relazione al denunciato error in procedendo (Sez. 3, Sentenza n. 22130 del 24/11/2004; Sez. 2, Ordinanza
n. 21944 del 02/09/2019), con la conseguenza che il sopra denunciato vizio motivatorio peraltro articolato in termini di ‘contraddittorietà’ della motivazione – è radicalmente inammissibile.
Occorre comunque chiarire, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 24 l. fall., che correttamente il giudizio è stato incardinato innanzi alle sezioni ordinarie del Tribunale di Roma.
Si assiste invero ad una mera azione di accertamento intentata dalla banca per la dichiarazione di legittimità di una compensazione operata in pendenza della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, alla quale quest’ultima, costituitasi in g iudizio, ha contrapposto, in modo altrettanto legittimo ed innanzi al giudice a ciò competente, una domanda riconvenzionale diretta (previo rigetto della domanda principale) ad accertare l’illegittimità della predetta compensazione e a chiedere la restituz ione delle somme illegittimamente compensate, integrando quest’ultima domanda una azione ‘attiva’ della procedura concorsuale correttamente incardinata innanzi al Tribunale ordinario.
Sul punto giova ulteriormente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è comunque ferma nel ritenere che le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al momento dell’apertura della procedura stessa, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguardano la formazione dello stato passivo dell’impresa e non sono quindi attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 l. fall., restando soggette alle regole processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società “in bonis”, con la sostituzione degli organi della procedura a quelli della società che ne avevano la rappresentanza processuale (Cass. Sez. L., 19/08/2004, n. 16256; Cass. Sez. 6, 02/10/2020, n. 21009). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ per violazione e falsa applicazione del principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove contraddittorietà della motivazione’ , sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe mal giudicato le prove in ordine all’apprezzamento dell’esistenza di
un vincolo di destinazione sulle somme oggetto della contestata compensazione.
3.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile.
Si predica da parte della ricorrente la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di apprezzamento della prova documentale.
Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v. Sez. U., sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).
Ebbene, la parte ricorrente denuncia , sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito, proprio un erroneo apprezzamento della prova documentale scrutinata dai giudici del merito per verificare il vincolo di destinazione delle somme confluite sui conti corrente alle finalità pubblicistiche previste dalla normativa di settore, con ciò richiedendo, da un lato, la rilettura degli atti istruttori e, dall’altro, un nuovo scrutinio della quaestio facti , come tale inibito al giudice di legittimità.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ritiene la Corte che, in ragione della temerarietà delle modalità di presentazione del primo motivo di ricorso (clamorosamente smentito nel suo contenuto di denuncia del vizio processuale di cui all’art. 190 cod. proc. civ. dal verbale del 29.1.2020), ricorra no i presupposti di ‘mala fede’ processuale per condannare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.
proc. civ., al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata in euro 10.000.
Giova ricordare, a questo riguardo, che in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione (Cass., Sez. U., ordinanza n. 32001 del 28/10/2022).
Sussistono anche i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 34.000 per compensi, e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore della stessa controricorrente della somma equitativamente determinata in euro 10.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26.11.2025
Il Presidente