Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 7511 – 2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEp.i.v.a./c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. – in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso e dall’avvocato NOME COGNOMEche parimenti ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. – in virtù di procura speciale su foglio allegato alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore in data 23.1.2024; elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Parma, al INDIRIZZOINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto del Tribunale di Parma n. 10545/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza dei 22/23.3.2018 il Tribunale di Parma dichiarava il fallimento della RAGIONE_SOCIALE previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla medesima società (cfr. ricorso, pag. 5) .
Con ricorso ex art. 101 l.fall. in data 11.4.2019 la ‘ RAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE (cfr. ricorso, pag. 5) .
Esponeva che l’associazione temporanea d’imprese orizzontale costituita da essa ricorrente, in qualità di mandataria per la quota del 51%, e dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandante per la quota del 49%, era rimasta aggiudicataria della gara d’appalto indetta dal Comune di Polesine Parmense ai fini dell’esecuzione dei lavori di consolidamento -I stralcio funzionale -delle fondazioni dell’immobile adibito a scuola primaria (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che a seguito dell’esecuzione dell’appalto , in virtù del mandato con rappresentanza ed in rem propriam conferitole, aveva incassato, con versamento su conto corrente ad essa intestato, il complessivo corrispettivo di euro 227.693,40, di cui euro 139.738,40 di sua spettanza ed euro 87.995,00 di spettanza della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE aveva, in virtù del subappalto affidatole dalla ‘RAGIONE_SOCIALE , eseguito talune delle prestazioni di cui
contratto d’appalto ed aveva a tale titolo emesso n. 4 fatture del complessivo ammontare di euro 81.005,00 (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva che, reiteratamente diffidata, aveva provveduto in data 8.6.2018 a corrispondere l ‘ anzidetta somma alla subappaltatrice mercé utilizzazione degli importi, divenuti per confusione di sua proprietà, di cui al conto corrente ove era affluito il corrispettivo versato dalla committente (cfr. ricorso, pag. 4) .
Esponeva per altro verso che in quanto dotata, all’interno della propria struttura, di un settore specializzato per la partecipazione a gare d’appalto pubblico – aveva, nel periodo compreso tra il 5.6.2017 ed il 30.9.2017, svolto su incarico e per conto della ‘RAGIONE_SOCIALE attività di consulenza e di assistenza ai fini della partecipazione della medesima RAGIONE_SOCIALE poi fallita a gare d’appalto ed aveva a tale titolo, giusta fattura n. 205/2017, maturato un credito di euro 12.534,61.
Chiedeva quindi (i) l ‘ ammissione al passivo per l’importo di euro 81.005,00, quale credito di regresso ex artt. 61 l.fall. e 1299 cod. civ., con il privilegio di cui all’art. 1721 cod. civ., o ssia con il diritto di soddisfarsi con precedenza (sino a concorrenza dell’importo di euro 81.005,00) sul credito restitutorio dell’importo di euro 87.955,00 nei suoi confronti vantato dalla s.r.l. poi fallita; nonché (ii) l’ammissione al passivo per l’importo di euro 12.534,61 ; ‘quanto al credito di € 12.534,61 (…) domandava di potersi avvalere de lla compensazione come previsto dall’art. 56 L. F.’ (così ricorso, pag. 5) .
Il g.d. ammetteva al passivo in chirografo ambedue le ragioni di credito.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Resisteva il curatore del fallimento.
Con decreto n. 10545/2020 il Tribunale di Parma rigettava l’ opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite .
Evidenziava il tribunale con efficacia assorbente, in ordine al primo motivo di opposizione, con cui si era lamentato il disconoscimento del privilegio ex art. 1721 cod. civ., che il credito di euro 81.005,00 traeva origine dal pagamento eseguito dalla opponente in favore della ‘RAGIONE_SOCIALE in data 8.6.2018, dunque successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non vi era margine per ipotizzare l’invocat a prelazione (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava inoltr e che l’opponente non aveva adeguatamente esplicitato quali fossero i crediti traenti origine dagli affari conclusi in veste di mandataria della ‘RAGIONE_SOCIALE, giacché tali non potevano reputarsi le somme incassate dal Comune di Polesine Parmense, in quanto i corrispondenti importi, alla stregua di quanto prospettato dalla stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘, erano ‘nella titolarità della fallita RAGIONE_SOCIALE‘ (così decreto impugnato, pag. 2) .
Evidenziava il tribunale, in ordine al secondo motivo di opposizione, con cui si era lamentato il disconoscimento della compensazione con riferimento al credito di euro 12.534,61, che il controcredito risarcitorio traeva origine dall’inadempimento al rapporto di mandato , ascritto alla ‘RAGIONE_SOCIALE giusta la sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Parma, protrattosi sino al 27.2.2018, ossia sino a data successiva al deposito, in data 12.1.2018, da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Evidenziava dunque che, in considerazione della genesi del credito risarcitorio, successiva al dì di apertura della procedura concorsuale, difettava l’estremo della reciprocità, sicché non vi e ra margine per far luogo alla compensazione ex art. 56 l.fall.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il curatore controricorrente parimenti ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1721 e 2761, 2° co., cod. civ. nonché dell’art. 37 d.lgs. n. 163/2006.
Deduce che ai fini del riconoscimento del privilegio è sufficiente ‘il solo presupposto della diretta connessione dei crediti del mandante incassati con l’esecuzione del mandato ‘ (così ricorso, pag. 12) , presupposto nella specie ampiamente riscontrato.
Deduce altresì che è stato lo stesso tribunale a qualificare l’importo di euro 81.005,00 somma incassata da essa ricorrente in esecuzione del mandato.
Deduce inoltre che il tribunale non ha tenuto conto della documentazione allegata, idonea a dimostrare che ‘aveva incassato un credito del mandante in stretta e diretta connessione con il mandato’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce poi che non sussiste alcun dubbio circa la misura dei corrispettivi di pertinenza della ‘RAGIONE_SOCIALE e da essa opponente incassati, siccome attestata dalle fatture -per euro 87.955,00 -emesse dalla medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘; che parimenti è incontestato che il pagamento del credito di sua spettanza è stato eseguito sul conto corrente aperto in dat a 17.12.2015 presso il ‘Banco Popolare’; che la titolarità esclusiva del conto corrente in capo ad essa ricorrente è attestata dalla sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Parma (cfr. ricorso, pag. 15) .
Con il secondo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del procedimento, la mancanza di motivazione ovvero l’apparenza della motivazione ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 118 e 132 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale ha assunto con motivazione del tutto ‘ apparente ‘ che le somme da essa opponente incassate dal Comune di Polesine Parmense fossero ‘nella titolarità della fallita BSF ‘ ovvero nella titolarità della mandante (così ricorso, pag. 17) .
Deduce altresì che il tribunale non ha fornito ‘alcuna giustificazione per sostenere la circostanza che le somme incassate dalla RAGIONE_SOCIALE in nome proprio e per conto della mandante RAGIONE_SOCIALE non avrebbero dato luogo a crediti pecuniari sorti dagli affari conclusi in qualità di mandataria per conto del mandante, asserendo solo che le somme (i crediti) incassati sarebbero già stati nella titolarità della fallita ‘ (così ricorso, pag. 18) .
Deduce inoltre che le somme incassate in forza del mandato conferitole e confluite sul conto corrente ad essa ricorrente in via esclusiva intestato sono divenute per confusione di sua proprietà, sicché, allorquando in esecuzione del mandato ha utilizzato le medesime somme per i pagamenti a terzi, ha impiegato ‘il proprio patrimonio, non già somme nella titolarità della mandante , (…), al più, poteva vantare un diritto di credito’ (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20) .
10. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricor so sono all’evidenza connessi; il che ne giustifica l’esame contestuale; in ogni caso, i medesimi motivi sono inammissibili.
11. Si è anticipato, allorché sono stati enunciati i passaggi motivazionali dell’impugnato dictum , che il Tribunale di Parma ha respinto il primo motivo di opposizione con un duplice indipendente ordine di ragioni, il primo ordine di ragioni affermato ‘con efficacia assorbente’ .
Ebbene, si opini pure nel senso che il secondo ordine di ragioni -quello introdotto dall ‘ incipit ‘inoltre, il privilegio speciale previsto dall’art. 2721 c.c. (…)’ e concluso dal riscontro della ‘titolarità della fallita RAGIONE_SOCIALE‘ delle somme incassate dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dal Comune di Polesine integri i termini di un’autonoma ‘ ratio decidendi ‘ (e non già di una mera motivazione ‘ad abundantiam’) .
Di certo, la prima ‘ ratio decidendi ‘, cui è ancorata la reiezione del primo motivo di opposizione (ovvero la ‘ratio’ della non ‘ipotizzabilità’ della prelazione attesa la posteriore genesi del credito della ‘ITON’ rispetto al dì della dichiarazione di fallimento) , non è stata attinta dai mezzi di impugnazione in disamina.
E tanto, ben vero, pur ad ammettere – in tesi, ipotesi in realtà da escludere che il rilievo del tribunale -concorrente ad integrare la seconda ‘ ratio ‘ -per cui l’opponente non aveva adeguatamente esplicitato quali fossero i crediti traenti origine dagli affari conclusi in veste di mandataria della RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , sia stato puntualmente censurato.
Di conseguenza, seppur si riconoscesse il buon fondamento delle censure addotte avverso la seconda ‘ ratio ‘ , nondimeno la prima ‘ ratio ‘, in quanto inesorabilmente destinata a rimaner impregiudicata, sarebbe comunque idonea a ‘sostenere’ , in parte qua , la decisione impugnata.
Propriamente, sovviene in termini concludenti non solo l’ insegnamento a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga
contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989) .
Ma pur l’insegnamento per cui , qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso un a di tali ‘ rationes decidendi ‘, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314) .
12. In ogni caso, un ulteriore duplice rilievo si impone.
Segnatamente, invano la ricorrente si duole -con il primo mezzo -dell’omesso esame della documentazione prodotta.
Soccorre l’insegnamento per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415. Cfr. altresì Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Segnatamente, invano la ricorrente si duole -con il secondo mezzo -per l’asserita apparenza della motivazione.
Viceversa, la motivazione vi è e, ben vero, è correlata a quanto prospettato dalla stessa ‘ITON’.
13. Con il terzo motivo la ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza o del
procedimento, la mancanza di motivazione, la violazione o falsa applicazione degli artt. 118 e 132 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce che il tribunale ha con motivazione ‘ apparente ‘ denegato la parziale compensazione tra il suo credito di euro 12.534,61 ed il credito nei suoi confronti di euro 87.955,00.
Deduce che ‘il credito del fallimento (erroneamente ritenuto risarcitorio) è un credito ex contractu risalente per titolo certamente ad un momento precedente sia al deposito della domanda di concordato che alla successiva dichiarazione di fallimento ‘ (così ricorso, pag. 22) .
Deduce del resto che il tribunale ha dato atto che il credito di euro 87.955,00 deriva da inadempimento di essa ricorrente protrattosi sino al 27 febbraio 2018, il che rende evidente che il credito ‘era originato da una obbligazione preesistente’ (così ricorso, pag. 22).
Deduce poi che il tribunale si è riferito per relationem alla sentenza n. 443/2020 dello stesso Tribunale di Parma e però ‘una maggiormente puntuale e articolata motivazione, anche se sintetica, si richiede nel caso specifico in cui il Giudice asserisce di motivare per relationem ‘ (così ricorso, pag. 23) .
Il terzo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Alla stregua dell’analitica enunciazione , dapprima operata, dei passaggi motivazionali -in ordine al secondo motivo di opposizione dell’impugnato dictum del tutto ingiustificata è la denuncia di difetto di motivazione, di motivazione ‘apparente’.
Evidentemente la motivazione vi è, è congrua ed esaustiva: il tribunale ha fatto luogo ad una compiuta, intellegibile ed ineccepibile disamina logicogiuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.
16. Si rileva, in pari tempo, che dal paragrafo 1.5. del ricorso per cassazione -intitolato ‘i l giudizio collegato di cui alla sentenza n. 443/2020’ si desume che ‘ il fallimento agiva (…) proponendo in via principale azione revocatoria ex art. 67 L.F. e formulando in subordine domanda per la contestazione di inadempimento di ITON ‘ (così ricorso, pag. 7) .
Dal paragrafo 1.5. del ricorso per cassazione si desume altresì che con la sentenza n. 443/2020 il Tribunale di Parma ‘ rigettava la domanda principale del fallimento, tuttavia, accoglieva la domanda subordinata accertando l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE) al contratto di mandato stipulato in data 16.12.2015 e la condannava al pagamento del credito’ (così ricorso, pag. 8. Peraltro, dalla memoria del curatore controricorrente si rileva che la Corte d’Appello di Bologna con sentenza n. 1298/2024, benché gravata dal ricorso per cassazione proposto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza n. 443/2020 del Tribunale di Parma, seppur riducendo ad euro 87.955,00 il quantum del credito del fallimento controricorrente) .
17. In questi termini -in un quadro segnato, ex art. 78, 2° co., l.fall., dall’automatico scioglimento del contratto di mandato al dì della dichiarazione di fallimento unicamente per effetto del fallimento del mandatario, che viceversa, nella specie, è in bonis ; e dalla sospensione del contratto di mandato in caso di fallimento del mandante, con facoltà del curatore di subentro o di scioglimento (nella specie, il g.d., allorché in sede di verifica ha denegato il privilegio ex art. 1721 cod. civ., ha dato atto che ‘dopo il periodo di sospensione successivo alla dichiarazione di fallimento, il contratto di associazione temporanea di impresa si sciolto in data 27.06.2018 per dichiarazione del Curatore’: cfr. ricorso, pag. 6) -non vi è margine per far luogo, con riferimento alla ragione di credito di euro 12.534,61, alla parziale compensazione.
Difetta l’estremo della reciprocità (cfr. Cass. 15.6.2021, n. 16779, secondo cui, in materia di fallimento, in forza dell’art. 56 l.fall., applicabile anche ai crediti erariali, qualora sia richiesto all ‘ amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l ‘ erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all ‘ apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione ex art. 56 cit. -quand ‘ anche veicolata alla stregua di eccezione riconvenzionale – avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento, il quale, facendo capo alla curatela, non è un credito del fallito, né condivide alcun rapporto di reciprocità con il credito concorsuale).
Il credito di euro 12.534,61 è vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Il credito di euro 87.955,00 è vantato, allo stato in virtù della sentenza n. 1298/2024 della Corte d’Appello di Bologna, dal curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
18. In dipendenza del l’inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente o delle spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
19. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugn azione ai sensi dell’art. 13, 1 ° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, RAGIONE_SOCIALE a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte