Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31853 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31853 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16255 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
da
ll’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, da NOME COGNOME, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, allegata su foglio separato, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
Oggetto:
Fallimento-
Compensazione.
per la cassazione del decreto del Tribunale di Monza, depositato in data 3 aprile 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adu nanza camerale del 7 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dal decreto impugnato che NOME COGNOME chiese l’ammissione al passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE del credito che vantava a titolo di compensi per attività professionali di assistenza e di consulenza amministrativa, contabile e fiscale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e parte del 2018, per un atto di cessione di credito e per anticipazioni erogate in qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE. Il credito fu escluso, perché neutralizzato dal controcredito della fallita derivante da un prestito erogato all’istante e comunque, osservò il giudice delegato, perché il credito per le attività professionali era stato unilateralmente determinato, in difformità dalle tariffe professionali, compiuta in assenza di mandato e perdipiù in favore di una società inattiva, laddove gli altri crediti vantati avevano natura postergata.
Il Tribunale di Monza ha successivamente rigettato l’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, puntando sul controcredito vantato dal Fallimento. Ha osservato, in particolare, che il controcredito opposto derivava dal diritto di ripetizione della somma corrisposta a titolo di caparra a COGNOME per l’acquisto di terreni in Madesimo, la comproprietà dei quali egli si era impegnato a far acquisire alla società poi fallita; e ciò perché si prospettava la costituzione di una società tra COGNOME e COGNOME, o comunque, l’acquisto in comproprietà, nella percentuale del 49%, dei terreni in questione. Del versamento della caparra, d’altronde, si riferisce in decreto, v’era effettivamente menzione nella contabilità della fallita, in cui era appostata altresì l’annotazione del bonifico della somma di euro 1.123.000,00 con quella causale.
Fatto è, ha osservato il tribunale, che nessun documento dimostrava che il mancato acquisto della proprietà in questione fosse stato effettivamente riferibile alla RAGIONE_SOCIALE; anzi, al contrario, si prosegue in decreto, emergevano elementi in base ai quali si doveva ritenere che l’affare non era stato concluso in ragione di controversie intercorse tra COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, che era la proprietaria dei terreni: in particolare, la RAGIONE_SOCIALE imputava a COGNOME di non aver versato la somma di euro 650.000,00 per opere realizzate sul sito, di non aver prestato le previste fideiussioni e di non essere subentrato nelle convenzioni e di non aver acquisito i permessi per la realizzazione ivi di un albergo, mentre COGNOME ascriveva a NOME di non essersi procurata il permesso a costruire non settanta, ma cento stanze, come era stato contrattualmente previsto. Non solo: sarebbe emerso da una sentenza che COGNOME aveva proposto una domanda di risoluzione parziale dell’accordo intercorso con NOME proprio in relazione al trasferimento dei terreni di Madesimo.
Contro questo decreto propone ricorso NOME COGNOME per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il Fallimento replica con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 l.fall. per omessa motivazione in ordine a quali crediti sarebbero stati compensati dal controcredito vantato dal Fallimento, è infondato.
Come emerge dalle circostanze riportate in narrativa, il tribunale fallimentare ha individuato il controcredito vantato dal Fallimento, ravvisandolo nella sostanza nel diritto di ripetizione della somma, d’importo nettamente superiore ai crediti complessivamente vantati dall’istante, corrisposta a titolo di caparra per l’acquisto dei terreni di Madesimo, poi sfumato per contrasti tra la venditrice e lo stesso COGNOME.
Il motivo è rigettato.
2.- Il secondo motivo , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione delle ‘norme di diritto e dei contratti’, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’interpretazione degli artt. 1362 e ss., nonché degli artt. 1453 e 1455 c.c., in connessione con gli artt. 1385 o 1382 c.c., degli accordi tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME e degli accadimenti successivi, è inammissibile.
Di là dalla confusa commistione di censure, col motivo si finisce col proporre una diversa lettura delle risultanze processuali ricostruita dal Tribunale, non consentita in sede di legittimità.
3.- Il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.