Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31828 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17635/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME per procura a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n. 1996/2014 depositata il 22/09/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di 417.381,30 EUR, costituente il saldo attivo, alla data del fallimento, di un conto corrente (n. 980615) intrattenuto dalla fallita.
La banca propose opposizione, nella quale -per quanto interessa -eccepì in compensazione i propri crediti verso la fallita accertati in sede concorsuale e già ammessi allo stato passivo.
Nella resistenza del Fallimento, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE respinse l’opposizione, in quanto anche in sede di insinuazione la banca aveva invocato la compensazione tra i crediti da essa vantati e il controcredito della fallita. Poiché tuttavia il giudice delegato non aveva riconosciuto la compensazione parziale, sul rilievo che si era trattato di modalità solutoria oggetto di eventuale azione revocatoria, e poiché avverso il provvedimento non era stata proposta opposizione, il tribunale ritenne che ciò avesse determinato l’insorgere di un giudicato preclusivo quanto all’operatività della compensazione stessa.
L ‘appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la decisione è stato respinto dalla C orte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , in stretta correlazione con quanto affermato da una sentenza di questa Corte, stando alla quale -appunto -in casi del genere la questione della compensazione deve essere necessariamente riproposta dal creditore mediante l’opposizione al passivo, sotto pena di preclusione nell’eventuale giudizio successivamente introdotto dal curatore verso il creditore ammesso (Cass. Sez. 1 n. 5422-04).
Contro la sentenza d’appello, emessa il 22.9.2014, la banca ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.
Il Fallimento ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. -Col primo motivo la ricorrente denunzia la v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello omesso di decidere in ordine al terzo motivo di gravame, col quale l’eccezione di compensazione era stata proposta in relazione a crediti ulteriori rispetto a quello portato dal saldo di conto n. 8568 , l’unico opposto in compensazione in sede di verifica.
Col secondo motivo formula eguale censura di v iolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appello omesso di decidere in ordine al primo motivo di gravame, incentrato sul rilievo che al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al passivo il credito azionato dal Fallimento era da considerare già estinto in forza di compensazione previamente eccepita; nonché la violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. in relazione all’art. 56 legge fall., essendo stato dato per presupposto che il credito della fallita, di contro, non fosse estinto per effetto naturale della compensazione medesima.
Col terzo mezzo la banca deduce l’e rrata interpretazione del giudicato endofallimentare costituito dal provvedimento del giudice delegato di ammissione al passivo, e la contestuale violazione dell’art. 67 legge fall. in quanto quel provvedimento aveva affermato di non riconoscere la compensazione parziale col saldo di conto n. 980615 essendosi trattato ‘ di modalità solutoria da parte della banca rispetto alla quale ci si riserva azione revocatoria’. La ricorrente assume che il riferimento alla riserva di revocatoria abbia dato per presupposto il verificarsi della compensazione quale modalità solutoria già verificatasi, sicché nessun interesse la banca avrebbe avuto a proporre opposizione allo stato passivo, visto che l’effetto estintivo connaturato alla compensazione legale era già avvenuto ed era stato implicitamente ammesso dal giudice delegato.
Infine, col quarto mezzo, la banca denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 56 e 96 legge fall. e 2909 cod. civ. per avere in ogni caso la corte territoriale errato nell’affermare l’esistenza di un
giudicato endofallimentare opponibile in un ambito, quale il recupero giudiziale del credito del Fallimento, estraneo al concorso.
II. – I primi due motivi, tra trattare congiuntamente, sono da disattendere per la comune ragione che segue.
Ciò che la ricorrente lamenta nel primo motivo è che la corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE abbia omesso di pronunciare sulla censura svolta con l’allora formulato terzo motivo d’appello, per il quale in ogni caso l’eccezione di compensazione avrebbe dovuto essere accolta ‘anche in forza di tutti gli altri crediti di RAGIONE_SOCIALE diversi da quello del conto corrente n. 8568′.
Vi è però che la corte d’appello, dopo aver affermato l’esistenza di un giudicato preclusivo della possibilità di far valere la compensazione (giudicato che la banca ricorrente assume riferibile solo al proprio controcredito portato dal saldo passivo del conto succitato), ha esplicitamente concluso affermando la valenza assorbente della menzionata preclusione su ‘ogni profilo di censura della impugnata sentenza’ .
In questo rilievo è da ravvisare la pronuncia anche in ordine al terzo motivo d’appello , giacché con tale considerazione – giusta o sbagliata che sia -il detto motivo è stato esso stesso respinto mediante la tecnica d ell’ assorbimento improprio.
L ‘ assorbimento cd. improprio ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione ritenuta di carattere esaustivo che renda vano -secondo il giudice del merito – esaminarne un’altra.
Ove sia dedotta un’omissione di pronuncia n on importa indagare se il rilievo di sussistenza della condizione di assorbimento sia, in questi casi, giusto o meno.
Quel che importa è che in ogni caso, in tali evenienze, la pronuncia esiste ed è nel senso dell’implicito rigetto della questione ulteriore ritenuta con ciò assorbita, senza necessità di pronuncia specifica. Per cui il soccombente, il quale si sia visto rigettare la domanda o il motivo
di gravame sulla base di una certa soluzione data a una questione ritenuta assorbente, ha l’onere di censurare o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente oppure la stessa statuizione di assorbimento, contestandone i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa (v. Cass. Sez. 1 n. 48-22, Cass. Sez. 1 n. 14190-16 e molte altre).
III. – Lo stesso discorso vale quanto al secondo motivo.
È fatta valere in questo caso l’asserita omissione di pronuncia , anche in rapporto agli artt. 1241 e seg. cod. civ. e 56 legge fall., sul primo motivo d’appello.
Dalla sentenza risulta che con tale primo motivo la banca aveva censurato la decisione di primo grado sul rilievo (puro e semplice) che ‘il credito di CTO azionato dalla curatela non esiste’.
La ricorrente meglio specifica -adesso – il senso della censura allora formulata, affermando che il credito era stato contestato perché ‘già estinto per effetto naturale della compensazione’ , che era stata -a suo dire ‘riconosciuta dal g.d.’.
E tuttavia anche in questa prospettiva vale sempre il fatto che la corte d’appello ha infine ritenuto la sottostante questione assorbita dalla ragione di rigetto dell’appello ancorata all’effetto preclusivo del giudicato formatosi sul provvedimento del giudice delegato da essa inteso diversamente: come cioè affermazione di non riconoscimento dell’effetto della compensazione.
Donde, a fronte della censura di omissione di pronuncia, è sufficiente constatare che la pronuncia esiste ed è individuabile appunto nell ‘assunto circa l’effetto di assorbimento.
IV. – Il terzo e il quarto motivo sono a loro volta unitariamente esaminabili.
In fatto la premessa è che la banca si era insinuata al passivo del fallimento facendo valere, per quanto qui rileva, il credito derivante dal saldo passivo del conto n. 8568 ‘dedotte in compensazione le somme
introitate, ivi compreso in data 14.4.2004 il saldo attivo del c/c n. 980615′ .
Ora il giudice delegato aveva ammesso la banca al passivo, al chirografo, per l’intera somma vantata, con la seguente motivazione: ‘in quanto non riconosciuta la compensazione parziale in data 14/4/04 con il saldo attivo presente sul c/c 980615 trattandosi di modalità solutoria da parte della banca rispetto alla quale ci si riserva azione revocatoria’.
Poiché avverso tale provvedimento non era stata proposta opposizione, l a corte d’appello ha ritenuto che la mancanza di opposizione avesse infine determinato una preclusione a far valere la compensazione nel giudizio introdotto dalla curatela per il recupero del credito della fallita.
V. – La ricorrente critica la statuizione sotto un duplice punto di vista : da un lato perché in questo modo sarebbe stato esteso l’ambito del giudicato al di fuori del concorso (art. 96 legge fall.) ; dall’altro perché il tenore del provvedimento del giudice delegato sarebbe stato erroneamente inteso dalla corte d’appello , visto che la riserva di revocatoria supponeva doversi considerare la pronuncia come implicitamente afferente al riconoscimento della compensazione, quale già intercorsa modalità solutoria (parziale) del credito.
La tesi è infondata da entrambi i punti di vista.
VI. In diritto è corretta l’affermazione della corte territoriale a proposito dell’operare dell’effetto preclusivo.
E’ corretta perché in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che il decreto di esecutorietà dello stato passivo, non impugnato, ha per l’appunto effetto preclusivo, nell’ambito del fallimento, di ogni questione relativa all’esistenza del credito, alla sua entità, all’efficacia del titolo da cui deriva; per cui, se il giudice delegato, nell’ammettere un credito al passivo, ha escluso la parziale estinzione dello stesso per compensazione, invocata dal creditore, con un minor debito di quest’ultimo verso il fallito (e ha quindi ammesso il credito per
il maggiore importo originario), ‘ la questione della compensazione, ove non riproposta con l’opposizione allo stato passivo, resta preclusa nel giudizio successivamente introdotto dal curatore per il recupero del credito vantato dal fallito verso il creditore ammesso ‘ (Cass. Sez. 1 n. 4522-04).
Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche in prospettiva opposta, nel senso che quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza , sicché ‘ il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione” (Cass. Sez. U n. 16508-10).
VII. – Non è risolutivo in senso contrario il riferimento della ricorrente al canone di efficacia solo endofallimentare dei provvedimenti emessi in sede di verifica dei crediti.
Non si dubita del fatto che il decreto di esecutorietà dello stato passivo produca effetti ‘ soltanto ai fini del concorso ‘.
Ciò non toglie niente, però, alla circostanza che essendovi stata -nel caso concreto -l ‘ammissione piena della banca al passivo fallimentare, per l’intero credito da essa vantato , la definitività dell’ammi ssione ai sensi dell’art. 96 legge fall. possiede -essa – un effetto preclusivo nell’ambito del fallimento, per ogni questione relativa all’esistenza del credito e alla sua entità. E ciò non può convivere con l’operare della compensazione nell’ambito del giudizio proposto dal Fallimento per il riconoscimento del suo credito, perché avrebbe come
conseguenza la duplicazione della posta creditoria; cosa logicamente insostenibile, come esattamente notato dalla corte d’appello.
VIII. – Non può condividersi la diversa ricostruzione della portata del giudicato prospettata dalla ricorrente.
La banca sostiene questa tesi: che siccome il giudice delegato, sebbene affermando di non riconoscere la compensazione, ha motivato col fatto di riservarsi l’azione revocatoria sulla afferente ‘modalità solutoria’ (azione ben vero mai proposta), l’effettivo tenore del provvedimento sarebbe da intendere come di riconoscimento dell’operare della compensazione, e non come diniego, perché altrimenti non avrebbe senso ipotizzare la revocatoria dell’atto solutorio.
Ma è agevole replicare che si tratta di una lettura artata.
Il tenore del provvedimento è chiaramente nel senso di non riconoscere la compensazione, mentre il riferimento motivazionale all’eventualità della revocatoria -per quanto ipoteticamente fuorviante -costituisce un semplice errore giuridico della giustificazione.
L’errore della motivazione non rifl uisce su ciò che è stato statuito, e non ne cambia la portata, perché l’oggetto del giudicato deve essere parametrato al comando giudiziale, indipendentemente dall’esattezza o meno dell’argomentazione con la quale esso è giustificato.
Nella specie è stata oggetto del comando giudiziale l’ammissione integrale del credito, senza riconoscimento della compensazione.
Ne segue che il ricorso va rigettato anche da questo punto di vista. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali che liquida in 10.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione