Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31029 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso 11736-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 155/2018 del TRIBUNALE DI TORINO, depositato il 15/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ udienza pubblica del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME; sentito, per la controricorrente, l ‘ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, in accoglimento dell ‘ opposizione proposta, ha, per quanto ancora rileva, ammesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE per il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69, al netto del saldo attivo di due conti correnti (n. 15742 e n. 15930), pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, in quanto oggetto di compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., della quale ha espressamente accertato la legittimità.
1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che non fosse rilevante il fatto impeditivo eccepito dal Fallimento, e cioè che il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, era gravato, alla data del fallimento, da pegno (a garanzia di fideiussioni rilasciate dalla banca nell ‘ interesse della società fallita per l ‘ eventuale debito di quest ‘ ultima verso terzi) e che il relativo vincolo, cessato solo dopo la sentenza dichiarativa (non essendo ancora giunta la dichiarazione di svincolo da parte del terzo contraente della RAGIONE_SOCIALE), non consentiva, trattandosi di pegno regolare, di dedurre in compensazione, a norma dell ‘ art. 56 l.fall., le somme rivenienti dal relativo saldo attivo.
1.3. Secondo il tribunale, al contrario, ciò che rileva ai fini dell ‘ operatività della compensazione in ambito fallimentare è che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come nel caso in esame è rimasto incontestato, già esistenti, rimanendo, invece, irrilevante che, alla medesima data, siano entrambi esigibili, potendo realizzarsi l ‘ effetto compensativo anche successivamente al fallimento, purché i requisiti di esigibilità ricorrano, al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata.
2.1. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 13/4/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto, comunicato, come da pec depositata unitamente a quest ‘ ultimo, in data 15/3/2018.
2.2. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
2.3. Le parti hanno depositato memorie.
2.4. La Corte, con ordinanza interlocutoria dell ‘ 11/5/2023, ha ritenuto di rimettere alla pubblica udienza la questione posta dal ricorso, e cioè di stabilire se e a quali condizioni il credito della banca verso il correntista poi fallito possa essere compensato, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., con il saldo attivo di conto corrente quando tale saldo sia stato costituito in pegno in favore della stessa.
2.5. Fissata, dunque, la pubblica udienza, le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56 e 53 l.fall. e dell ‘ art. 2748 c.c., in relazione all ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la legittimità della compensazione operata dalla banca tra il credito dalla stessa vantato, pari alla somma complessiva di €. 9.256.143,69 e il saldo attivo di due conti correnti, pari alla somma complessiva di €. 2.336.704,37, oggetto di pegno costituito in suo favore al momento del fallimento, sul rilievo che, a tal fine, rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano già esistenti.
3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che: – nel caso di specie, uno dei crediti reciproci, corrispondente al saldo attivo del conto
corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, intestato alla società fallita presso la banca istante, era gravato da pegno regolare; – non risultava l ‘ attribuzione alla banca creditrice del potere di disposizione del bene che ne costituisce l ‘ oggetto; doveva, pertanto, trovare applicazione non l ‘ art. 56 l.fall., in difetto di omogeneità tra l ‘ obbligazione restitutoria della banca e il maggior credito di quest ‘ ultima, ma l ‘ art. 53 l.fall.; – la banca, quindi, non poteva dedurre il saldo attivo del conto corrente n. 15742, pari ad €. 2.236.235,18, oggetto del pegno, in compensazione con le somme a credito della banca stessa in ragione di altri rapporti di conto con saldo passivo.
4.1. Il motivo è infondato. Non v ‘ è dubbio, invero, che il pegno del saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma, laddove nel caso, come quello in esame, in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, con la conseguenza che la banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo con l ‘ obbligo di restituire al debitore il tantundem. In tale ipotesi, al pari del caso del pegno di un titolo di credito o di libretto di deposito al risparmio, difettano, pertanto, i presupposti per la compensazione dell ‘ esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della stessa banca verso quest ‘ ultimo, che invece opera nel pegno irregolare come modalit à tipica di esercizio della prelazione. Il creditore, pertanto, deve insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell ‘ art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito, laddove, al contrario, il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non è né legittimato (per carenza di interesse), né tenuto ad insinuarsi al
passivo fallimentare, ai sensi dell ‘ art. 53 l.fall., per il soddisfacimento del proprio credito.
4.2. Nel caso in esame, però, il pegno costituito sul saldo attivo del conto corrente non risulta essere stato escusso con l ‘ incameramento della relativa somma (che, in difetto dei presupposti per la compensazione dell ‘ esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della banca, rientra nell ‘ ambito d ‘ applicazione dell ‘ art. 67 l.fall. ed è, quindi, assoggettabile a revocatoria fallimentare: Cass. n. 16618 del 2016) da parte della banca creditrice: la quale, piuttosto, non ha inteso far altro che dedurre in compensazione, rispetto al maggior credito vantato dalla stessa verso la società fallita, il controcredito di quest ‘ ultima al saldo del conto corrente oggetto del pegno.
4.3. Ed è, in effetti, noto che: – l ‘ art. 56 l.fall. costituisce una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l ‘ effetto compensativo si produce e ferma restando l ‘ esigenza dell ‘ anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l ‘ ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, essendo sufficiente che i requisiti dell ‘ art. 1243 c.c. ricorrano per ambedue le obbligazioni al momento della pronuncia, quando la compensazione viene operata (cfr. Cass. SU n. 775 del 1999; Cass. n. 13769 del 2007; Cass. n. 3280 del 2008; Cass. n. 18915 del 2010; più di recente, Cass. n. 38888 del 2021, la quale ha ritenuto che l ‘ art. 56 l.fall., consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in
compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l ‘ accertamento giudiziale relativo alla liquidit à di uno dei due crediti sopravvenga successivamente).
4.4. Il decreto impugnato ha ammesso la banca al passivo al netto del saldo attivo di due conti correnti, previa deduzione in compensazione a norma degli artt. 56 l.fall. e 1853 c.c., così ritenendo che, ai fini della relativa operatività in ambito fallimentare, rileva unicamente che, alla data della sentenza dichiarativa, i reciproci crediti siano, come incontestato, già esistenti.
Il ricorso è, quindi, infondato e dev’essere, come tale, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 22.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima