Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36080 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 36080 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
R.G.N. 27991/18 U.P. 7/11/2023
Intermediazione -Fornitura merci -Compensazione
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in qualità di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), già posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 17 novembre 2015, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, c.c., con atto del conservatore prot. n. 472079/2015 in data 11 novembre 2015, all’esito del mancato deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5337/2017, pubblicata in data 8 agosto 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale nonché l’accoglimento del secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale, il rigetto del primo motivo e l’assorbimento del terzo motivo del ricorso incidentale, conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
sentiti , in sede di discussione orale all’udienza pubblica, gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO per delega dei difensori della controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 19/25 gennaio 2007, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in poi MS) conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE), per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 90.531,00, a titolo di compenso per l’attività di intermediazione svolta nella fornitura di arredi in favore di terzi, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.
Al riguardo, l’attrice esponeva: che, nell’aprile 2004, la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) le aveva conferito l’incarico di progettare alcuni spazi interni della propria sede, in corso di realizzazione a Roma; che, in costante collaborazione con l’ufficio progetti della RAGIONE_SOCIALE e con lo studio di professionisti incaricati di progettare e realizzare l’intero complesso, aveva predisposto una serie di elaborati grafici; che il 20 maggio 2004 aveva richiesto alla RAGIONE_SOCIALE, specializzata nella produzione di arredamenti per uffici -con cui da tempo la RAGIONE_SOCIALE aveva rapporti commerciali -un preventivo di spesa per l’acquisto di determinati prodotti necessari per l’allestimento della sede della TUO; che il 29 giugno 2004 la RAGIONE_SOCIALE aveva predisposto un preventivo (offerta 04/251 rev. 03) per l’importo di euro 204.508,15; che, con missiva del 26 luglio 2004, la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito incarico alla RAGIONE_SOCIALE di trattare direttamente, in proprio nome e conto, la fornitura di prodotti richiesti e di cui al suindicato preventivo; che, quindi, la RAGIONE_SOCIALE, in nome della RAGIONE_SOCIALE, aveva trasmesso alla committente TUO l’offerta analitica per la fornitura degli arredi richiesti e, a sua volta, quest’ultima aveva contro-offerto di pagare la somma complessiva di euro 170.000,00; che, sulla base di tale offerta, con lettera contratto
del 30 luglio 2004, la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE, quale compenso per l’attività svolta, la somma di euro 57.000,00, da versare successivamente al pagamento del prezzo pattuito dalla committente TUO, ed a concordare con la RAGIONE_SOCIALE qualsiasi variante alla fornitura; che, con lettera del 30 luglio 2004, COGNOME NOME, qual legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per conto della RAGIONE_SOCIALE, aveva confermato alla committente l’accettazione della fornitura al prezzo di euro 170.000,00; che, con le missive dell’11 gennaio 2005 e del 15 marzo 2005, la MS, a seguito di una precedente comunicazione del 16 dicembre 2004 della IOC, le aveva ribadito che qualunque ‘rinegoziazione’ con la committente finale avrebbe dovuto essere preventivamente concordata; che, nel corso del rapporto, la TUO aveva ampliato la richiesta di prodotti ed il prezzo della fornitura era stato rideterminato in euro 270.000,00, somma effettivamente corrisposta alla RAGIONE_SOCIALE; che gli accordi contrattuali intercorsi tra l’attrice e la convenuta prevedevano che, a fronte di una fornitura di euro 170.000,00, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 57.000,00 (pari al 33,53% del prezzo della fornitura) e che la convenuta avrebbe dovuto concordare ogni variazione contrattuale; che, avendo la committente corrisposto il maggior importo di euro 270.000,00, la somma dovuta alla RAGIONE_SOCIALE ammontava ad euro 90.531,00, pari al 33,53% del nuovo prezzo della fornitura complessiva.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava le ragioni poste a fondamento della domanda avversaria e chiedeva che essa fosse rigettata. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell’attrice al pagamento, in suo favore, della somma di euro 102.023,15, in
ragione delle forniture commerciali effettuate alla RAGIONE_SOCIALE nel corso degli anni 2002-2005, come da fatture emesse, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002. In via subordinata, chiedeva, nell’ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice, che l’eventuale credito di quest’ultima fosse dichiarato estinto per compensazione con i maggiori importi dovuti alla convenuta, con condanna della MS al pagamento della differenza.
All’udienza di prima comparizione e trattazione del 9 maggio 2007, la MS depositava memoria integrativa, ‘in dipendenza delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta’, chiedendo che la IOC fosse condannata al pagamento dell’ulteriore importo di euro 53.563,13, a titolo di mancato saldo delle fatture di vendita emesse nel periodo 2003-2007.
Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 9975/2010, depositata il 5 maggio 2010, dichiarava la MS creditrice della IOC per l’importo di euro 54.562,73 e dichiarava, altresì, la IOC creditrice verso la MS della somma di euro 58.831,92; all’esito operata la compensazione tra le rispettive poste creditorie -condannava la MS a corrispondere, in favore della IOC, la somma di euro 4.300,00, oltre interessi dalla domanda sino al saldo.
2. -Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2010, proponeva appello la MS, la quale lamentava che erroneamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto, in suo favore, un credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per l’intermediazione prestata, pari ad euro 20.000,00, liquidato in via equitativa, senza tenere conto che dalla documentazione in atti risultava, invece, che il
compenso dovuto, in relazione alla commessa TUO, era pari ad euro 90.531,00, in virtù della pattuizione intercorsa tra le parti in data 30 luglio 2004, secondo cui l’importo dovuto per detta commessa sarebbe stato corrispondente al 33,53% del prezzo incassato dalla IOC, pari ad euro 270.000,00, aumentato rispetto all’originaria somma di euro 170.000,00, a seguito dell’ampliamento della fornitura resa in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto, spiegando appello incidentale, con il quale censurava il mancato riconoscimento del credito per la fornitura resa in favore della RAGIONE_SOCIALE, per l’importo complessivo di euro 102.023,15, in forza delle 30 fatture emesse nel periodo 2002-2005.
Obiettava, poi, che erroneamente la domanda proposta da NOME all’udienza di prima comparizione era stata qualificata come reconventio reconventionis , senza considerare che, in realtà, si trattava di domanda nuova, in alcun modo ricollegabile alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In ultimo, evidenziava che il Tribunale aveva travisato quanto affermato dal consulente tecnico d’ufficio, trattando inspiegabilmente come credito di MS quello che era stato qualificato come un suo debito.
Decidendo sul gravame principale e incidentale interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in integrale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell’appello principale, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della MS, della somma di euro 90.531,00 -oltre interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal 30 luglio
2004 al soddisfo -e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 93.394,65 -oltre interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo –
.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che in data 30 luglio 2004 la IOC si era impegnata a corrispondere alla MS, quale compenso per l’attività di intermediazione svolta nella fornitura degli arredi in favore della TUO, la somma di euro 57.000,00 non appena si fosse perfezionato l’incasso dell’importo di euro 170.000,00 dovuto dalla TUO, contestualmente pattuendo che ogni variante che fosse intervenuta tra la IOC e la TUO, ‘in relazione al presente accordo e/o fornitura’ avrebbe dovuto essere ‘imprescindibilmente concertata’; b ) che, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE non poteva sottrarsi all’obbligo di pagamento della concordata somma di euro 57.000,00, in favore della MS, tenuto conto dell’avvenuta corresponsione, da parte della TUO, dell’importo di euro 170.000,00, in favore della RAGIONE_SOCIALE, e della mancanza di rilievi da parte della cliente finale, la quale aveva addirittura ampliato l’iniziale fornitura richiesta, pagandone l’importo, sicché la MS aveva altres ì diritto ad ottenere il pagamento dell’ulteriore somma di euro 33.531,00, dovuta in relazione all’ampliamento della fornitura da euro 170.000,00 ad euro 270.000,00, direttamente concordato dalla IOC con la TUO, in violazione dell’accordo del 30 luglio 2004; c ) che l’ampliamento del contenuto dell’originario contratto di vendita di arredi era avvenuto in relazione alla
medesima sede in corso di ristrutturazione della TUO e già oggetto delle trattative intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e la TUO, in ordine al quale spettava un compenso integrativo nella misura del 33,53% del prezzo della fornitura, per un importo complessivo del compenso di euro 90.531,00, oltre interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza ai sensi dell’art. 4, secondo comma, lett. a), di tale d.lgs. dalla data della richiesta di pagamento, ossia dal 30 luglio 2004, sino al soddisfo; d ) che nell’udienza di prima comparizione e trattazione l’attore poteva proporre le domande e le eccezioni che fossero state conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, c.p.c., sicché doveva ritenersi che tempestivamente la MS avesse formulato una reconventio reconventionis , attenendo le domande avanzate dalle parti al reciproco mancato pagamento di fatture di vendita; e ) che il consulente tecnico d’ufficio aveva accertato, a pag. 16 dell’elaborato in atti, che i saldi creditori e/o debitori risultanti dalle rispettive posizioni corrispondessero ad un credito della IOC nei confronti della MS per complessivi euro 58.831,92 e ad un debito della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 34.562,73, con la conseguenza che il credito complessivo della IOC ammontava ad euro 93.394,65, oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle singole fatture al saldo.
3. -Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME, in qualità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, nelle more cancellata dal registro delle
imprese per il mancato deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi.
Ha resistito con controricorso la IOC, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale -articolato in quattro motivi -condizionato al mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE e per carenza di interesse.
Avverso il ricorso incidentale ha resistito con ulteriore controricorso COGNOME NOME, nella suddetta qualità.
4. -Il Pubblico Ministero ha formulato le sue conclusioni mediante memoria tempestivamente depositata, come trascritte in epigrafe.
È seguita la presentazione di memorie illustrative a cura di entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -In primo luogo, deve essere esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla IOC, in ordine al difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del ricorrente, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della società cancellata.
1.1. -L’eccezione è infondata.
COGNOME NOME, nella evocata qualità di successore -quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della società cancellata -, era infatti pienamente legittimato ad impugnare in proprio la sentenza emessa dalla Corte territoriale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e vi aveva un concreto interesse.
Tanto perché risulta in atti: a ) che il ricorrente era stato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE fino al momento della cancellazione dal
registro delle imprese; b ) che MS è stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese il 17 novembre 2015, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, c.c. -ossia per il mancato deposito, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di esercizio in fase di liquidazione -, con atto del conservatore prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO dell’11 novembre 2015.
Sulla base di tali presupposti, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della società cancellata ha impugnato in sede di legittimità la pronuncia della Corte di merito, allo scopo di far valere un credito azionato dalla MS, in quanto in tesi non adeguatamente riconosciuto (sotto il profilo del quantum ) in sede giudiziaria, con il fine di conseguirne i relativi benefici economici, senza che siano emersi -o siano stati dedotti dalla IOC -atti o comportamenti, manifesti o impliciti, diretti a rappresentare la rinuncia o l’abdicazione al diritto di credito oggetto di causa (e segnatamente al credito per l’attività di intermediazione prestata nella fornitura di arredi per uffici in favore della TUO).
Sicché, per effetto dell’estinzione della società all’esito della cancellazione disposta d’ufficio intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso (come nella fattispecie) -non si determina anche l’estinzione della pretesa azionata, ma i diritti dalla medesima vantati, sia attivi che passivi, non liquidati nel bilancio finale di liquidazione, transitano nella titolarità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero dei soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non
volerne profittare (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13600 del 17/05/2023; Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020; Sez. 3, Ordinanza n. 28439 del 14/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020; Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013).
Ne discende che, in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese -avvenuta non già per un atto di volontà dei soci, bensì d’ufficio, quale conseguenza della mancata presentazione continuativa dei bilanci d’esercizio in fase di liquidazione -, non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso, tenuto conto che i soci succedono anche nel residuo attivo, fatta salva la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore a cura della parte che intenda farla valere, attraverso la dimostrazione dell’inequivoca volontà remissoria e della destinazione della dichiarazione ad uno specifico debitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7648 del 16/03/2023; Sez. 3, Sentenza n. 13534 del 18/05/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 6771 del 10/03/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 8582 del 06/04/2018).
Pertanto, nell’ipotesi di cancellazione d’ufficio di cui all’art. 2490, sesto comma, c.c., il mero omesso deposito del bilancio di esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi (quale causa della cancellazione disposta d’ufficio) non integra una presunzione di rinuncia al credito di cui la società è titolare;
né tale evenienza è qualificabile come negozio di remissione del credito, in assenza di un espresso atto di natura abdicativa.
2. -Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., la nullità della sentenza per difetto di motivazione nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241 e ss. c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito disposto la condanna al pagamento di euro 93.394,65, in accoglimento dell’interposto gravame incidentale, all’esito della sommatoria dei due importi rispettivamente di euro 58.831,92 e di euro 34.562,73, come indicati nella relazione peritale contabile espletata in primo grado, quale saldo delle reciproche fatture emesse dalle parti, secondo la diversa prospettazione delle società in lite, benché detti importi rappresentassero lo stesso dato, ossia il saldo attivo per IOC risultante della compensazione delle rispettive fatture e derivante dal parziale reciproco riconoscimento delle fatture della controparte, rilevato dalle contrapposte posizioni, come chiaramente esplicitato dal consulente tecnico d’ufficio.
Obietta, sul punto, l’istante che la pronuncia impugnata sarebbe connotata da una motivazione apparente e/o incomprensibile per la disposta addizione, con conseguente duplicazione dei risultati della medesima operazione di compensazione tra le reciproche fatture, come rappresentati nella relazione tecnica d’ufficio, con il conseguente accertamento di un doppio saldo creditore in favore di NOME, in effetti privo di qualsiasi
riscontro probatorio, proprio all’esito della espletata consulenza tecnica d’ufficio posta a fondamento della decisione.
E tanto perché tali importi avrebbero espresso soltanto la posizione delle parti in merito al saldo dovuto dall’appellante incidentale e non avrebbero potuto essere cumulati, come invece avvenuto attraverso la sommatoria di più importi indicati come alternativi, costituenti, non già due saldi autonomi e separati, bensì la diversa misura del saldo rispettivamente pretesa dalle parti.
3. -Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1241 e ss., 2697 e 2709 c.c., per avere la Corte territoriale accertato un credito complessivo di IOC pari ad euro 93.394,65, in misura superiore a quello indicato dal consulente tecnico d’ufficio in euro 58.831,92, quale saldo creditore preteso e riconosciuto da IOC per effetto delle compensazioni tra le rispettive fatture di dare/avere.
4. -Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1241 e ss., 2697 e 2709 c.c., sotto altro profilo, per non avere la Corte d’appello riconosciuto come provato il saldo preteso da NOME in euro 58.831,92, quale risultato della compensazione tra le fatture emesse da IOC nei confronti di MS e di quelle emesse da MS nei confronti di IOC, solo secondo la prospettazione e la documentazione contabile di IOC, mentre -secondo la
prospettazione della MS -tale saldo sarebbe ammontato ad euro 34.562,73.
Deduce l’istante che, alla stregua delle regole sull’onere probatorio e sull’efficacia delle scritture contabili contro e non a favore dell’imprenditore, nonché del principio di non contestazione, il saldo preteso da NOME, pari ad euro 58.831,92, sarebbe stato un dato inutilizzabile, in quanto non provato, mentre avrebbe dovuto semmai essere utilizzato il saldo che dalla consulenza tecnica d’ufficio sarebbe emerso, come riconosciuto da NOME, nella misura di euro 34.562,73.
5. -Con il quarto motivo il ricorrente rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, per avere la Corte del gravame mancato di considerare i documenti comprovanti le rispettive poste creditorie e, in particolare, le fatture di MS emesse nei confronti di IOC e il documento comune elaborato dalle parti, con la conseguente operazione di compensazione, che avrebbe dato origine a due diversi saldi, nella misura rispettivamente pretesa dalle parti, come indicato dal consulente tecnico d’ufficio.
Ad avviso dell’istante, tale omesso esame sarebbe stato decisivo, in quanto, ove fossero stati considerati i due diversi importi indicati dall’ausiliario tecnico del giudice i quali avevano dato origine all’operazione di compensazione delle rispettive fatture prodotte, in forza delle rispettive posizioni assunte dalle
parti -, sarebbe stata esclusa la possibilità di una sommatoria tra i due valori indicati, allo scopo di determinare il quantum dovuto da una società all’altra e, quindi, non si sarebbe proceduto all’addizione dei due importi.
6. -Il primo motivo è fondato.
La motivazione di cui alla pronuncia impugnata è, infatti, assolutamente contraddittoria e intrinsecamente incomprensibile, nella parte in cui -a fronte dell’indicazione alternativa dell’importo di cui la IOC sarebbe stata creditrice verso la MS, secondo le risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile (rispettivamente di euro 58.831,92 o di euro 34.562,73), come recepita dal testo della pronuncia -il giudice d’appello ha proceduto alla sommatoria di tali importi, al fine di determinare il credito di NOME nella misura di euro 93.394,65.
Al riguardo, secondo la relazione peritale, i cui passi significativi sono stati debitamente riportati nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, dall’esame delle scritture contabili allegate in giudizio dalle due società -e, quindi, in forza della diversa e contrapposta prospettazione delle società in lite -avrebbe potuto essere ricostruito alternativamente il seguente saldo creditorio: di euro 58.831,92, in base alla prospettazione contabile di IOC, o di euro 34.562,73, in base alla prospettazione contabile di NOME, giammai avendo l’ausiliario del giudice determinato tale credito alla luce della sommatoria di detti importi.
Piuttosto, il consulente tecnico d’ufficio aveva rimesso al giudicante la delibazione sulla determinazione di tale credito, compreso in una ‘forchetta’ tra euro 58.831,92 ed euro
34.562,73 (come sostenuto dalla stessa appellante incidentale nel corpo della comparsa di risposta, a pag. 30, ultimo capoverso).
Ne consegue che, senza specificarne la ratio decidendi , la Corte d’appello è pervenuta ad un’operazione di addizione del tutto avulsa dal contesto dell’indagine tecnica svolta, priva di fondamento logico-giuridico.
Siffatte argomentazioni non osservano il ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., traducendosi nel vizio di ‘motivazione apparente’, che si converte in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dà luogo a nullità della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
7. -Per effetto dell’accoglimento del primo motivo devono ritenersi assorbiti i rimanenti motivi, in quanto le relative censure sono collegate o dipendenti dalla statuizione sulla sommatoria dei menzionati importi.
8. -Passando ai motivi del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall’attrice NOME nel corso della prima udienza del 9 maggio 2007 in spregio al divieto di ius novorum , difettando il nesso di consequenzialità tra la domanda riconvenzionale proposta da detta attrice e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nella propria comparsa di risposta.
Sostiene la ricorrente incidentale che, difettando i requisiti della reconventio reconventionis , sulla scorta del collegamento meramente fattuale e occasionale tra le due pretese, l’attrice avrebbe avuto l’onere di proporre tale domanda già nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
8.1. -Il motivo è infondato.
Ora, risulta in atti: a ) che, con la citazione introduttiva del giudizio di prime cure notificata il 19/25 gennaio 2007, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il pagamento, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 90.531,00, quale compenso per l’attività asseritamente svolta di intermediazione in ordine alla fornitura di arredi per ufficio effettuata da RAGIONE_SOCIALE in favore di TUO tra il 2004 e il 2005; b ) che, con la comparsa di risposta depositata il 19 aprile 2007, la RAGIONE_SOCIALE, previa contestazione delle pretese avversarie, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 102.023,15, a titolo di corrispettivo per le forniture commerciali effettuate in favore della RAGIONE_SOCIALE negli anni 2002-2005; c ) che, quindi, all’udienza di prima comparizione e trattazione del 9 maggio 2007, la MS ha depositato memoria integrativa, contenente domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di NOME al pagamento, in suo favore, della somma di euro 53.563,13, a titolo di forniture rese in base alle fatture esibite nel periodo 20032007, ‘in dipendenza delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta’.
Sicché la domanda riconvenzionale, formulata da NOME nei termini di cui all’art. 183, quinto comma, c.p.c. vigente ratione temporis , è stata tempestivamente proposta quale conseguenza e
al fine di resistere alla domanda riconvenzionale svolta da RAGIONE_SOCIALE nella propria comparsa di costituzione.
Quest’ultima ha, infatti, avuto ad oggetto la richiesta di pagamento di una serie di fatture emesse all’esito di un rapporto intervenuto tra le parti IOC e MS diverso da quello azionato con l’atto di citazione, relativo alla fornitura degli arredi resa dalla IOC alla TUO con l’intermediazione di MS, sicché l’interesse a far valere l’ulteriore pretesa di ottenere il corrispettivo dovuto in forza di ulteriori rapporti commerciali intrattenuti tra la MS e la IOC si è originato proprio quale effetto della domanda riconvenzionale spiegata da NOME e non già sin dal momento dell’introduzione del giudizio.
In altri termini, ove la convenuta non avesse fatto valere la pretesa di pagamento del compenso per i rapporti commerciali intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima, a sua volta, non avrebbe introdotto in giudizio la richiesta di pagamento del compenso relativo ai medesimi rapporti commerciali prospettati con la riconvenzionale.
Attraverso la reconventio reconventionis , dunque, la MS ha replicato -in conformità al principio di preclusione o eventualità (ossia all’udienza di prima comparizione e trattazione) alla pretesa di NOME di ottenere un pagamento per i rapporti direttamente intrattenuti con NOME, senza alcun collegamento con la TUO, sicché, attraverso detta pretesa, è stata posta in essere un’attività processuale che non ricade nella vietata mutatio libelli ex adverso eccepita.
Tale pretesa presenta, pertanto, i requisiti della reconventio reconventionis , quale azione non autonoma, che può essere
introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016; Sez. 1, Sentenza n. 3639 del 13/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 27/07/1964).
Sotto l’aspetto sistematico, l’ammissibilità della reconventio reconventionis è giustificata dai principi di concentrazione, di economia processuale, di una migliore giustizia sostanziale, oltre che dall’esigenza garantire il simultaneus processus , avendo essa lo scopo di ‘risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022; Sez. U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018; Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015); così evitando la proliferazione dei processi e garantendo il diritto alla difesa rispetto alla nuova e più ampia pretesa della controparte.
9. -Con il secondo motivo la ricorrente incidentale adduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., per avere la Corte di merito, in accoglimento dell’appello principale spiegato da NOME, ritenuto che quest’ultima avesse diritto ad ottenere anche il pagamento dell’ulteriore somma (oltre ad euro 57.000,00) di euro 33.531,00, in tesi dovuta in relazione all’ampliamento della fornitura da euro 170.000,00 ad euro 270.000,00, direttamente concordato dalla IOC con la TUO, in forza del contratto del 30 luglio 2004, con il quale la IOC si sarebbe obbligata, in favore della MS, a corrispondere, a titolo di compenso per
l’intermediazione prestata nel rapporto IOC TUO, il 33,53% del prezzo della fornitura.
Precisa la ricorrente incidentale che, attraverso il menzionato contratto, la IOC non si sarebbe affatto obbligata a corrispondere alla MS, nella misura percentuale indicata, il corrispettivo conseguente ad ogni variante dell’ordine di TUO rispetto a quello originariamente fissato in euro 170.000,00.
Ad avviso della ricorrente incidentale, tale interpretazione si sarebbe posta in contrasto con il senso letterale delle parole utilizzate, con la comune intenzione delle parti e con il principio secondo cui, nel caso in cui il contenuto del contratto fosse rimasto oscuro, esso avrebbe dovuto leggersi nel senso meno gravoso per l’obbligato, se a titolo gratuito, e nel senso volto a realizzare l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se a titolo oneroso.
Rileva, ancora, la ricorrente incidentale che l’ulteriore fornitura resa in favore della TUO sarebbe stata il frutto di un nuovo ordine e non di una variante in aumento e, in ogni caso, quand’anche fosse stata una variante in aumento, dal testo negoziale non sarebbe emerso alcun impegno della IOC a corrispondere, sull’importo complessivo della fornitura, un compenso per l’intermediazione in favore della MS nella misura del 33,53%, senza che peraltro la MS avesse svolto alcuna trattativa in ordine all’ampliamento della fornitura.
Sicché il senso dell’espressione utilizzata, secondo cui ogni variante d’ordine avrebbe dovuto essere concertata con la MS, sarebbe stato limitato ad impedire che eventuali varianti d’ordine, sia qualitative sia quantitative, atte a comportare una riduzione
del corrispettivo che NOME si era impegnata a pagare, fossero unilateralmente disposte senza essere concordate con la MS.
9.1. -Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dalle risultanze in atti (come debitamente riportate nel controricorso con ricorso incidentale) emerge che, in forza della lettera contratto del 30 luglio 2004, la RAGIONE_SOCIALE si fosse impegnata, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a riconoscere l’importo di euro 57.000,00, a titolo di compenso per l’attività di intermediazione svolta nel rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, ai fini della fornitura, in favore di quest’ultima, degli arredi per ufficio, ‘spuntando’ un prezzo di euro 170.000,00, a fronte di quello minimale ritenuto congruo da IOC di euro 113.000,00, e tale da giustificare che l’esubero, nella misura indicata, fosse riconosciuto in favore della MS.
Nello stesso accordo del 30 luglio 2004 si stabiliva altresì che ogni variante d’ordine relativa al rapporto di fornitura tra IOC e TUO avrebbe dovuto essere ‘concertata’ con la MS.
Ebbene i canoni ermeneutici dedotti dalla ricorrente incidentale risultano violati, nella parte in cui la pronuncia impugnata ha ritenuto che le parti avessero concordato la misura del compenso per l’attività di intermediazione prestata nella percentuale del 33,53% della fornitura resa da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE, del che non vi è traccia, né nella lettera del contratto, né sulla scorta della lettura complessiva del negozio, tenuto conto del comportamento assunto dalle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto.
Sicché il riferimento alla concertazione delle varianti avrebbe potuto giustificare un aumento del compenso in relazione all’entità del contributo reso da MS verso la TUO, ai fini della
integrazione della fornitura per il prezzo stabilito, e quindi in ragione del fatto di aver ‘spuntato’ un prezzo più conveniente per la IOC anche sull’integrazione, e non già nella misura percentuale fissa del 33,53%, misura non contemplata nel contratto.
Dunque, la violazione di tale impegno di concertazione avrebbe al più potuto essere considerata per determinare un compenso aggiuntivo in via equitativa, tenuto conto delle conseguenze economiche dell’operazione considerata nel suo complesso (ossia rispetto al guadagno ricavato da IOC sull’ulteriore fornitura resa per euro 100.000,00) e non già per desumere, in via aprioristica, l’integrazione del compenso nella misura indicata dalla pronuncia.
10. -Con il terzo motivo la ricorrente incidentale censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in ordine all’obbligo di motivazione, per avere la Corte d’appello riconosciuto il compenso in favore di MS, nella misura indicata, senza che dal tenore della pronuncia fosse rinvenibile alcun passaggio argomentativo effettivo a supporto dell’affermazione secondo cui l’obbligo del pagamento anche di tale ulteriore importo, pari al 33,53% del valore integrativo dell’ordine effettuato da TUO, sarebbe derivato dal contratto del 30 luglio 2004.
10.1. -Il motivo è assorbito dall’accoglimento della precedente censura.
11. -Con il quarto motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 4 del d.lgs. n.
231/2002, per avere la Corte territoriale condannato la IOC al pagamento, in favore della MS, degli interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 30 luglio 2004, anziché dal momento in cui il credito era divenuto esigibile, ossia dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Aggiunge la ricorrente incidentale che, alla data del 30 luglio 2004, il credito di NOME non sarebbe stato affatto esigibile, e dunque non era ancora scaduto il termine per il pagamento, in quanto, secondo gli accordi intercorsi, il credito di NOME, nei confronti di NOME, sarebbe divenuto esigibile solo in un momento futuro, ossia dopo che la NOME avesse incassato da NOME la somma di euro 170.000,00.
Sicché le parti avrebbero inteso condizionare il pagamento all’incasso del corrispettivo, avvenuto solo nel mese di marzo 2006.
11.1. -La doglianza è fondata.
La pronuncia impugnata ha disposto la condanna al pagamento, a cura di RAGIONE_SOCIALE, in favore di NOME, degli ‘interessi moratori al tasso previsto dall’art. 5 del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 30 luglio 2004 al soddisfo’, senza tenere conto che, a tale data, non esisteva alcun credito esigibile di NOME (e quindi non poteva ritenersi ancora scaduto il termine per il pagamento).
Ed infatti, secondo gli accordi previsti dalla lettera contratto del 30 luglio 2004, il credito di MS sarebbe divenuto esigibile solo dalla data in cui la TUO avesse pagato a NOME la fornitura, come ammesso dallo stesso ricorrente principale.
Per l’effetto, gli interessi di mora nella misura indicata avrebbero dovuto decorrere dal momento della predeterminazione convenzionale dei termini per il pagamento, a sua volta condizionata al pagamento della fornitura da parte di TUO, e non già dalla stipulazione del contratto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 14911 del 31/05/2019).
12. -In definitiva, deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei restanti motivi, mentre -quanto al ricorso incidentale condizionato -vanno accolti il secondo e il quarto motivo, nei sensi di cui in motivazione, va rigettato il primo e assorbito il terzo.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i rimanenti motivi; accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa