Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3461 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3406/2024 R.G.
proposto da
COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale studio.EMAILpec.giuffreEMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente- avverso la sentenza n. 966 del 21/6/2023 della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni cagionati ad un suo fondo;
-instaurato il contraddittorio con la convenuta, il Tribunale di Chieti, con la sentenza n. 32 del 17/6/2019, dato atto del ripristino dello stato dei
luoghi avvenuto nel corso della causa, condannava la società al pagamento della somma di euro 814,69 (oltre a interessi) e disponeva la compensazione delle spese, ponendo il costo della consulenza tecnica d ‘ ufficio a carico di entrambe le parti in pari misura;
-sull ‘ impugnazione della decisione attinente alla regolazione dei costi di lite, proposta dalla stessa Gentile, la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, con la sentenza n. 966 del 21/6/2023, respingeva l ‘ appello e condannava l ‘ appellante alle spese del grado;
-per quanto qui ancora rileva, il giudice d ‘ appello rilevava che, «qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all ‘ entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi (secondo il discrezionale apprezzamento, ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi) i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un ‘ ipotesi di soccombenza reciproca … La deroga alla regola della soccombenza, dunque, è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. In conclusione. La Cassazione e la Corte costituzionale, facendo leva sulle gravi ed eccezionali ragioni e sulle peculiarità del caso concreto, ritengono legittima la compensazione delle spese di lite anche in caso di parte vittoriosa. Ovviamente ciò che necessita è una motivazione esauriente circa la sussistenza dei requisiti richiesti … Nel caso di specie, il giudice di primo grado scrive in sentenza: ‘… occorre dare atto che, in seguito all ‘ espletamento della consulenza, la convenuta non ha sollevato alcuna ulteriore obiezione alla richiesta risarcitoria dell ‘ attrice, ed inoltre si è impegnata agli interventi necessari per la risoluzione definitiva del problema; inoltre, dalle prove testimoniali (cfr. in particolare la
testimonianza del sig. COGNOME resa all ‘ udienza del 15/11/2017) è emerso che l ‘ attrice ha comunque ostacolato gli interventi di ripristino che la RAGIONE_SOCIALE doveva effettuare sulle condutture da cui erano derivati i danni lamentati, e tale comportamento costituisce una circostanza da tenere in considerazione ai fini della regolamentazione delle spese. Per quanto detto, quindi, sussistono i giusti motivi per la compensazione’. Si tratta di una motivazione, oltre che fondata nel merito, per quanto emerso dall ‘ istruttoria, logica e coerente in termini giustificativi della decisione presa sul punto.»;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su un ‘ unica censura;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
-con l’unico motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione delle norme sulla compensazione delle spese art. 92 c.p.c.», per avere la Corte d ‘ appello confermato la decisione del giudice di primo grado di compensare interamente i costi del giudizio; afferma la ricorrente che, dato che «l ‘art. 92 cc stabilisce … espressamente i casi nei quali il Giudicante possa disporre la compensazione delle spese, atteso che essa può esservi solo in caso di ‘soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni diri menti’», nel caso de quo «nessuna di tali circostanze, però, si è accertata nel corso del procedimento di primo grado» e il giudice «non ha neppure motivato tale statuizione, o meglio, ha fornito una mera motivazione apparente, poi ripresa dalla Corte d ‘ Appello, senza chiarire per quale delle ipotesi previste dall ‘ art. 92 cpc avesse scelto di compensare le spese»; inoltre, sostiene che il richiamo della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale è inappropriato perché non si specifica «quali sarebbero le gravi ed eccezionali ragioni che sono state ravvisate nel caso di specie»;
-la censura è inammissibile, nella parte in cui vorrebbe sottoporre alla Corte di legittimità l ‘ apprezzamento di fatto sulla sussistenza di condotte ‘negative’ della ricorrente, e infondata, nella parte in cui dà un ‘ interpretazione eccessivamente restrittiva dell ‘ art. 92, comma 2, c.p.c.;
-infatti, non è consentita in questa sede una nuova valutazione, squisitamente di merito, sulla sussistenza delle circostanze fattuali (sopra richiamate) in base alle quali è stata disposta la compensazione, nonché sul giudizio negativo formulato dai primi giudici in ordine alla condotta di ostacolo mantenuta dalla stessa Gentile;
-quanto all ‘ interpretazione dell ‘ art. 92 c.p.c., «il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste … in una verifica ‘in negativo’ in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di d ette spese’ in favore della parte vittoriosa.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021, Rv. 662213-01: nella motivazione si chiarisce che l ‘ art. 92, comma 2, c.p.c. -nella formulazione ratione temporis applicabile e, cioè, quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte Cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77 -«è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito» e che la Corte di legittimità «è chiamata a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano ‘non illogiche’ o ‘erronee’, e ciò, tra l ‘ altro, pure in conformità con l ‘avvenuta ‘riduzione al minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza») ;
-ad ogni buon conto, si osserva che la motivazione, sul punto, della sentenza impugnata deve ritenersi non illogica, né errata, nella parte in cui ha ritenuto di condividere le ragioni poste dal primo giudice a fondamento
della disposta compensazione delle spese di quel grado, in particolare nel valorizzare la fattiva collaborazione della convenuta attraverso un risarcimento in forma specifica e, di contro, gli ostacoli frapposti dalla stessa Gentile agli interventi di ripristino, circostanze a cui si è dato legittimamente rilievo, perché tra gli elementi idonei ad integrare le «altre gravi ed eccezionali ragioni«» si annoverano anche quelli «attinenti al comportamento processuale delle parti» (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 23059 del 26/09/2018, in motivazione); peraltro, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 66606301, richiamata anche dal giudice d ‘ appello, «l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda … non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c.»;
-in conclusione, il ricorso va respinto;
-al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie 15% ed accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,