Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
R.G.N. 2211/23
C.C. 1/10/2024
Vendita -Preliminare -Esecuzione in forma specifica -Compensazione con il credito per il compenso di appalto sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso e all’istanza ex art. 380 -bis , secondo comma, c.p.c. depositata l’8 maggio 2024, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 737/2022, pubblicata il 9 giugno 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.
FATTI DI CAUSA
- -Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 2011, la RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Pesaro, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fosse disposta l’esecuzione in forma specifica, in proprio favore, del preliminare di vendita concluso tra le parti il 16 gennaio 2007, avente ad oggetto un immobile con annesso posto auto, per un prezzo complessivo di euro 225.120,00, oltre IVA, con la contestuale condanna alla liberazione dei vincoli eventualmente gravanti sul cespite e al risarcimento dei danni cagionati.
In proposito, l’attrice esponeva che, con contratto sottoscritto il 16 gennaio 2007, la RAGIONE_SOCIALE aveva appaltato alla RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione delle opere di urbanizzazione riguardanti la lottizzazione per insediamenti residenziali di cui al permesso di costruire n. 390 del 9 novembre 2006, stabilendo, all’art. 8, che il 68% del corrispettivo maturato dalla società appaltatrice, in conformità dei SAL, sarebbe stato accantonato in conto caparra per l’acquisto di un appartamento in corso di costruzion e, con la previsione che, nel caso in cui, con il predetto accantonamento, non fosse stato possibile corrispondere l’intero prezzo di acquisto,
la differenza, fino al saldo del prezzo, sarebbe stata corrisposta mediante accollo di una quota del mutuo gravante sull’immobile.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale concludeva per l’inammissibilità o il rigetto delle domande avversarie, deducendo che la società appaltatrice e promissaria acquirente non aveva completato alcuni lavori indicati nel computo metrico iniziale. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte alla realizzazione delle anzidette opere incomplete e/o il riconoscimento del credito, oltre la somma di euro 30.000,00, quale importo corrisposto in eccedenza, se dovuto.
Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 559/2018, depositata il 21 maggio 2018, in parziale accoglimento delle domande attoree, disponeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della proprietà dell’appartamento ubicato nella palazzina B, primo INDIRIZZO, INDIRIZZO, con annesso posto auto, alla condizione della concessione del placet da parte della Banca, in virtù dell’accollo integrale ed esclusivo del mutuo gravante a carico della RAGIONE_SOCIALE (tenendo conto della somma contabilizzata da RAGIONE_SOCIALE e addebitata rispetto all’appalto eseguito per euro 197.617,26, trattenuta a titolo di caparra confirmatoria).
2. -Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2018, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) che
erroneamente il Tribunale aveva subordinato il trasferimento dell’immobile alla dichiarazione del consenso della Banca presso cui era stato previsto l’accollo di quota del mutuo; 2) che, in spregio al principio di distribuzione dell’onere probatorio, era stato negato il pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, in esito all’accantonamento, in conto caparra, del 68% del corrispettivo maturato per l’appalto eseguito; 3) che erroneamente non era stato riconosciuto un ulteriore credito, a causa del mancato pagamento, a cura dell’appaltante, di alcune fatture, nella misura del 32%, non contabilizzate in sede di consulenza tecnica d’ufficio.
Rimaneva contumace nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che il mancato pagamento del 32% più IVA delle fatture indicate era ininfluente, in quanto tali fatture erano state contestate dalla RAGIONE_SOCIALE, e soprattutto perché le puntuali modalità di pagamento del prezzo erano state convenute dalle parti mediante accantonamento del 68% dei SAL dell’appalto e, per il resto, ove necessario, mediante accollo del mutuo; b ) che, come stabilito dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, l’importo dei lavori eseguiti ammontava ad euro 290.613,62, cosicché l’accantonamento riferibile alla società attrice risultava definitivamente pari ad euro 197.617,26, non
essendo state completate alcune opere di urbanizzazione per un importo complessivo di euro 28.137,66; c ) che le opere di sbancamento effettuate, quali opere extra-contratto, ammontanti all’importo di euro 37.540,00, non erano state preventivate nel contratto di appalto, sicché dovevano essere saldate, in favore dell’impresa appaltatrice, con i normali mezzi di pagamento, non essendo possibile imputare il relativo importo, ovvero la misura del 68% di tale importo, al pagamento del prezzo dell’appartamento da trasferire.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio del 18 marzo 2024, depositata il 19 marzo 2024, accettata il 20 marzo 2024, comunicata il 20 marzo 2024, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.
Con atto depositato l’8 maggio 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha spiegato opposizione avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- -Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito
escluso che nel computo delle somme ulteriori di cui la RAGIONE_SOCIALE aveva beneficiato (e che avrebbero dovuto essere sottratte dal corrispettivo da versare ai fini del trasferimento del cespite) potesse essere incluso il 32% più IVA delle fatture nn. 7/2010, 55/2010 e 36/2011, per complessivi euro 30.359,20, oltre IVA.
1.1. -Il motivo è infondato.
Ora, la sentenza impugnata ha negato che lo scomputo di tale ulteriore importo potesse avvenire per le seguenti ragioni: a) le fatture indicate erano state contestate da RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva sostenuto che le opere riportate in tali fatture non fossero state realizzate; b) la contabilizzazione del consulente tecnico d’ufficio aveva quantificato l’importo dei lavori eseguiti nella misura di euro 290.613,62, sicché l’accantonamento riferibile alla società promissaria acquirente doveva essere limitato ad euro 197.617,26 (68%), avendo l’ausiliario del giudice precisato che non erano state completate alcune opere di urbanizzazione, per un importo complessivo di euro 28.137,66; c) le puntuali modalità di pagamento del prezzo dell’appartamento convenute tra le parti stabilivano che lo scomputo dovesse essere limitato al 68% dei SAL dell’appalto mentre, per il resto, il versamento sarebbe dovuto avvenire tramite accollo del mutuo; d) le opere di sbancamento effettuate, quali opere extra-contratto, ammontanti all’importo di euro 37.540,00, non avrebbero potuto essere preventivate nel contratto di appalto, sicché dovevano essere saldate, in favore dell’impresa appaltatrice, con i normali mezzi di pagamento.
Ne discende che alcuna violazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio è stata perpetrata.
Ebbene, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013).
Nella specie, nessuna inversione dell’onere probatorio è stata operata per addivenire al rigetto del gravame, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni giustificative del mancato computo dell’ulteriore somma invocata.
- -In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite poiché la controparte del soccombente è rimasta intimata.
Poiché, all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna della ricorrente soccombente al
pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somma che si liquida come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda