Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34883 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34883 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7223-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 98/2021 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 02/02/2021 R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
CC
NOME COGNOME, premesso di essere stato assunto con qualifica dirigenziale dalla RAGIONE_SOCIALE, presso cui aveva rivestito la carica di amministratore delegato dal 15.7.2015 al 1° luglio 2016, ha chiesto l’insinuazione nello stato passivo del fallimento della detta società dell ‘importo di euro 87.561, 52 a titolo di retribuzioni non percepite dal luglio 2018 fino ad aprile 2019 quale dirigente del settore commerciale.
Respinta l’istanza, il COGNOME ha proposto opposizione e, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, con decreto del 2.2.2021, in accoglimento della eccezione di compensazione proposta dal l’opposto , ritenuta ragione più liquida ai fini della decisione, ha rigettato la opposizione.
Il Tribunale, in sintesi, ha ritenuto che l’eccezione di compensazione, proposta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente al controcredito vantato in relazione alle retribuzioni da dirigente che il COGNOME aveva ricevuto nel periodo in cui era stato amministratore delegato, era fondata in quanto le prove articolate dall’opponente erano inidonee e insufficienti a dimostrare la compatibilità delle funzioni apicali di amministratore delegato con il regime di subordinazione e non sussistevano, dall’esame de lle risultanze istruttorie, i relativi presupposti per un suo riconoscimento; ne conseguiva che le somme percepite, quale lavoratore subordinato, non erano dovute e, quindi, essendo superiori al credito di cui si chiedeva l’insinuazione, questa andava respinta.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragione della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ, per avere erroneamente il Tribunale ritenuto fondata l’eccezione di compensazione legale in mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito.
Il motivo è infondato.
Invero esso è basato sul fatto che, nel caso di specie, il Tribunale abbia fatto riferimento all’istituto della compensazione legale lì dove, invece, ha operato, tra le due poste, una compensazione giudiziale della quale ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti della certezza e della pronta e facile determinazione del credito, considerando, inoltre, che l’accertamento della fondatezza della eccezione, come interpretata, rappresentava, poi, la ‘ragione più liquida’ ai fini della decisione, come in seguito ha precisato. Le doglianze, pertanto, non sono conferenti alla ratio decidendi adottata.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cpc, per avere il Tribunale posto a carico del RAGIONE_SOCIALE l’onere di provare la insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per il periodo in cui era stato anche amministratore delegato, la cui questione era stata posta a fondamento dell’eccezione di compensazione.
Anche questo motivo è infondato perché il Tribunale non ha deciso la tematica, ad esso sottesa, facendo applicazione delle regole in tema di ripartizione dell’onere della prova ma
valutando le risultanze istruttorie con un accertamento di fatto che, in quanto adeguatamente motivato, è insindacabile in questa sede.
È opportuno ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26739/2024).
Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 116 cpc, per non avere il Tribunale verificato in concreto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra le parti, considerando erroneamente determinante il fatto che lo statuto sociale conferiva ampi poteri decisionali, operativi e decisionali all’amministratore delegato incompatibili con la natura subordinata di un coesistente rapporto di lavoro.
Il motivo è inammissibile.
Invero, le censure articolate non si sostanziano in violazioni o in una falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una
rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.
E’ un principio ormai consolidato, quindi, quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
Nella fattispecie la Corte territoriale, con una adeguata e completa valutazione delle risultanze istruttorie, dopo avere precisato correttamente i requisiti per riconoscere la compatibilità tra la titolarità delle cariche sociali e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ha rilevato che, nel periodo dal 15.7.2015 all’1.7.2016, in cui il COGNOME era stato amministratore delegato e, quindi, organo apicale dell’impresa, sia da un punto di vista formale (norme statutarie) che sostanziale, avendo riguardo alle dimensioni dell’impresa (che contava trentotto dipendenti, il cui numero influiva sulle attività in concreto svolte dall’amministratore delegato), non si ravvisavano i presupposti per ritenere sussistente la natura subordinata di un rapporto di lavoro e
che, con il capitolato istruttorio proposto dal lavoratore, non era stata offerta alcuna dimostrazione di elementi capaci di differenziare le attività di prestatore d’opera del socio amministratore delegato all’interno dell’impresa da quelle di un dirigente commerciale.
Si verte in un chiaro accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità e le critiche del ricorrente, come detto, si incentrano unicamente sulle valutazioni di fatto compiute dal Tribunale e non su una erronea ricognizione, da parte del gravato provvedimento, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, con conseguente necessario problema interpretativo della stessa.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2025 La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME