SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 4743 2025 – N. R.G. 00014528 2024 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO
ha pronunciato ai sensi dell’art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, del Foro di Milano
-RICORRENTE-
contro
C.F.
)
-CONVENUTA CONTUMACE-
C.F.
C.F.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d’udienza ex art. 429 c.p.c. del giorno 6.11.2025, conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che ‘ ai fini dell’adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è
necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite ‘ (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 01: ‘ l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ‘).
§ 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio esponendo quanto segue: di essere proprietario delle seguenti unità abitative site nel Comune di Brescia, censite al Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue: a) unità abitativa censita al foglio 116, particella 337, subalterno 25, piano 2, sita a Brescia in INDIRIZZO, cat. A/2d), cl. 5, consistenza 1,5 vani; b) unità abitativa censita al foglio 116, particella 337, subalterno 21, piano 2, sita a Brescia in INDIRIZZO, cat. A/2d, cl. 4, consistenza 1,5 vani; che tali immobili erano stati concessi in locazione a RAGIONE_SOCIALE, posta in liquidazione nel 2010 e cancellata il 29.1.2023; che, nonostante la cessazione dei rapporti con la società, la socia convenuta era rimasta ad occupare gli immobili; che in data 30.7.2023 era stata chiesta formalmente la loro restituzione a mezzo raccomandata a.r., senza tuttavia alcun esito.
In conclusione, il ricorrente, qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale comodato precario, ha chiesto la condanna della controparte all’immediato rilascio degli immobili e al pagamento dell’indennità di occupazione .
La convenuta, pur a fronte della regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio, motivo per il quale è stata dichiarata contumace.
Il processo è stato istruito mediante l’assunzione di prove orali.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l’odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
§ 2. Così ricostruito l’ iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 La domanda avente a oggetto il rilascio degli immobili è fondata.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il creditore, sia che agisca per l’adempimento, che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento di controparte, essendo onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha dimostrato l’esistenza di un contratto di comodato precario verbale con la convenuta contumace.
I testimoni escussi, infatti, hanno confermato sia la stipula del contratto di locazione con RAGIONE_SOCIALE (circostanza evincibile anche dal fatto che la società aveva posto la propria sede proprio presso tale immobile – cfr. doc. 3 fasc. ric.), sia la circostanza che la convenuta ha continuato ad occupare i beni anche successivamente allo scioglimento della società (cfr. teste COGNOME: ‘ CAP. 1) confermo che gli immobili siti in Brescia, INDIRIZZO 54, sono stati dati in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE Conosco la circostanza poiché io sono stato l’amministratore della società finché è stata sciolta, nel dicembre 2010. Abbiamo pagato regolarmente l’affitto. Ritengo che la locazione sia durata dalla seconda metà degli anni ’90 sino al 2010. E’ durata una decina di anni o poco più ‘; teste ‘ CAP. 1) confermo che gli immobili siti in Brescia, INDIRIZZO, circa 15 anni fa sono stati dati in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE Credo sia durata una decina d’anni. Conosco la circostanza perché io avevo l’appartamento sotto sono ancora proprietario di questa unità immobiliare. CAP. 2) confermo che la sig.ra COGNOME NOME ha continuato ad occupare gli immobili anche dopo la cancellazione della società ‘; cfr. teste ‘ CAP. 1) confermo che gli immobili siti in Brescia, INDIRIZZO, sono stati dati in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_SOCIALE Il canone dell’appartamento lo pagavano al ricorrente a me pagavano il canone dell’ufficio Il rapporto con la società si è concluso circa 15 anni fa. CAP. 2) confermo che la sig.ra COGNOME NOME ha continuato ad occupare l’appartamento anche dopo la cancellazione della società ‘).
Ai sensi e per gli effetti dell’art . 1810 c.c. il contratto di comodato senza un termine stabilito (cd. precario) comporta l’obbligo del comodatario di restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato di averne chiesto la restituzione mediante inoltro di raccomandata a.r. (cfr. doc. 4 fasc. ric.), nonché attraverso l ‘ instaurazione della procedura di mediazione (cfr. docc. 1, 5 fasc. ric.).
Altrettanto dimostrato è il perdurare dell’occupazione da parte della convenuta, nonostante la volontà del comodante (cfr. testi ‘ CAP. 2) confermo che la sig.ra COGNOME NOME ha continuato ad occupare gli immobili anche dopo la cancellazione della società ‘; ‘ CAP. 2) confermo che la sig.ra COGNOME NOME ha continuato ad occupare l’appartamento anche dopo la cancellazione della società. Conosco la circostanza perché ho altri affittuari, sotto, che la vedono, abbiamo tentato di chiamarla ma non ci ha mai fatto entrare nell’appartamento, non siamo mai riusciti a fare un accordo con lei prendeva sempre scuse per non incontrarci’ ; teste ‘ CAP. 4) confermo che su incarico del ricorrente ho eseguito personalmente un sopralluogo in data 05/10/2024, era sabato, presso l’immobile posto INDIRIZZO, non siamo riusciti ad entrare nell’appartamento perché era chiuso abbiamo bussato più volte e la maniglia era chiusa a chiave; CAP. 5) siamo scesi nel cortile abbiamo chiesto ad una signora presente la quale ci ha riferito che l’immobile era occupato da una signora che vedeva poco. Io ho visto una finestra dell’appartamento con dei panni stesi e ho scattato delle fotografie . Non so chi fosse l’occupante che non potuto vedere. La signora con la quale ho parlato – una vicina che abitava al piano terra alla quale non ho chiesto come si chiamasse non si ricordava il nome dell’occupante ‘).
A fronte di tali circostanze nulla è stato dedotto in senso contrario dalla convenuta, che, anzi, ha scelto di rimanere contumace.
In conclusione, il perdurare dell’occupazione dell’immobile da parte di deve ritenersi illegittima, con conseguente diritto del ricorrente di ottenere il rilascio immediato dell’immobile da parte della convenuta.
2.2 Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda avente a oggetto l’indennità di occupazione senza titolo.
Infatti, non ha prodotto il testo del contratto di locazione a suo tempo stipulato con RAGIONE_SOCIALE, da cui evincere il canone a suo tempo pattuito. Neppure ha allegato alcunché in merito alla natura e consistenza di tali immobili. Motivo per il quale è assente qualsiasi parametro a cui eventualmente ancorare il risarcimento.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico di parte convenuta contumace.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara che occupa senza titolo i seguenti immobili di proprietà di parte ricorrente: a) unità abitativa censita al foglio 116, particella 337, subalterno 25, piano 2, sita a Brescia in INDIRIZZO, cat. A/2d), cl. 5, consistenza 1,5 vani; b) unità abitativa censita al foglio 116, particella 337, subalterno 21, piano 2, sita a Brescia in INDIRIZZO, cat. A/2d, cl. 4, consistenza 1,5 e, per l’effetto,
-dichiara tenuta e condanna al rilascio immediato a favore del ricorrente degli immobili per cui è causa, liberi da persone e cose a lei riferibili;
-rigetta la domanda di pagamento dell’indennità di occupazione avanzata da parte ricorrente;
-dichiara tenuta e condanna a rimborsare ad le spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 6 novembre 2025.
La presente sentenza, dopo la lettura, viene depositata dal AVV_NOTAIO in Cancelleria per la pubblicazione.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME