Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1124 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
Oggetto: comodato -risoluzione – effetti – locazione conclusa dal comodante -risoluzione ipso iure .
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 9502/22 proposto da:
-) COGNOMECOGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) NOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’ avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonché
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 5 ottobre 2021 n. 3580; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2015 NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il proprio padre NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo che:
-) con contratto del 2 luglio 2009 NOME COGNOME le aveva concesso in comodato senza fissazione di termine un immobile sito a INDIRIZZO;
-) il contratto di comodato accordava alla comodataria la facoltà di locare a terzi quomodolibet l’immobile, trattenendo il relativo canone;
-) il comodato venne stipulato da NOME COGNOME allo scopo di accordare alla figlia NOME COGNOME un reddito fondiario, che equilibrasse le elargizioni già compiute dal comodante in favore delle altre due figlie;
-) l’11 luglio 2009 l’immobile fu locato a NOME;
-) il 30 luglio 2013 NOME COGNOME manifestò la volontà di recedere dal contratto di comodato;
-) il 28 maggio 2015 l’immobile fu promess o in vendita da NOME COGNOME a NOME COGNOME, e venduto il successivo 15 settembre 2015.
Premessi questi fatti, l’attrice concluse chiedendo che il Tribunale:
-) dichiarasse inefficace il recesso di NOME COGNOME dal contratto di comodato, sul presupposto che il contratto stipulato tra padre e figlia costituisse ‘ un comodato senza determinazione di tempo, salvo l’art. 1811 c.c. ovvero una rendita atipica ex art. 1869 c.c. ‘ ;
-) dichiarasse inefficace rispetto ad essa attrice la vendita dell’immobile;
-) in subordine, accertasse che la vendita, da parte del comodante, dell’immobile concessole in comodato costituiva ‘ inadempimento del contratto di comodato ‘ e quindi un ‘ fatto illecito ex art. 2043 c.c.’ (in quanto aveva per effetto la cessazione della rendita che essa ritraeva dalla locazione dell’immobile ), e di conseguenza condannasse ambo i convenuti al risarcimento del danno.
3. NOME COGNOME si costitu ì e chiese:
accertarsi la legittimità del recesso dal contratto di comodato;
la condanna di NOME COGNOME e di NOME COGNOME al pagamento dei canoni di locazione maturati da luglio 2013 (data del recesso) all’agosto 2015 (data di trasferimento della proprietà immobiliare all’inquilino).
NOME COGNOME si costituì chiedendo accertarsi la ‘ risoluzione e/o annullamento e/o caducazione e/o sopravvenuta nullità ‘ del contratto di
locazione e la condanna di NOME COGNOME alla restituzione dei canoni a lei pagati da luglio 2013 ad agosto 2015.
Nelle more di questo giudizio NOME COGNOME chiese ed ottenne dal Tribunale di Torre Annunziata un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME.
Col ricorso monitorio NOME COGNOME chiese la condanna di NOME al pagamento dei canoni di locazione maturati da settembre 2015 a luglio 2016 (scilicet , dopo che NOME era divenuto proprietario, n.d.e. ).
NOME COGNOME propose opposizione al decreto ingiuntivo ed il giudizio fu riunito a quello proposto da NOME COGNOME nelle forme ordinarie.
Con sentenza 20 marzo 2018 n. 716 il Tribunale di Torre Annunziata ritenne che:
il contratto stipulato tra NOME COGNOME e NOME COGNOME fosse un comodato, non una rendita;
il recesso di NOME COGNOME fu legittimo per due ragioni: sia perché consentito dall’art. 1810 c.c., trattandosi di comodato senza fissazione di termine; sia perché consentito dall’art. 1809, secondo comma, c.c., sussistendo un ‘urgente e impreveduto bisogno’ del comodante, rappresentato da difficoltà economiche;
legittimamente NOME COGNOME aveva alienato l’immobile a NOME COGNOME;
lo scioglimento del comodato non aveva influito sul contratto di locazione, estintosi tuttavia per confusione allorché il conduttore acquistò la proprietà dell’immobile .
Rigettò di conseguenze tutte le domande attoree.
La sentenza fu appellata dalla soccombente.
Con sentenza 5 ottobre 2021 n. 3580 la Corte d’appello di Napoli rigettò il gravame.
La Corte d’appello ritenne che:
-) correttamente il Tribunale qualificò il contratto stipulato tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME come ‘comodato a tempo indeterminato’;
-) la circostanza che il contratto di comodato accordasse al comodatario la facoltà di locare l’immobile non escludeva né il diritto del comodante di recedere ad nutum , né il diritto del comodante di chiedere la restituzione per urgente ed impreveduto bisogno, bisogno la cui sopravvenienza no fu contestata da NOME COGNOME;
-) il contratto di locazione non venne meno per effetto del recesso di NOME COGNOME dal comodato, ma si estinse per confusione allorché il conduttore divenne proprietario dell’immobile;
-) la censura avverso il rigetto della domanda di condanna ex art. 2043 c.c. era ‘ inconferente sed apodittica’ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria 5 maggio 2025 n. 11807, pronunciata all’esito della camera di consiglio del l’ 11 marzo 2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, per consentire alla ricorrente di notificare il ricorso agli eredi di NOME COGNOME.
Il 3 luglio 2025 (e quindi nel rispetto del termine ex art. 371bis c.p.c.) la ricorrente ha depositato copia informatica (attestata conforme) del ricorso notificato a:
-) NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME;
-) NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME e quindi genero di NOME COGNOME ;
-) NOME COGNOME, figlia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, e quindi nipote ex filia di NOME COGNOME.
Nessuna delle suddette parti ha svolto difese nella presente sede.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. L’inammissibilità discende dal fatto che tutte le notifiche agli eredi di NOME COGNOME, eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non risultano corredate degli avvisi di ricevimento della raccomandata.
Ciò rende inammissibile il ricorso, come già stabilito da questa Corte in fattispecie analoghe, osservando che ‘in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. ‘ .
In tali ipotesi è onere del difensore del ricorrente domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 ( ex multis, Cass. Sez. 6, 12/07/2018, n. 18361).
Il Collegio osserva che, ove fosse stato possibile esaminare i motivi, la loro sorte sarebbe stata negativa.
Il primo motivo si sarebbe dovuto dire inammissibile per difetto di decisività.
Col primo motivo di ricorso, infatti, è denunciata la violazione degli artt. 1322, 1803 e 1809 c.c..
La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha qualificato come ‘precario’ il contratto da lei stipulato col padre.
Sostiene che quel contratto la fissazione d’un termine l’aveva: infatti, essendo stata accordata alla comodataria la facoltà di locare l’immobile a
terzi, ‘ la durata del comodato era fornita dal contratto di locazione dell’11.7.2009, del quale il comodato del 2.7.2009 era parte integrante ‘ .
La tesi della ricorrente è che dalla prevista facoltà del comodatario di locare l’immobile a terzi dovrebbe desumersi implicitamente la durata del comodato, pari a quella locazione.
2.1. Tale censura è inammissibile perché la Corte d’appello ha ritenuto legittimo il recesso del comodante in base a due diverse rationes decidendi :
sia sul presupposto che il comodato non prevedesse la fissazione d’un termine;
sia sul presupposto che, quand’anche l’avesse avuto, il comodatario poteva comunque recedere ex art. 1809, comma secondo, c.c., essendo sorto per lui un bisogno urgente ed imprevedibile, circostanza ritenuta ‘ non contestata dalla comodataria ‘ (p. 8, terzo capoverso, della sentenza d’appello).
La seconda di queste rationes decidendi non è stata impugnata, ed era di per sé idonea a sorreggere la decisione di rigetto.
Pertanto il primo motivo, quale che ne fosse la fondatezza, quand’anche accolto non avrebbe potuto travolgere la sentenza impugnata.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1253, 1599 e 1602 c.c..
La ricorrente, al di là di varie imprecisioni linguistiche (‘ il contratto di locazione era opponibile al contratto di vendita’ ), formula una tesi che si può così riassumere: quando NOME COGNOME vendette l’immobile a NOME COGNOME non venne meno l’obbligo di quest’ultimo di versare il canone a NOME COGNOME, in quanto ai sensi dell’art. 1599 c.c. emptio non tollit locatum .
2.1. Il secondo motivo sarebbe stato infondato nel merito.
U na volta ritenuta la legittimità del recesso ed il rientro dell’immobile nella disponibilità del comodante, cessa il diritto del comodatario alla percezione dei frutti civili rappresentati dal canone di locazione.
Infatti il rapporto locativo, in quanto discendente dalla legittimazione del comodatario come tale (quale titolare della facoltà di godimento), è di per sé risolutivamente condizionato al venir meno della permanenza della suddetta legittimazione.
Pertanto, sopravvenuto il recesso del comodante, il rapporto di locazione non poteva sopravvivere fra comodante e conduttore.
3. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1175, 1372, 1375, 1571, 1599, 2043 e 2059 c.c.; 303 e 392 c.p..
Il motivo è rivolto verso il capo di sentenza con cui è stata rigettata la domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 c.c..
4.1. Il motivo si sarebbe dovuto dire assorbito, giacché, in modo singolare, se ne è chiesto lo scrutinio sì in subordine, ma solo <>.
Comunque, il motivo si sarebbe dovuto dire inammissibile in quanto incoerente rispetto alla motivazione che sottende la sentenza d’appello.
Quest’ultima ha infatti ritenuto inammissibile per aspecificità l’analogo motivo d’appello, rivolto avverso il capo della sentenza di primo grado con cui fu rigettata la domanda di risarcimento del danno aquiliano.
La ricorrente, incurante di tale contenuto della sentenza d’appello si sofferma a discorrere del merito della sua domanda, ignorando il giudizio di inammissibilità.
In ogni caso la censura è anche infondata nel merito, dal momento che qui iure suo utitur neminem ledit ; che per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso si è formato giudicato sulla legittimità del recesso del comodante; e che una condotta legittima non può dar luogo a responsabilità aquiliana.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A. se dovuta, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)