SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6333 2025 – N. R.G. 00000265 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, riservata in decisione all’udienza del 4.6.2025, avente ad
OGGETTO: Comodato di immobile urbano
TRA
(partita i.v.a. , in persona del suo procuratore, società in persona del legale rappresentante, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO (c.f. , con il quale elett.te domicilia in INDIRIZZO, P. C.F.
Pec:
APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio, quale avente causa del fu coniuge deceduto il 29.12.2018, nonché quale amministratrice e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE (P. Iva ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti acclusa al presente atto, dall’AVV_NOTAIO (c.f. C.F. P.
C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in Barano d’Ischia (INDIRIZZO), alla
INDIRIZZO p.e.c.
APPELLATI
CONCLUSIONI :
Per l’appellante: come da note di trattazione scritta
Per l’appellata :
come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis cpc nella causa civile iscritta al n. 540/2018 R.G. , il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, parzialmente e non definitivamente pronunciando, e reietta ogni diversa domanda, deduzione, eccezione, ha condannato in persona del legale rappresentante p.t. ad eseguire, a sue esclusive cure e spese, presso l’immobile sito in Ischia, alla INDIRIZZO, individuato in catasto al Foglio 2, particella 914 (ex 167), la rimozione di tutti gli impianti e le installazioni descritti nel ‘verbale di consistenza del 20.04.2017’, nonché le opere di ripristino dello stato dei luoghi indicate nel mentovato verbale; ha disposto la conversione del rito ‘allo stato degli atti’ in quello ordinario; ha provveduto separatamente in ordine al prosieguo del giudizio.
Avverso tale pronuncia del 18.12.2020, con atto notificato il 18.01.2021,
ha proposto, con contestuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, appello, deducendo a sostegno cinque motivi di appello.
2.1 C on il primo motivo, l’appellante ha contestato che il giudice di prime cure abbia ritenuto gli odierni appellati, e il defunto legittimati a richiedere la rimozione degli impianti e il ripristino dello stato dei luoghi, poiché l’immobile è nella disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE
2.2 C on il secondo motivo, la parte appellante ha criticato l’errata valutazione del collegamento negoziale in quanto non è stata considerata l’unicità del rapporto contrattuale tra e gli appellati, dimostrata dalla stipula contestuale di scritture private (una onerosa e una di comodato) riferite alla medesima stazione radio base.
2.3 e 2.4 Con il terzo e quarto motivo, ha contestato l’ordinanza del Tribunale di Napoli nella parte in cui ha condannato a eseguire lavori di rimozione
degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi descritti nel verbale di consistenza del 20.04.2017.
L’appellante ha sostenuto che tali lavori dovrebbero riferirsi esclusivamente allo stato dei luoghi alla data del contratto di comodato del 17.07.2008, che ha novato e sostituito i precedenti contratti del 1997 e 2002.
Inoltre, il verbale del 2017 include interventi su porzioni di immobile non oggetto del contratto del 2008 e non pertinenti. Il ripristino dovrebbe limitarsi alla rimozione degli apparati e al ripristino della saletta ex lavatrici, senza considerare le opere descritte nel verbale del 2017.
2.5 L ‘appellante ha eccepito l’eccessiva onerosità della penale prevista nella scrittura privata del 2008 (€ 5.164,57 per giorno di ritardo), che snatura il carattere gratuito del comodato e risulta sproporzionata rispetto all’area concessa (7 mq). Ha sottolineato che
ha sempre manifestato la volontà di rimuovere gli impianti, ma è stata ostacolata dagli appellati, rendendo infondata la richiesta di pagamento della penale.
in proprio, quale avente causa del fu coniuge deceduto il 29.12.2018, nonché quale amministratrice e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE. si è costituita in giudizio
ed ha chiesto il rigetto dell’appello .
La Corte di Appello di Napoli -IV sezione ha rigettato l’istanza promossa dall’appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
Preliminarmente deve essere affermata, all’esito di verifica d’ufficio, la tempestività dell’appello. Al riguardo, dall’esame degli atti risulta che l’ordinanza veniva comunicata in data 18.12.2020; l’atto di appello è stato notificato in data 18.01.2021 . Ne deriva che il termine previsto dall’art. 702 quater c.p.c è stato osservato.
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di sinteticità e specificità.
L’appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l’assunto del primo giudice: l’appello proposto, difatti, consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo
grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure, nonché le modifiche richieste. D’altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, l’appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
In via preliminare, deve essere disattesa altresì l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. All’uopo la Corte osserva che l’atto di gravame è sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
8. Volgendo all’esame del merito dell’impugnazione, l’appello proposto da
(di seguito nominata per brevità) non è fondato e va disatteso per i seguenti motivi.
Con la prima doglianza, si è lamentata del fatto che, con l’ordinanza impugnata, il giudice di prime cure si è pronunciato sulla sola domanda di condanna alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi formulata dai ricorrenti, odierni appellati, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, disponendo per il prosieguo la conversione del rito in quello ordinario . In particolare, l’appellante ha evidenziato che detta pronuncia laddove statuisce su una singola domanda con relativa scissione di pronunce sulle domande formulate dai ricorrenti sarebbe contraria al principio che impone lo svolgimento del simultaneus processus e a quello che mira ad evitare contrasti di giudicato e, pertanto, ne ha chiesto la revoca.
Tale motivo di appello è inammissibile per i seguenti motivi.
Al riguardo, si osserva che, in tema di domande connesse, il provvedimento di riunione, e parimenti quello di separazione delle cause, basandosi su valutazioni di mera opportunità, rappresenta esercizio del potere discrezionale del giudicante e ha natura ordinatoria; pertanto, lo stesso non è suscettibile di impugnazione ed è insindacabile in Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/03/2018, n.8024; Cassazione civile sez. I, 30/09/2022, n. 28539).
Deriva da quanto innanzi che la decisione del primo giudice di separare la domanda di condanna alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi, in ordine alla quale si è pronunciato, dalla domanda di pagamento della penale, per la quale ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, costituisce espressione del potere ordinatorio spettante al giudice e, pertanto, incensurabile nel presente giudizio di appello. Stante quanto precede la doglianza in parola non può trovare accoglimento.
10. Con il secondo motivo di gravame, censura l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 18.12.2020 nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto i ricorrenti, odierni appellati, ed il defunto legittimati a richiedere la rimozione degli impianti ed installazioni realizzati dalla sull’immobile condotto in locazione dalla RAGIONE_SOCIALE (già ) ed al ripristino dello stato dei luoghi.
A parere dell’appellante, il giudice di primo grado ha omesso totalmente di considerare le difese ed eccezioni formulate nel precedente grado del giudizio sino con note conclusionali da parte dell’odierna appellante, la quale, sin dall’atto di costituzione in giudizio, ha evidenziato che, per la installazione della stazione radio base sull’RAGIONE_SOCIALE Le RAGIONE_SOCIALE, è stato instaurato ogni volta (anni 1997, 2002 e 2008) un rapporto unico con due scritture: l’una onerosa tra la appellante e l’appellata
(oggi RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME), l’altra di preteso comodato tra gli appellati, e (vale a dire tra le medesime persone fisiche) e
In particolare, n ell’ambito del precedente grado di giudizio, ha evidenziato espressamente che, a mezzo delle scritture private tra e la sottoscritte dal (benché quest’ultimo nella qualità di legale rappresentante della società nel 1997, nel 2002 e nel 2008, è stato precisato testualmente che: ‘Il concedente (n.d.r.:
, oggi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME) conduce in locazione il complesso alberghiero denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sito in Ischia (NA) alla INDIRIZZO, in forza di contratto di locazione stipulato con i proprietari sigg. e , registrato presso l’Ufficio del registro di Ischia in data 28/01/87 al n. II mod.76 vol.107,…..’.
In buona sostanza, l’appellante ha evidenziato di avere sempre eccepito che dalle dichiarazioni sopra riportate e provenienti dallo stesso ricorrente risulta certo e provato per tabulas che la detenzione e disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE era ed è detenuta dalla società (oggi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) e non già in capo alle persone fisiche.
Ha precisato che la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (già
è stata chiamata in causa dall’odierna appellante, anche ai fini dell’integrazione del contraddittorio, affinché venisse valutato l’intero rapporto contrattuale sotteso alla installazione della stazione radio base e vi partecipasse il soggetto legittimato alla disponibilità dell’immobile su cui insiste la stazione radio base sicché nulla avrebbe potuto/dovuto eccepire in primo grado a discapito di se stessa.
Ha rappresentato, infine, che la stipula delle richiamate scritture private, l’una onerosa e l’altra di preteso comodato, è stata prevista per evitare di stipulare un unico contratto di locazione che avrebbe avuto una disciplina più vincolante per la controparte che, tra l’altro non avrebbe potuto chiedere gli aumenti pretesi nel corso del rapporto intercorso, né avrebbe potuto chiedere sic et sempliciter la restituzione della porzione dell’immobile occupata dalla stazione radio basa per la quale percepiva lauto compenso.
Tale motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Con riferimento alla presente doglianza , occorre anzitutto precisare che l’eccezione sollevata dalla parte appellante nel giudizio di prime cure e reiterata nel presente grado, deve ritenersi riferita, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, al profilo della legittimazione attiva e non già a quello della titolarità dal lato attivo.
A tal fine, si osserva che la legittimazione ad causam è la condizione dell’azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia.
La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev’essere – in particolare – verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti.
Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un’eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è invece onere dell’attore, in base alla ripartizione fissata dall’articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l’esserne titolare (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n.15500). Nel caso in esame, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, i ricorrenti, nella qualità di proprietari esclusivi del compendio immobiliare sito in Ischia, alla INDIRIZZO, destinato ad esercizio di attività alberghiera, all’insegna ‘RAGIONE_SOCIALE‘, individuato in catasto al Foglio 2, particella 914 (ex 167) , hanno dedotto di aver stipulato con la parte appellante contratto di comodato « a titolo gratuito e precario, … porzione dell’area sottoscala del fabbricato di maggiore consistenza … per posizionare apposite apparecchiature su idonea piastra di ripartizione carichi », in data 1.12.1997, registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea il 22.12.1997, al n. NUMERO_DOCUMENTO, novato a mezzo successivo contratto del 17.7.2008, registrato all’Ufficio di Caserta dell’Agenzia delle Entrate il 9.9.2008, al n. NUMERO_DOCUMENTO ; che, con nota datata 24.8.2016, spedita con racc.ta a.r. il successivo 29.8.2016, hanno comunicato alla ‘ la « volontà di risolvere il predetto contratto a far data dal 30.09.2016 », intimando alla stessa di « provvedere nei termini contrattuali previsti alla rimozione degli impianti con la contestuale riconsegna dell’immobile e ripristino dello stato dei luoghi originario »; che, a seguito di accesso congiunto in loco , dei ricorrenti, nonché del rappresentante di ,
, e del ‘D.L.’ di detta società, ing. suggellato dal ‘ verbale di consistenza del 20.04.2017 ‘, sono state individuate « le lavorazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, così come previsto nel contratto all’art. 4 », descrivendo, in dettaglio, sia le apparecchiature ed impianti da rimuovere, che le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi.
Tanto premesso, hanno chiesto, tra l’altro, condannarsi ad eseguire, a sue esclusive cure e spese, presso l’immobile sito in Ischia, alla INDIRIZZO, destinato ad esercizio di attività alberghiera, all’insegna ‘RAGIONE_SOCIALE‘, individuato in catasto al Foglio 2, particella 914 (ex 167), la rimozione di tutti gli impianti e le installazioni descritti nel ‘verbale di consistenza del 20.04.2017’, nonché le opere di ripristino dello stato dei luoghi indicate nel mentovato verbale.
A fronte tale prospettazione, la ha contestato il diritto della , in proprio e nella qualità di erede del marito, di richiedere la rimozione degli impianti e delle
installazioni realizzati dall’appellante ed il ripristino dello stato dei luoghi, non avendo gli stessi la disponibilità dell’immobile per averlo locato in favore alla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
In altri termini , l’appellante ha eccepito che non sussiste la legittimazione attiva dell’appellata in quanto , dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta certo e provato per tabulas che la detenzione e disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE era ed è detenuta dalla società (oggi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
NOME) e non già in capo alle persone fisiche.
Tanto chiarito, la Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata dalla tenuto conto del fatto che è risultato, in quanto documentalmente provato e non contestato tra le parti del presente giudizio, che i ricorrenti hanno stipulato con la parte appellante contratto di comodato « a titolo gratuito e precario, … porzione dell’area sottoscala del fabbricato di maggiore consistenza … per posizionare apposite apparecchiature su idonea piastra di ripartizione carichi », in data 1.12.1997, novato a mezzo successivo contratto del 17.7.2008. Del pari, è risultato in quanto non contestato che, a seguito della stipula del detto contratto di comodato, è stato immesso dai comodanti nella detenzione della detta area del fabbricato per allocarvi le proprie apparecchiature.
Non vi è chi non veda, allora, che sussiste la legittimazione ad causam della parte appellata ad ottenere il provvedimento richiesto, essendo univocamente risultato che lo stesso è stato richiesto a titolo di inadempimento del contratto di comodato intercorso tra le parti del presente giudizio , a nulla rilevando che l’immobile de quo è stato locato in favore della società RAGIONE_SOCIALE.
Vale la pena, difatti, richiamare il principio a tenore del quale colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell’immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un’eccezione de iure-tertii , contestare la legittimazione dell’attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità (cfr. Cass. civ. Sez. III, 03/02/2004, n. 1940).
La presente censura non può, pertanto, trovare accoglimento.
11. Con il terzo motivo di gravame, è stata impugnata l’appellata ordinanza ex art. 702 bis del 18.12.2020 nella parte in cui il giudice di prime cure, in motivazione, ha disatteso l’eccepito collegamento negoziale tra le richiamate scritture private, l’una onerosa tra la appellante e (oggi RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE NOME), l’altra di preteso comodato tra e
(vale a dire tra le medesime persone fisiche) e la
In particolare, a parere di detta pronuncia si appalesa priva di pregio laddove il giudice di primo grado, nel rigettare detta eccezione, ha affermato che l’odierna appellante non ha dimostrato l’esistenza del richiamato collegamento negoziale, atteso che non ha considerato tutto quanto esposto, eccepito e provato da parte dell’odierna appellante in merito all’unicità del rapporto intercorso tra l’odierna appellante e gli appellati i quali hanno ogni volta ( 1997, 2002 e 2008) stipulato un rapporto unico con le due richiamate scritture (di cui una di preteso comodato -gratuito e altro a titolo oneroso per pretesa attività di propaganda).
Tale censura è inammissibile, essendo la pronunzia in oggetto stata resa dal giudice di prime cure incidenter tantum e non già con valore di giudicato. Difatti, al riguardo non vi è alcuna statuizione contenuta nel dispositivo. Né la parte appellante ha chiarito in che modo tale statuizione, contenuta nella sola parte motiva, abbia inciso sull’accoglimento della domanda di ripristino da parte del primo giudice oggetto dell’ordinanza impugnata .
Non va sottaciuto, in ogni caso, che la doglianza in esame appare altresì infondata, dovendo condividersi quanto affermato dal primo giudice.
Ed invero, da un attento esame delle pattuizioni racchiuse nei contratti (di comodato e di locazione), non si evince la esistenza di un collegamento negoziale giuridicamente rilevante tra i contratti in questione, essendo stati, anzitutto, stipulati, dal lato attivo, da soggetti giuridici diversi (dai coniugi nel primo caso; dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, nel secondo). Non vi è, inoltre, coincidenza oggettiva (la locazione ha ad oggetto una porzione dell’area sottoscala del fabbricato per complessivi mq 4, e successivamente della ex saletta lavatrici per complessivi mq 7, per la realizzazione di una stazione radio base, il comodato l’apposizione all’interno del complesso alberghiero di tre pannelli pubblicitari) ed i relativi articolati risultano eterogenei ed incompatibili rispetto all’ipotetico scopo comune asseritamente perseguito, a partire da quello inerente il profilo temporale: nel caso del comodato gratuito, ne è stata convenuta la natura precaria e, quindi, la possibilità che i relativi effetti si esaurissero in qualsiasi momento, a semplice
richiesta dei comodanti ( ad nutum ); nel caso del secondo rapporto, invece, i contraenti hanno previsto una determinata e prolungata durata (ben nove anni).
12. Con il quarto motivo di gravame, ha censurato l’appellata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. laddove avrebbe omesso di motivare specificamente le ragioni per le quali la pretesa attività di rimozione delle installazioni e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi dovrebbe essere eseguita così come descritta nel verbale di consistenza del 20.04.2017, quest’ultimo richiamato dall’appellata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. solo in dispositivo.
Ha evidenziato che la predetta decisione si appalesa altresì del tutto erronea ed illegittima in quanto, in ogni caso l’attività di rimozione degli impianti e le opere di ripristino dello stato dei luoghi avrebbero potuto riferirsi solo ed esclusivamente allo stato dei luoghi così com’era alla data del 17.07.2008.
In particolare, ha rappresentato che, nel predetto verbale, non si tiene conto che la scrittura privata del 1997 di preteso comodato (ad oggetto la porzione del sottoscala) era stata annullata e sostituita dalla scrittura privata del 2002 (ad oggetto l’ex saletta lavatrici dove veniva realizzato l’impianto), che a sua volta era stata annullata e sostituita dalla scrittura privata del 2008; che pertanto alla data di stipula della scrittura privata del comodato del 17.07.2008, in forza del quale i ricorrenti hanno formulato la domanda di rimozione e ripristino oltre che di condanna alla penale fissata nella detta scrittura, l’impianto di telecomunicazione era già esistente e che, quindi il ripristino doveva essere riferito allo stato esistente alla data del 17.07.2008.
Anche tale censura non può trovare accoglimento.
Ed invero, il giudice di prime cure ha accolto la domanda proposta dagli odierni appellati sulla scorta di due elementi: ‘ sulla dichiarazione di recesso dal rapporto (del 29.8.2016, con la quale i comodanti hanno comunicato a ‘ la « volontà di risolvere il predetto contratto a far data dal 30.09.2016 », intimandole di « provvedere nei termini contrattuali previsti alla rimozione degli impianti con la contestuale riconsegna dell’immobile e ripristino dello stato dei luoghi originario »; Dall’altro, dal tenore inequivoco dell’art. 4) del contratto de quo ‘ .
Tale motivazione merita condivisione alla luce delle seguenti considerazioni.
Il citato art. 4 del contratto intercorso tra le parti del presente giudizio recita testualmente: ‘ Il contratto non avrà determinazione di durata, ma la comodataria sarà tenuta a rimuovere il sistema radiante (antenna) disattivando l’impianto entro il termine di giorni 20 (venti) dalla richiesta fatta dai comandanti, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni le apparecchiature di contenitori installati nella nuova sala apparati, nonché i relativi cavi, ripristinando, comunque, la situazione originaria ‘ (cfr. documento n. 2 nella produzione di primo grado di parte appellata).
A seguito, quindi, del recesso dal contratto manifestato dalla RAGIONE_SOCIALE in data 29/08/2016, parte appellante, in persona del rappresentante e del ‘ , ing. e parte appellata, in esecuzione della detta clausola contenuta nell’art.
4, hanno compiuto un accesso congiunto in loco , suggellato dal ‘ verbale di consistenza del 20.04.2017 ‘, in cui hanno individuato « le lavorazioni necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi, così come previsto nel contratto all’art. 4 », descrivendo, in dettaglio, sia le apparecchiature ed impianti da rimuovere, che le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. documento n. 6 nella produzione di primo grado di parte appellata).
A fronte tale obiettiva risultanza formatasi nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, non occorreva effettuare alcun ulteriore accertamento circa lo stato dei luoghi anteriore la stipula del contratto del 2008, avendo le parti congiuntamente individuato gli interventi di competenza della in ossequio a quanto stabilito nel contratto.
La circostanza, dunque, che il contratto del 2008 abbia sostituito il precedente rapporto, non esclude l’obbligo della comodataria di ripristinare lo stato dei luoghi dalla stessa modificato, ai sensi dell’art. 1803 c.c., dovendo restituire la cosa nello stesso stato in cui l’ha ricevuta.
13. A mezzo le ultime due doglianze, ha osservato che l’ordinanza impugnata sarebbe errata ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto implicitamente fondata la richiesta di pagamento della richiamata penale omettendone qualsivoglia motivazione. In particolare, l’appellante ha eccepito espressamente la nullità ed illegittimità della predetta clausola penale inserita nella richiamata scrittura privata di comodato, evidenziando espressamente l’eccessiva onerosità della penale prevista all’art. 4 della scrittura privata di comodato posta a fondamento della pretesa azionata dai ricorrenti, odierni appellati.
Sotto altro profilo, ha rappresentato che alcuna pronuncia è stata altresì resa da parte del giudice di primo grado in relazione alla eccepita illegittimità ed infondatezza dell’avversa pretesa di pagamento della richiamata penale, atteso che nel caso di specie, difetta del presupposto dell’inadempimento da parte dell’obbligato.
Più in dettaglio, ha rappresentato di avere più volte manifestato la propria volontà alla rimozione della stazione radio base dalla predetta struttura alberghiera. A tal
riguardo, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché dall’incontro del 30/06/2017 tenutosi presso la struttura alberghiera, richiamato altresì dai ricorrenti, odierni appellati, emergerebbe chiaramente che la si è prontamente mostrata disponibile al compimento delle operazioni di rimozione dell’impianto radiante.
Anche tali doglianze sono infondate.
In particolare, la prima deduzione svolta da si appalesa erronea in diritto tenuto conto del fatto che una eventuale eccessiva onerosità della clausola penale non conduce alla nullità e/o illegittimità della stessa, ma ad una sua riconduzione ad equità della clausola ex art. 1384 c.c., come peraltro statuito dal giudice di prime cure.
Il Tribunale, difatti, ha accolto l’eccezione di eccessiva onerosità della clausola penale pattuita sollevata dalla parte appellante, rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione di una giusta indennità.
Quanto alla mancata prova dell’inadempimento di basti osservare che è pur vero che la stessa ha manifestato l’intento di volere compiere le operazioni di rimozione dell’impianto radiante effettuando un accesso congiunto di cui al ‘ verbale di consistenza del 20.04.2017 ‘ ; tuttavia, è anche vero che, a seguito tale accesso, la parte appellante non ha materialmente provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi senza addurre alcuna motivazione.
Né ha allegato specifici comportamenti ostruzionistici eventualmente messi in atto da parte dell’appellata che avrebbero impedito alla appellante di dare esecuzione al verbale di consistenza del 20/04/2017.
In definitiva l’appello proposto da non può trovare accoglimento.
La totale soccombenza dell’appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, valori medi, aumento per la difesa di più parti).
15.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l’appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
la Corte di Appello di Napoli II sezione civile, definitivamente pronunciando sull’ appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l’ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, così provvede:
Rigetta l’appello;
2)
condanna a pagare in favore di in proprio e quale legale rappresentante della società le spese del presente grado che si liquidano in € 7.551,70 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge , con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario;
dà atto che è tenuta a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME