Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
COMODATO IMMOBILE PER USO FAMILIARE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7701/2020 R.G. proposto da
COGNOME NOME E COGNOME NOME , AVV_NOTAIO i propri rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’ NOME COGNOME, con domicilio telematico all’indirizzo PEC de difensori
-ricorrenti –
contro
COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo EMAIL de l proprio difensore
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5871/2019 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il giorno 19 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME domandarono giudizialmente la risoluzione del contratto di comodato avente ad oggetto un immobile sito in Terzigno stipulato con NOME COGNOME nonché la condanna di quest’ultima al rilascio del cespite.
All’esito del giudizio di prime cure celebrato, a seguito di ordinanza di mutamento del rito, ai sensi dell’art. 447 -bis cod. proc. civ. -l’adito Tribunale di Nola, ritenuta non dimostrata la destinazione ad uso familiare dell’immobile, accolse la domanda e condannò la parte resistente al rilascio del bene.
La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto da NOME COGNOME, rigettando le domande degli originari istanti.
Ricorrono uno actu per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 245 e 342 cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360, primo comma, num. 3-4, del codice di rito.
Parte ricorrente contesta l’ammissione della prova testimoniale richiesta dall’appellante e disposta dalla Corte d’appello: sostiene che siffatta istanza istruttoria, rigettata con ordinanza resa nel corso del giudizio di primo grado, non era stata dalla (in quel grado) resistente reiterata in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado e nemmeno « compiutamente riproposta » nell’avverso atto di appello, contenente un generico richiamo agli scritti precedenti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In forza dei princìpi generali regolanti il processo, il provvedimento di ammissione di una prova testimoniale in difetto di una rituale istanza
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
(categoria ampia, comprensiva delle specifiche anomalie prospettate dal ricorrente) è inficiato da nullità relativa, per essere ogni limite di ammissibilità della prova testimoniale posto nell’interesse delle parti, non di un interesse trascendente rispetto ad esse: da ciò derivando l’onere per la parte interessata della tempestiva eccezione del vizio, nei termini prefissati dall’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ..
In applicazione di detta regula iuris , nel caso in scrutinio, la parte qui ricorrente avrebbe dovuto precisare come e quando si fosse doluta del provvedimento di ammissione della prova testimoniale ad opera della Corte d’appello, alcuna insorgenza di questione sull’argomento nemmeno evincendosi dalla sentenza qui impugnata.
In difetto dell’allegazione di una eccezione del genere (e, a fortiori, della tempestività e ritualità della stessa) in grado di appello, resta inesorabilmente preclusa la deduzione della (supposta) erroneità del provvedimento ammissivo in sede di impugnazione di legittimità.
1.2. Soltanto per completezza argomentativa, anche il rilievo concernente la pretesa genericità dell’atto di appello in punto di istanze istruttorie si appalesa inammissibile, stavolta per inosservanza del requisito della adeguata esposizione del fatto processuale.
Parte ricorrente, infatti, in violazione del principio di specificità (sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ.) che informa il giudizio per cassazione, ha omesso di riportare in ricorso – seppur nei tratti essenziali e nei passaggi d’interesse -il contenuto dell’atto di appello ex adverso interposto, onde consentire a questa Corte di poter apprezzare la contestazione di genericità formulata: a tal fine non può ritenersi adeguato o sufficiente il mero ed indistinto rinvio all ‘atto di appello, risolvendosi una tecnica redazionale di tal fatta in un inammissibile mandato a questa Corte di ricercare quanto in tale atto corrisponde all’oggetto della doglianza.
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 -4, del codice di rito.
Assume, breviter, parte impugnante come la controparte avesse in prime cure negato in radice l’esistenza di un comodato (sostenendo una presunta donazione dell’immobile), soltanto in grado di appello e « al fine di recuperare le prove orali ritenute (giustamente) inammissibili ed irrilevanti dal Tribunale » introducendo una « serie di allegazioni del tutto nuove e mai articolate nel processo di primo grado, in aperta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. », in particolar modo deducendo « la concessione dell’appartamento per l’ utilizzo da parte della figlia e della sua famiglia ».
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello « là dove ha ritenuto di ammettere capi di prova articolati in primo grado dalla COGNOME in via strumentale ad una domanda di accertamento di donazione e ‘riciclati’ dalla appellante come asseritamente strumentali a provare la destinazione ad uso familiare del comodato » ha violato gli artt. 115 e 116 del codice di rito, il principio della disponibilità delle prove, il criterio di riparto dell’onere della prova.
2.1. Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
Con univoca nettezza, all’esame nel merito delle questioni dibattute la sentenza impugnata premette che « la qualificazione del rapporto quale comodato di casa familiare operato dal Tribunale, in luogo di quella erroneamente individuata dalla resistente di donazione verbale di immobile, non è stata contestata in appello da alcuna delle parti e, dunque, è coperta da giudicato interno ».
L’esistenza o meno della destinazione a scopi familiari del comodato ha rappresentato secondo la Corte d’appello – oggetto del contendere per effetto della sussunzione sub specie iuris della concreta vicenda fattuale operata dal giudice di prima istanza e non impugnata, tale da
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
integrare un giudicato interno: e rispetto a questa argomentazione (ed in particolare, all’avvenuta formazione della res iudicata sul punto) non rivolge considerazione critica il ricorrente, sicché del tutto ultroneo risulta discorrere di « allegazioni nuove » in appello.
D’altro canto – lo si osserva soltanto per completezza espositiva -dagli stessi stralci degli atti difensivi riportati in ricorso traspare in tutta evidenza come la (in origine) resistente abbia, sin dall’inizio, dedotto di aver sopportato spese di ristrutturazione del cespite « per potervi andare ad abitare con la sua famiglia », così concretando l’attività di rappresentare la vicenda da regolare (« da mihi factum ») che attiva il potere-dovere del giudice di individuare la norma giuridica applicabile, previa sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (« dabo tibi ius »).
2.2. Impropria e non pertinente rispetto al contenuto del motivo (anche per questa ragione, dunque, inammissibile) è la evocazione delle disposizioni asseritamente inosservate.
Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);
-) dell’ art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass.,
Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892);
-) dell ‘ art. 2697 cod. civ. soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
Fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto alla doglianza articolata da parte ricorrente.
Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1809, secondo comma, 2697, 2727 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 -4, cod. proc. civ..
Si sostiene l’assenza di un vincolo di destinazione sull’immobile concesso in godimento, requisito indefettibile per la configurabilità del comodato per esigenze familiari: vincolo non inferibile né dalla prova testimoniale assunta né dagli indici presuntivi considerati dal giudice territoriale, privi dei connotati di gravità, precisione e concludenza.
3.1. Il motivo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
3.1.1. In primo luogo, nella parte in cui censura il modo in cui il giudice del merito ha valutato la prova testimoniale assunta e ne sollecita a questa Corte un riesame ed un differente apprezzamento.
Ma, come è noto, è sottratta al sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, siccome attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento, attività che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
(innumerevoli gli arresti su questo principio, frutto di un pluridecennale orientamento di legittimità: si segnalano Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 21/11/2019, n. 30315; Cass. 17/01/2019, n. 1229, fino a risalire a Cass. 22/06/1963, n. 1674, tra le prime ad affermare che « la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione »).
3.1.2. In secondo luogo, nella parte in cui prospetta un erroneo governo degli elementi indiziari a valenza presuntiva.
A giustificare la accertata destinazione del bene concesso in comodato alla soddisfazione di esigenze familiari del comodatario, la Corte d’appello ha ritenuto la concludenza delle circostanze – provate dalla deposizione testimoniale assunta -della effettuazione, nell’anno 1995, di lavori di straordinaria manutenzione dell’appartamento, a cura e spese del comodatario, pochi mesi dopo la celebrazione (nel maggio 1995) del suo matrimonio, il trasferimento del nucleo familiare così costituito nell’appartamento all’ultimazione dei lavori (avvenuta prima delle festività natalizie dell’anno 1995), l’occupazione protratta per un lunghissimo periodo di tempo ed ancora in corso all’epoca (aprile 2015) di proposizione della domanda giudiziale di risoluzione.
A fronte di questa trama argomentativa, risultato della valutazione complessiva e logicamente coordinata delle emergenze indiziarie acquisite in giudizio, è del tutto generica la doglianza in esame la quale, al fondo, si risolve in una apodittica negazione della idoneità asseverativa degli indici presuntivi considerati dal giudice territoriale.
E tanto senza nemmeno considerare che la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, la scelta dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge rappresentano
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
apprezzamenti di fatto, riservati al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità soltanto per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., anomalie nella specie nemmeno ado mbrate dall’impugnante (per gli illustrati princìpi in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione diffusamente ai §§ 4. e seguenti; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
4. Il quarto mezzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 cod. civ. e degli art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 -4, cod. proc. civ., contesta l’utilizzo ad opera della Corte d’appello, a fini di prova dell’esistenza di un comodato di casa familiare, della missiva del 2 agosto 2004, in quanto documento prodotto in primo grado dagli attori (poi appellati e qui ricorrenti) e non invocato, quale elemento presuntivo, dalla resistente (poi appellante e qui controricorrente).
4.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Sotto il primo profilo, valgano le notazioni già espresse in ordine alla censurabilità in cassazione della valutazione discrezionale del giudice di merito sulle prove presuntive; a ciò si aggiunga che il motivo attinge criticamente la vis presuntiva di uno dei fatti indizianti valutati dal giudice di merito, ma considerato singulatim e non nelle sue sinergiche interferenze con le altre circostanze, in quanto tale (cioè a dire, individualmente valutato) privo di decisività.
Quanto al secondo aspetto, basti richiamare il principio, fondante il sistema processuale, della acquisizione (o non dispersione) della prova, in forza del quale la rituale acquisizione di un mezzo istruttorio rende lo stesso fonte di conoscenza per il giudice e ne consente ad opera di
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
quest’ultimo l’utilizzo ai fini della formazione del proprio convincimento, restando irrilevanti le modalità con cui il mezzo sia stato veicolato nel compendio istruttorio, su istanza o per attività della parte interessata, della controparte o a seguito di iniziativa officiosa (su tale principio, cfr., da ultimo, tra tutte, Cass., Sez. U, 16/02/2023, n. 4835).
Il ricorso è in definitiva rigettato.
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.800 per compensi professionali, oltre alle pese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 7701/2020 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO