Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2013 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 22922/2020 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai cui indirizzi di posta elettronica certificata dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche del giudizio:
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME e NOME COGNOME convennero NOME COGNOME davanti al Tribunale di Sciacca, esponendo di essere divenute proprietarie, quali eredi testamentarie della originaria comodante, di un immobile sito in Santa Margherita di Belice, di aver concesso detto immobile in uso gratuito temporaneo per esclusive ragioni di parentela alla COGNOME, di aver richiesto invano la restituzione e di voler agire pertanto, per ottenere, previo accertamento della occupazione sine titulo, la condanna della convenuta all’immediato rilascio del bene e al risarcimento dei danni patiti sotto forma di lucro cessante quale mancato guadagno proveniente dal bene, commisurato alla mancata percezione dei frutti civili a decorrere dalla data della richiesta di restituzione nonché al pagamento di una somma per lavori di ristrutturazione necessari a causa dell’inadempimento, da parte della comodataria, all’obbligazione di conservare e mantenere con diligenza la cosa ricevuta in comodato;
la COGNOME si costituì in giudizio contestando il difetto di legittimazione attiva delle attrici in quanto non proprietarie dell’immobile e prive della disponibilità materiale del medesimo perché potesse essere ceduto a terzi in comodato; dedusse di essere titolare di un diritto personale di godimento sullo stesso immobile concessole da NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME sulla base di un diverso contratto di comodato che aveva fissato la durata in 20 anni e chiese il rigetto;
esperita una consulenza tecnica d’ufficio , il Tribunale adito, ritenuto che le attrici avessero dimostrato il proprio diritto alla
restituzione dell’immobile a mezzo di testamento olografo, di una visura catastale e della lettera di restituzione, ritenne che, trattandosi di comodato precario, le proprietarie avevano diritto ad esercitare il recesso ai sensi dell’art. 1810 c.c., dunque condannò la convenuta alla restituzione del bene e al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva;
a seguito di appello della COGNOME e di costituzione nel giudizio delle COGNOME, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata in data 13/2/2020, ha accolto il gravame e per l’effetto rigettato le domande originarie ritenendo che, in disparte dalle questioni riguardanti la prova del loro diritto di proprietà sull’immobile oggetto della domanda, mancava del tutto la prova che fossero state le appellate a consegnare l’immobile alla COGNOME a fronte del titolo di detenzione prodotto in giudizio dalla originaria convenuta;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi;
resiste NOME COGNOME COGNOME controricorso;
il ricorso è assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
le ricorrenti hanno depositato memoria;
AVV_NOTAIOiderato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione degli artt. 1803, 1810, 1811 e 2697 c.c. -le ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello ha ritenuto presupposto imprescindibile della domanda di restituzione l’avvenuta consegna dell’immobile al comodatario da parte di chi agisce per la riconsegna;
con il secondo motivo -omesso esame di fatti decisivi e conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1350, 2721, 2727, 2729 e 2697 c.c. -lamentano che la corte del gravame ha
omesso di considerare la sussistenza del rapporto di comodato precario verbale intercorso tra la dante causa NOME COGNOME e la COGNOME, che il rapporto era proseguito con esse ricorrenti, divenute proprietarie a seguito di testamento olografo, che non vi era stata una materiale traditio dell’immobile al momento dell’acquisto della proprietà da parte delle COGNOME in quanto il medesimo era già nella disponibilità della comodataria ad uso di studio dentistico;
con il terzo motivo di ricorso -ex art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -le ricorrenti lamentano che la impugnata sentenza ha ignorato le risultanze della CTU;
i motivi sono da trattare congiuntamente per ragioni di connessione e sono fondati. In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Cass., 2, n. 25887 del 16/10/2018; Cass., 3, n. 14474 del 24/5/2023); alla luce di tale princ ipio di diritto, in base al quale, subentrando l’erede al comodante, non ha rilevanza giuridica che il subentrante abbia consegnato l’immobile al comodatario, acquistano decisività i fatti storici, il cui esame è stato omesso dal giudice del merito, ed in relazione ai quali risulta assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cpc, e cioè: a) la morte dell’originaria comodante; b) l’acquisto per eredità testamentaria in favore delle ricorrenti; c) l’identificazione dell’immobile oggetto della domanda p roposta dalle ricorrenti e di quello oggetto del titolo opposto dalla convenuta sulla base di quanto risultante dalla CTU;
con il quarto motivo di ricorso -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2724 c.c. e 116, 214 c.p.c. – le ricorrenti lamentano che sia stato considerato principio di prova del contratto di comodato, derivante da scrittura privata, nonché piena prova, un atto proveniente da terzi estranei alla lite;
il motivo è inammissibile: la censura non coglie la ratio decidendi perché il titolo di detenzione opposto dalla convenuta non è stato qualificato scrittura privata opponibile all’attrice, né tanto meno scrittura avente efficacia di piena prova, ma è stato considerato come argomento difensivo, e dunque circostanza indiziaria, opposta dalla convenuta in sede di contestazione della domanda, la quale è stata poi rigettata perché, sulla base di tale contestazione specifica, è rimasta sfornita di prova sotto il profilo dell ‘a vvenuta consegna da parte delle attrici;
con il quinto motivo -omesso esame di fatti decisivi mancato assolvimento dell’onere probatorio -.- le ricorrenti lamentano una inversione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova;
il motivo è inammissibile perché che l’onere della prova sia stato assolto costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito;
il sesto motivo (l’avere affermato che la convenuta avrebbe assolto il proprio onere probatorio mediante il titolo di detenzione prodotto costituisce travisamento delle risultanze processuali) è assorbito a seguito dell’accoglimento della denuncia di vizio motivazionale relativa alla identificazione dell’immobile di cui alla domanda e di quello di cui al titolo opposto dalla convenuta;
il settimo motivo -ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di fatti rilevanti (violazione del criterio del prudente apprezzamento della prova)- è inammissibile: il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione
dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo ‘ (nel primo comma) è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. n. 34786 del 2021);
alle suesposte considerazioni consegue l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il sesto, inammissibili gli altri, e la cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione , anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il sesto, inammissibili gli altri, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione