Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2301 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2082/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME,
pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 328/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’RAGIONE_SOCIALE con sede in Cagliari convenne davanti al Tribunale della stessa città NOME COGNOME allegando che, dovendo eseguire lavori di consolidamento e messa in sicurezza di un immobile del convenuto per il quale era intervenuta ordinanza sindacale di sgombero, aveva preso in locazione da un terzo un altro immobile, pagando il relativo canone e lo aveva concesso in comodato al COGNOME perché vi risiedesse con la famiglia per l’intera durata dei lavori; all’esito dei suddetti lavori, il COGNOME non aveva inteso liberare l’immobile sostenendo che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d’arte sì da instaurare un procedimento di accertamento tecnico preventivo per la stima dei lavori che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto eseguire; l’RAGIONE_SOCIALE propose allora domanda di rilascio e condanna del convenuto al pagamento di determinati importi, cui il COGNOME propose opposizione;
il Tribunale di Cagliari dichiarò risolto il contratto di comodato tra l’RAGIONE_SOCIALE e il convenuto, con condanna di questi al pagamento della somma (€ 12.000), risultante dalla compensazione tra quanto dovuto dal comodatario e quanto dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di risarcimento del danno per lavori non effettuati;
a seguito di appello principale del COGNOME ed incidentale di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata in data 6/7/2021, ha rigettato il gravame principale ed accolto parzialmente l’incidentale condannando il COGNOME al risarcimento del danno pari ad
ulteriori € 3.200 (€ 400 per 8 mensilità) nonché a quello per i canoni corrisposti fino al rilascio;
avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato brevi note riepilogative del controricorso.
Considerato che:
con il primo motivo -violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) dell’art. 345 c.p.c. (divieto di proposizione in appello di domande nuove) degli artt. 1571 e ss. c.c. (disciplina della locazione), dell’art. 81 c.p.c. (divieto di sostituzione processuale) , 100 c.p.c . (sull’interesse ad agire) , 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato, 113 c.p.c. (il giudice deve seguire le norme del diritto) 115 e 116 c.p.c. (il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, e valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento) e 1803 e ss. c.c. (disciplina del comodato)- il ricorrente afferma che la Corte d’ Appello ha pronunciato su una domanda nuova, come tale non proponibile in appello, omettendo di dichiararne l’inammissibilità e dunque violando l’art. 345 c.p.c.;
in secondo luogo nell’interpretare la domanda la corte del gravame ha omesso di rilevare la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto sostanziale in capo alla società attrice la quale aveva agito non in qualità di comodante ma nell’interesse della locatrice del bene preso in locazione e dunque per un diritto altrui, esulante dal rapporto di comodato;
con il secondo motivo -nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. – il ricorrente lamenta la carenza di motivazione sulle circostanze di cui al primo motivo di ricorso, essendo il ragionamento della Corte d’Appello tutto incentrato sulla domanda di restituzione del bene e sul pagamento dei canoni formulata dalla RAGIONE_SOCIALE non quale comodante ma nell’interesse della locatrice dell’immobile ;
con il terzo motivo -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. -lamenta motivazione apparente sulle stesse circostanze di cui ai precedenti motivi;
i motivi vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono tutti infondati;
non vi è novità della domanda se il fatto costitutivo non è mutato, ma muta solo la qualificazione giuridica, mutamento consentito in mancanza di giudicato interno: il ricorrente denuncia solo il mutamento di qualificazione della domanda ma non del fatto costitutivo, né denuncia la presenza di giudicato interno sulla qualifica;
è noto che resta preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 24 luglio 2012, n. 12943; 24 giugno 2003, n. 10009), dovendosi di contro escludere tale preclusione quando il fatto costitutivo, come nel caso in esame, non è modificato;
correttamente poi il giudice del merito ha reputato che il titolo fatto valere in giudizio era il comodato e che l’azione esperita si collocava in tale rapporto contrattuale e correttamente ha ritenuto che chiunque abbia la disponibilità di fatto di un bene possa validamente concederla in locazione o comodato o costituirvi altro rapporto
obbligatorio sicchè è legittimato a chiederne la restituzione; al proposito va rammentato che, salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest’ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell’obbligo di restituzione sancito a suo carico dall’art. 1591 del cod. civ. (Cass. n. 19139/2005);
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare, in favore della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 2.100 (oltre € 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza