Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8594/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO.
-RICORRENTI- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME.
-CONTRORICORRENTI- nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME.
e
COGNOME NOME.
-INTIMATO- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5989/2018, depositata il 24/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, comproprietario per la quota di 18/54 dell’appezzamento di terreno denominato giardino Starze, retrostante al fabbricato Trevisan di Avellino, avente un’estensione complessiva di metri quadri 750, ha evocato in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente comproprietari per la quota di 10/54 e 13,5/54, nonché i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente comproprietari nella misura di 10/54 e 2,5/54, chiedendo lo scioglimento della comunione.
I convenuti hanno aderito alla domanda di divisione, chiedendo l’ attribuzione congiunta dell ‘immobile in quanto titolari della quota maggiore.
Con sentenza non definitiva n. 586/1982 il Tribunale di Avellino ha definito le questioni preliminari riguardo alla esistenza e alla qualificazione degli accessi al giardino dalle vie pubbliche (INDIRIZZO e INDIRIZZO) e alle vedute dirette dai terrazzi e dalle finestre dei corpi di fabbrica di Palazzo Trevisan; all’esito di ulteriore istruttoria, con sentenza n. 500/2013, ha ritenuto il bene comodamente divisibile e ha formato quattro porzioni che ha assegnato in base al progetto elaborato dal CTU, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME anche nella qualità di erede di NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME
NOME e NOME COGNOME, contestando la divisibilità del giardino e reiterando l’istanza di assegnazion e dell’intero .
Si sono costituiti in appello la RAGIONE_SOCIALE, avente causa di NOME COGNOME, e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 5989/2018, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione.
Il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di comoda divisibilità del giardino in quattro porzioni, affermando che tale soluzione era stata condivisa anche dagli stessi appellanti.
Ha escluso che gli altri comproprietari del Palazzo Trevisan fossero litisconsorti necessari del giudizio di divisione, non dovendo assentire le opere previste dal progetto elaborato dal c.t.u., e ha asserito che la divisione in natura non era preclusa da un preteso vincolo di inedificabilità assoluta del giardino.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, anche quali aventi causa di NOME COGNOME, deceduta nel corso del giudizio di appello.
Le altre parti sono rimaste intimate.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE hanno illustrato le rispettive difese con memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata con la memoria illustrativa è infondata: l’impugnazione contiene una compiuta illustrazione dei fatti di causa, delle difese e del contenuto della pronuncia, sollevando quesiti in diritto, adeguatamente esposti, su punti specifici e decisivi della lite.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 720, 1112, 1114 c.c. 112 e 115 c.p.c., evidenziando che la
divisione prevede la formazione di quattro porzioni, di cui la maggiore di metri quadri 309,44 e la minore di appena metri quadri 8,74, il cui valore economico sarebbe praticamente azzerato, mentre una terza porzione, avente un’estensione complessiva di metri quadri 130,95, avrebbe una larghezza di appena 3,96 mq., non potendo essere utilizzata come giardino.
La Corte di merito avrebbe trascurato che il giardino costituisce un unicum inscindibile, quale bene accessorio ad un immobile storico, e che la disposta divisione non assicura la formazione di porzioni suscettibili di libero godimento, cagionando un sensibile deprezzamento del valore delle singole porzioni rispetto all’intero e una oggettiva compromissione della destinazione originaria dell’immobile comune.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 7,9,30 delle NTA del Piano urbanistico del Comune di Avellino, e degli artt. 1366, 1375 c.c., 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello attribuito al giardino la piena edificabilità, trascurando che, in applicazione delle norme urbanistiche locali, il bene costituisce area di pertinenza di un edificio di pregio sottoposto ad un vincolo di inedificabilità assoluta anche del sottosuolo, conseguendone l’erroneità della stima del c.t.u., basata sulla possibilità di realizzare 16 garage, e compromessa la stessa divisibilità del bene, risultando omessa la considerazione dell’ulteriore impedimento rappresentato dalla impossibilità di realizzare la rampa di accesso all’autorimessa interrata.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 880, 1067, comma secondo, 1068, 1102 e 1122 c.c., 112 e 115 c.p.c..
Secondo i ricorrenti erano emerse da ll’istruttoria: a) l’esistenza, tra il primo e il secondo cortile di palazzo Trevisan, di un muro divisorio in comunione anche agli altri proprietari del palazzo, non evocati in causa, muro che funge da chiusura dei locali facenti parte del corpo avanzato dell’edificio ; b) la presenza di un cancello
in ferro all’altezza del giardino ove, dopo un pianerottolo, è collocata una scala di 11 scalini; c) l’esistenza di un viale di accesso al giardino, con andamento traversale, che consente di raggiungere INDIRIZZO; d) la presenza di un muro di cinta su tre lati del giardino e, sul quarto lato, di un diverso muro divisorio a confine tra il secondo cortile e il bene da dividere.
Su tali premesse in fatto i ricorrenti si dolgono che la sentenza non abbia considerato che la formazione di quattro porzioni avrebbe pregiudicato la servitù di passaggio di cui erano titolari i condomini di Palazzo Trevisan sul percorso che, attraverso il giardino, conduce al locale INDIRIZZO.
Assumono che la c.t.u. aveva previsto la realizzazione di un nuovo accesso, di una scaletta e di un passetto, interventi che avrebbero richiesto il consenso di tutti gli altri titolari della servitù anche per l’apertura di un varco sul muro che deve ritenersi comune per presunzione di legge data la sua funzione divisoria, non occorrendo l’acquisizione del titolo di provenienza.
Il quarto motivo, richiamando plurimi elementi istruttori, denuncia l’omesso esame di fatti decisivi riguardo all’ esistenza di un muro divisorio comune, di un cancello interno e di un viale di accesso diretto a INDIRIZZO, nonché della proprietà esclusiva del muro di cinta per il lato confinante con INDIRIZZO, unito strutturalmente al fabbricato di cui costituiva un prolungamento.
3. Il primo motivo è fondato.
Occorre premettere che il fatto che le porzioni di minore estensione risultino assegnate ad altri condividenti, non elide l’interesse dei ricorrenti a dolersi della pronuncia, avendo solo essi proposto l’ istanza di assegnazione congiunta del giardino, sicché -in caso di ritenuta indivisibilità -avrebbero diritto ad ottenere la proprietà dell’intero cespite, potendo disporsi la vendita solo in mancanza di richieste di assegnazione (Cass. 6035/1980; Cass. 320/1982).
3.1 Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria illustrativa della RAGIONE_SOCIALE, la sentenza non definitiva di primo grado n. 586/1982 non aveva statuito con efficacia giudicato in ordine alla comoda divisibilità del compendio e alla possibilità di formare quattro porzioni in natura, ma si era limitata a risolvere talune questioni preliminari riguardo alla esistenza e alla qualificazione degli accessi al giardino dalle vie pubbliche (INDIRIZZO e INDIRIZZO), alle vedute dirette dai terrazzi e dalle finestre dei corpi di fabbrica poi demoliti di Palazzo Trevisan.
Il Tribunale si era pronunciato per l’ammissibilità in rito della richiesta delle convenute volte ad ottenere la divisione in quattro quote, in luogo dell’originaria istanza di attribuzione dell’intero, riservando ogni valutazione riguardo alla divisibilità del bene alla successiva pronuncia (cfr. sentenza, pag. 13), senza alcuna preclusione per il diverso accertamento poi svolto con la successiva sentenza definitiva, con cui è stata disposta la formazione delle porzioni e si è proceduto alla loro assegnazione.
3.2 A norma dell’art. 718 c.c. ciascun comproprietario ha diritto ad ottenere la sua parte in natura dei beni mobili o immobili, salvo che l’immobile da dividere risulti non comodamente divisibile (art. 720 c.c.).
La non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, è praticabile solo quando risultino rigorosamente accertate l’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile – o la sua realizzabilità a costo di un notevole deprezzamento – e l’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene (Cass. 14577/2014; Cass. 16918/2015).
La divisibilità va intesa non solo in senso strutturale, non dovendo richiedere accorgimenti ed operazioni troppo costose e complesse
ovvero l’imposizione di pesi, limiti e servitù eccessivamente gravosi per il godimento delle singole porzioni, ma anche sotto l’aspetto funzionale, nel senso che la divisione non deve produrre un deprezzamento del bene nel suo valore economico originario, ovvero una più o meno grave deviazione dalla sua naturale utilizzazione (Cass. 25888/2016; Cass. 8493/2012; Cass. 3635/2007; Cass. 2285/1979).
La relativa indagine -che è rimessa al giudice di merito -va effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un’entità strutturalmente e funzionalmente autonoma, evitando che rimanga in qualche modo pregiudicato l’originario valore del cespite (Cass. 12498/2007; 1738/2002; Cass. 4233/1987; Cass. 2305/1985).
2.3. A tali direttive non si è attenuto il giudice di merito.
La Corte distrettuale ha ritenuto possibile la formazione di quattro porzioni suscettibili di autonomo godimento, previa realizzazione di talune opere funzionali all’accesso, opinando di poter prescindere da una stima del bene, salvo che al fine di eventuali conguagli, neppure contemplati dal progetto adottato.
La stima del giardino effettuata dal c.t.u. si basava sulla possibilità di realizzare un’autorimessa interrata e 16 box auto, dando rilievo alla potenziale destinazione dell’immobile.
La sentenza impugnata ha reputato non decisive le critiche dei ricorrenti riguardo all’ impossibilità di edificare nel sottosuolo e di realizzare garage interrati, osservando che gli argomenti spesi dal c.t.u. in ordine alla destinazione edilizia e alla realizzazione di costruzioni interrate involgevano la stima dell’immobile, ma non la sua concreta divisibilità in natura, ben possibile allo stato attuale.
Ha affermato che le deduzioni critiche degli appellanti avevano un rilievo secondario , una volta riconosciuta la divisibilità del bene; ha respinto la richiesta di assegnazione dell’intero , affermando che la
valutazione del bene avrebbe avuto rilievo solo per la quantificazione dei conguagli.
La pronuncia è, in definitiva, pervenuta a un giudizio di divisibilità basato sulla sola praticabilità materiale della formazione di quattro porzioni, talune di limitatissima estensione o aventi una conformazione tale da potenzialmente limitarne l’utilizzabilità originaria o da non garantire un valore proporzionato a quello dell’intero , omettendo di dar rilievo al valore del giardino e al valore che le singole porzioni avrebbero assunto per effetto della divisione, così trascurando di valutare le conseguenze della divisione stessa sotto l’aspetto economico-funzionale (Cass. n. 12498/2007; Cass. n. 14577/2012).
Il progetto divisionale fatto proprio dalla Corte di merito ha, inoltre, previsto quattro porzioni di cui la maggiore di mq. 309,44, la minore di mq. 8,74, ed una terza avente un’estensione complessiva di mq. 130,95 con una larghezza 3,96 mq..
Anche in tal caso la sentenza ha affermato che ciascuna di esse era suscettibile di libero ed autonomo godimento, senza interrogarsi se esse, singolarmente, avessero conservato una potenzialità di utilizzo effettiva ed un valore proporzionato all’intero .
È, quindi, accolto il primo motivo di ricorso.
Le restanti censure sono assorbite anche quanto alla dedotta non integrità del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. , considerato che i proprietari del Palazzo Trevisan non sono contitolari del guardino da dividere e che la loro partecipazione al giudizio sarebbe ricollegabile, secondo i ricorrenti, esclusivamente al modo in cui era stata disposta la divisione.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di cassazione.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 30.10.2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME