Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 152/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOMEricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1322/2020 depositata il 16/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la sig. NOME COGNOME aveva chiesto al Tribunale di Napoli la condanna di Prestitalia s.p.a. al pagamento della somma di euro 12.885,82 a titolo di rimborso delle commissioni di intermediazione e bancarie nonché dei costi assicurativi riguardanti tre contratti di finanziamento estinti anticipatamente.
2.- Il Tribunale aveva condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 10.371,63 a titolo di costi di intermediazione respingendo la domanda relativa alle somme corrisposte a titolo di costi di assicurazione. In particolare il Tribunale: a) aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta con riguardo alla domanda di restituzione di parte dei premi assicurativi; b) respinto l’eccezione quanto ai costi per commissioni di intermediazione e bancarie ritenendo irrilevante il fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse esclusivamente mandataria delle società erogatrici del finanziamento, osservando che la società resistente non aveva mai prospettato che le clausole dei contratti di finanziamento sottoscritti fossero stati predisposti o in qualche modo suggeriti dalle società mandanti, e che i moduli sottoscritti e allegati recavano il logo della società Prestitalia, lasciando chiaramente intendere che l’intero documento -comprese le condizioni generali di contratto – fossero state predisposte dalla società resistente onde non trovava applicazione l’art. 1388 c.c.; c) aveva ritenuto inoltre vessatoria e quindi nulla -ex artt. 33, 36 del codice di consumo – la clausola contenuta nei contratti in questione con la quale era prevista la non rimborsabilità dei costi, osservando che ciò contrastava con il principio che impone un’adeguata giustificazione per qualsiasi spostamento di valori economici, creando un significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore; d) aveva accolto la domanda relativa ai costi di intermediazione evidenziando che la distinzione
tra remunerazione dei costi di servizi up front e recurring doveva essere esplicitata da Prestitalia in sede di formazione del contratto o al limite nella fase di elaborazione dei conteggi estintivi, onde consentire l’individuazione dei servizi effettivamente resi al momento dell’eventuale estinzione anticipata e supportare il proprio diritto ai relativi compensi, mentre, nella fattispecie, detta distinzione non era adeguatamente evincibile, onde – in difetto di chiarimenti in tal senso – restava immutata la necessità, implicita nell’art. 125 TUB anche prima delle modifiche apportate dal d.lgs n. 141 del 2010, che il costo totale del credito fosse adeguatamente ridotto in relazione a tutti e tre i contratti di finanziamento in cui erano richiamate genericamente sei tipologie di servizi, alcuni da inquadrare tra quelli up front altri tra quelli recurring (ovvero tra i costi per prestazioni già rese e quelli per prestazioni non ancora completamente effettuate e che avrebbero trovato giustificazione solo nella protrazione del rapporto) ; né una specificazione dei costi concernenti ciascuna delle singole attività richiamate era contenuta nei conteggi predisposti in occasione delle richieste di estinzione da ciò conseguendo il diritto dell’attrice a vederli ridotti proporzionalmente.
3.Contro la sentenza ha fatto appello Prestitalia s.p.a. lamentando l’erronea valutazione della eccezione di carenza di legittimazione passiva, l’erronea declaratoria di nullità ex officio per vessatorietà delle clausole della clausola che impediva la restituzione dei costi c.d. recurring; l’erronea valutazione dei costi denominati «commissioni proprie» ed erroneo inquadramento degli stessi nei costi c.d. recurring e non c.d. up front, chiedendo la riforma sul punto dell’ordinanza; in subordine – per l’ipotesi in cui la Corte d’appello non ritenesse sussistente la natura di costi up front delle commissioni c.d. «proprie» -in riforma dell’impugnata ordinanza chiedeva di dichiarare Prestitalia tenuta alla restituzione a favore della sig. COGNOME della sola quota non fruita -a seguito della
anticipata estinzione dei contratti – delle «commissioni proprie», da quantificarsi secondo il criterio proporzionale, confermando, in ogni caso, l’ordinanza nella parte in cui aveva dichiarato la carenza di legittimazione per quanto riguarda il rimborso della quota del premio assicurativo non fruito.
3.1La Corte d’appello ha ritenuto fondato il motivo relativo al rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, per errata applicazione dell’art. 1388 c.c. osservando che era pacifica la posizione di mandataria e rappresentante rivestita da Prestitalia con riguardo alla stipulazione dei contratti di finanziamento facenti capo alle società finanziarie rappresentate, ed errata l’interpretazione del primo giudice della giurisprudenza di legittimità sul punto richiamata, che ha affermato costantemente (da ultimo Cass. n.10493/99) che non si possono far risalire al rappresentato gli effetti dei comportamenti e dolosi o colposi del rappresentante laddove il primo non abbia avuto alcuna responsabilità nell’adozione di quei comportamenti neppure di tipo omissivo; nella fattispecie, pertanto, in presenza di contratti utilizzati dalle finanziarie rappresentate e da questi condivisi e accettati, non poteva ritenersi che i regolamenti negoziali non facessero capo alle mandanti, né Prestitalia aveva alcuna necessità di dimostrare che i moduli contrattuali utilizzati per la conclusione dei contratti in nome per conto del rappresentato fossero condivisi dalle mandanti. Anche a voler ritenere ritualmente introdotto l’ulteriore addebito che l’appellata sig. COGNOME muoveva a Prestitalia ovvero l’effettuazione dei conteggi in suo danno all’atto dell’estinzione anticipata dei mutui -ciò non poteva che essere la naturale conseguenza dell’applicazione dei contratti sulla base di clausole predisposte a monte e sempre riferibili alle società rappresentate. Pertanto doveva ritenersi responsabilità esclusiva delle mandanti se il contenuto delle clausole non permetteva di distinguere i costi up front da quelli recurring e, soprattutto,
impediva di calcolarli autonomamente (rendendo più che legittima la riduzione proporzionale operata dal Tribunale); e tuttavia essendo tale impossibilità imputabile alla finanziaria, e non all’intermediaria, trattandosi in primis del portato della clausola generale che escludeva in radice che il mutuatario potesse richiederli in restituzione.
4.Contro la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME affidandolo a tre motivi di cassazione. Prestitalia s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
5.- Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il Primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1388 e 2697 c.c. ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte d’appello ha ritenuto che non possano in alcun modo farsi risalire al mandante le attività illegittime di concreta redazione dei testi contrattuali e del conto estintivo come contestate dalla ricorrente e che Prestitalia che non avrebbe mai negato. La richiesta di restituzione delle commissioni si fondava sull’applicazione dell’art. 125 TUB onde non dipendeva dall’applicazione o meno di clausole contrattuali ma dall’applicazione della normativa vigente, perciò, nella redazione del «conto estintivo», per l’estinzione anticipata del finanziamento, attività di esclusiva pertinenza di Prestitalia, questa non doveva far altro che applicare detta normativa.
1.1- Il motivo è inammissibile.
La ricorrente censura la decisione in quanto la Corte d’appello non avrebbe ritenuto che i contratti erano riconducibili, in effetti, a Prestitalia essendo stati da questa redatti al pari del conteggio del conto estintivo, ma invoca impropriamente la violazione dell’art. 2697 c.c. – che rileva solo laddove si lamenti che il giudice di merito non abbia fatto buon governo del principio ivi fissato circa la distribuzione dell’onere probatorio tra le parti e si risolve, in
realtà, in una censura tutta versata in fatto, circa la valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito a proposito della riconducibilità in concreto dei contratti e del conteggio estintivo effettuato sulla base di questi.
2.- Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dei principi in tema di apparentia juris ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Reputa la ricorrente che in considerazione delle modalità con cui si è svolto il rapporto – ovvero con l’interfaccia sempre e solo con la Prestitalia e mai con i mandanti la responsabilità di quest’ultima dovrebbe essere riconosciuta anche alla luce di detto principio onde garantire effettività alla tutela richiesta, anche perché, a fronte delle contestazioni mosse ante causam – allorchè la sig. COGNOME aveva mosso reclamo ai comportamenti oggetto poi di contenzioso – la Prestitalia non aveva mai eccepito di non essere l’effettivo interlocutore dell’odierna ricorrente, il che avveniva solo una volta instaurato il contenzioso tra le parti in sede di costituzione in giudizio.
2.- Il motivo è infondato.
In disparte la necessità che debba essere provato il comportamento colposo del soggetto (v. per tutte Cass. n. 18519/2018: « In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente ») il principio di apparenza è evocato erroneamente posto che in fattispecie di «rappresentanza» – come è pacificamente il caso di specie -l’apparenza iuris è, semmai, strumento di riconoscimento della responsabilità del falsus procurator , mentre qui viene evocato per una responsabilità del rappresentante.
3.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in quanto, premesso che le commissioni non restituite erano di triplice natura: commissioni per la mandataria, commissioni per la mandante, commissioni per l’intermediario – la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto la mancata restituzione proporzionale richiesta riguardava anche le «commissioni proprie» quelle pacificamente incassate dalla mandataria per sé, perciò apparirebbe oscuro il motivo per cui la resistente non dovesse essere condannata quantomeno a restituire la quota di commissioni che ha goduto per la propria attività di mandataria.
3.1- Il motivo è fondato.
Dal ricorso risulta che la sig. COGNOME aveva richiesto la riduzione proporzionale di tutti costi per commissioni bancarie e/o d’intermediazione e dei costi assicurativi di garanzia applicati nella fattispecie nei tre contratti anticipatamente estinti senza alcuna distinzione interna a proposito dei costi relative a «commissioni». Detta distinzione risulta introdotta in causa da Prestitalia che ha lamentato l’erroneo inquadramento da parte del primo giudice delle c.d. «commissioni proprie» nei costi c.d. recurring e non in quelli c.d. up front (a suo dire costi di finanziamento che, avendo una natura prettamente preliminare, vengono «consumati» nella fase istruttoria della pratica, dunque non riducibili proporzionalmente) chiedendo la riforma sul punto dell’ordinanza; in subordine – per l’ipotesi in cui la Corte d’appello non avesse ritenuto sussistente la natura up front delle commissioni c.d. «proprie» – ha chiesto che in riforma dell’impugnata ordinanza Prestitalia fosse dichiarata tenuta alla restituzione a favore della sig. COGNOME della sola quota non fruita -a seguito della anticipata estinzione dei contratti -delle «commissioni proprie».
La Corte d’appello nell’accogliere l’appello di Prestitalia non ha tenuto conto del fatto che tra le commissioni pagate v’erano delle
«commissioni proprie», e non ha quindi valutato la natura specifica di dette commissioni sia agli effetti della legittimazione passiva che della fondatezza della domanda
4.- Pertanto il ricorso va accolto con riguardo al terzo motivo respinti primo e secondo. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione Civile del 27.3.2025
Il Presidente NOME COGNOME