Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9346 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9346 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3915/17 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del rappresentante speciale pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all ‘ indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE 28 dicembre 2015 n. 1276;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Nel 2001 la società RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE (che nelle more del giudizio, per effetto di ripetute fusioni, sarà incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE), esponendo che:
-) la società convenuta era il concessionario della riscossione dell ‘ imposta comunale sugli immobili per conto di tutti i Comuni della Provincia di RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto: ICI -agente della riscossione – obbligo di pagamento d ‘ una commissione a RAGIONE_SOCIALE per il servizio di incasso dei bollettini postali di versamento dell ‘ imposta legittimità.
-) i versamenti della suddetta imposta potevano essere effettuati dai contribuenti tramite conto corrente postale di cui era titolare la RAGIONE_SOCIALE;
-) era sorta contestazione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE circa la legittimità della pretesa della prima di esigere dalla seconda una commissione per ogni versamento effettuato dai contribuenti tramite bollettino postale. La società attrice concluse pertanto chiedendo che fosse accertato il suo
diritto ad applicare la suddetta commissione.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si costituì e, oltre a chiedere il rigetto della avversa pretesa, in via riconvenzionale domandò la condanna dell ‘ attrice al risarcimento del danno causatole per abuso di posizione dominante, ai sensi degli artt. 3 e 8 della l. 287/90.
Con sentenza 16.1.2008 n. 61 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarò che RAGIONE_SOCIALE aveva il diritto di applicare la suddetta commissione sui versamenti con decorrenza dal 1° giugno 2001; declinò invece la propria competenza ratione materiae sulla domanda riconvenzionale.
La sentenza fu impugnata da RAGIONE_SOCIALE, che nel frattempo aveva incorporato RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 28 dicembre 2015 n. 1276 la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE rigettò il gravame.
La Corte d ‘ appello ritenne che:
-) il concessionario del servizio di riscossione dell ‘ imposta comunale sugli immobili è obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di accensione e tenuta dal conto corrente, prestato dalla RAGIONE_SOCIALE;
-) la qualità di monopolista della società RAGIONE_SOCIALE non consentiva di derogare a tale principio, in assenza di una norma espressa che imponesse la prestazione del servizio a titolo gratuito;
-) la RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che RAGIONE_SOCIALE praticasse in suo danno tariffe differenziate e meno convenienti di quelle applicate a tutti i correntisti;
-) l ‘ obbligo per RAGIONE_SOCIALE di avvalersi della RAGIONE_SOCIALE non contrastava con alcuna norma dell ‘ ordinamento comunitario, in quanto non impediva all ‘ agente della riscossione di ‘ approntare alternativi sistemi di pagamento del tributo ‘ .
La sentenza d ‘ appello è stata impugnata per cassazione da RAGIONE_SOCIALE – successore della RAGIONE_SOCIALE – con ricorso fondato su cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 3 e 13, nonché falsa applicazione del d. lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima, per il periodo successivo all ‘ 1.6.2001, la delibera di RAGIONE_SOCIALE in ordine all ‘ ammontare delle commissioni alla luce del disposto di cui al D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, comma 2, che concerne le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, mentre nel caso di specie si tratta di introduzione ex novo di una commissione, pacificamente esclusa in precedenza in quanto, come riconosciuto anche da RAGIONE_SOCIALE con la lettera del 26 marzo 1997, prima della sua privatizzazione le operazioni sul conto corrente in questione non erano soggette ad alcuna commissione. Si aggiunge che RAGIONE_SOCIALE è in ogni caso tenuta al rispetto delle norme sulla trasparenza bancaria, tra cui l ‘ art. 118 testo unico bancario e che, in base a tale disposizione, lo ius variandi è ammesso solo a fronte del diritto del cliente al recesso, ma, poiché l ‘ agente della riscossione non può recedere dal contratto pena l ‘ interruzione di un pubblico servizio, non può lo stesso essere soggetto allo ius variandi .
1.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18 e 20, e violazione dell ‘ art. 2697 c.c.. La ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato che la misura della commissione determinata da RAGIONE_SOCIALE per le operazioni di cui trattasi non aveva rispettato il criterio legale della parità di trattamento fra i diversi correntisti. Infatti, proprio per le caratteristiche del servizio e per l ‘ ingente volume di traffico realizzato dal concessionario, non avrebbe potuto RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE trattare la RAGIONE_SOCIALE ‘ alla stregua di un qualsiasi ‘ correntista.
2.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile per le due ragioni già affermate da questa Corte in dette occasioni, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021: e cioè, da un lato, la novità della questione, che nemmeno in questo caso dalla sentenza impugnata non risulta essere stata prospettata nei gradi di merito; e dall ‘ altro la considerazione che il motivo, per come formulato, prospetta una questione di puro fatto, quale è lo stabilire se RAGIONE_SOCIALE applichi tariffe e condizioni omogenee od eterogenee, ed in che misura, alla clientela.
Nell ‘ illustrazione del motivo, non del tutto perspicua, si sostiene una tesi così
Il terzo motivo denunzia violazione dell ‘ art. 112 c.p.c.. riassumibile:
-) RAGIONE_SOCIALE in primo grado formulò una domanda di condanna specifica;
-) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non dimostrò il quantum debeatur ;
-) in mancanza di tale prova, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda;
-) la RAGIONE_SOCIALE aveva sollevato la relativa eccezione, senza che questa fosse esaminata.
3.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c..
Denunciare il vizio di omessa pronuncia è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, ‘ si fonda ‘ sugli atti processuali (nella specie, l ‘ eccezione) del cui mancato esame il ricorrente si duole.
Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l ‘ onere di ‘ indicarli in modo specifico ‘ nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).
‘ Indicarli in modo specifico ‘ vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis , Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Di questi tre oneri, la odierna ricorrente ha assolto solo il terzo.
Il ricorso infatti, non spiega né riassume in modo chiaro:
-) in quali esatti termini fu formulata la domanda introduttiva da parte di RAGIONE_SOCIALE;
-) in quali esatti termini fu interpretata e qualificata quella domanda da parte del Tribunale;
-) in quali esatti termini fu, su questo preciso punto, impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE la sentenza di primo grado.
3.2. In secondo luogo – ma è quel che più rileva – il motivo è inammissibile per la sua novità.
Il giudice di primo grado accolse la domanda di RAGIONE_SOCIALE pronunciando una condanna generica. Dalla sentenza impugnata non risulta che RAGIONE_SOCIALE abbia impugnato tale statuizione, né la società ricorrente chiarisce se ed in che termini abbia formulato un esplicito motivo di appello per censurare l ‘ eventuale vizio di ultra- od extrapetizione in cui fosse incorso il giudice di primo grado.
Pertanto, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, la RAGIONE_SOCIALE non potrebbe prospettare in questa sede un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado e non ritualmente impugnato.
Col quarto motivo è dedotta la violazione del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della l. n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20 e al D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1, 3 e 13; del d. lgs. 446/97, artt. 52 e 59.
Ad avviso della ricorrente la normativa nazionale che costituiva in capo a RAGIONE_SOCIALE un monopolio legale rispetto alla riscossione dell ‘ ICI, come affermato dalla pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte n. 7169 del 2014, configurava un ‘ aiuto di stato ‘ , trattandosi dell ‘ istituzione di una posizione selettiva che favoriva una sola impresa, attiva in numerosi altri settori, a discapito delle altre; aggiunge, inoltre, che la suddetta normativa conferisce a RAGIONE_SOCIALE una posizione dominante, atteso che il concessionario è obbligato alla apertura del conto corrente postale e la misura della commissione è determinata unilateralmente da RAGIONE_SOCIALE, senza fissazione di un parametro oggettivo che permetta di valutarne la congruità.
Osserva che tale sistema viola gli artt. 107 e 108 del TFUE, e chiede di disapplicare le norme interne che legittimano la pretesa di RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, sottoporre la loro compatibilità col diritto comunitario alla Corte di Lussemburgo.
4.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie (ma relativi a differenti ambiti territoriali) e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360
bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..
5. Col quinto motivo è denunciata, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 10; della legge n. 662 del 1996, art. 2, commi 18, 19 e 20; del D.P.R. n. 144 del 2001, art. 3, ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l ‘ illegittimità costituzionale del combinato disposto di tali norme per violazione dell ‘ art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonché artt. 3 e 41 Cost.. Osserva la ricorrente che ove si intenda il diritto sovranazionale non dotato di effetto diretto, si impone l ‘ instaurazione dell ‘ incidente di costituzionalità per violazione dell ‘ art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, in riferimento agli artt. 102, 106, 107 e 108 TFUE.
Si assume, in particolare, che le disposizioni normative interne, obbligando il concessionario della riscossione a stipulare un contratto di conto corrente postale ed a sottostare alle determinazioni unilaterali di RAGIONE_SOCIALE, pongono tale parte contrattuale in posizione di inferiorità e svantaggio, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., aggiungendo che il principio di parità ed uguaglianza è altresì violato dal riconoscimento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, del potere di determinare unilateralmente l ‘ imposizione di una controprestazione senza rispettare i criteri della parità di condizioni, a parità ‘ di volumi trattati ‘ , e di ‘ categorie di clienti ‘ , avendo essa trattato il concessionario alla stregua di un qualsiasi correntista, senza tener conto delle caratteristiche del rapporto e dei volumi di traffici realizzati. Anzi, mentre un comune correntista può convenire condizioni più favorevoli in ragione del proprio volume di affari, il concessionario della riscossione si trova nella impossibilità di farlo.
5.1. La censura, già proposta dalla società oggi ricorrente in identici ricorsi aventi ad oggetto identica fattispecie e proposti col ministero del medesimo difensore, è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c., per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, da ultimo con la sentenza
pronunciata da Sez. 2, Sentenza n. 36405 del 13/12/2022, alla cui ampia motivazione si rinvia ai si sensi dell ‘ art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (in senso conforme, ex aliis , Sez. 2, Ordinanza n. 20148 del 22/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 19502 del 16/06/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 16/02/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 41517 del 27/12/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 39239 del 10/12/2021).
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) Rigetta il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.585, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della