Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1373 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1373 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7262/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE entrambe rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzi PEC: EMAIL
-ricorrenti- contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CHIETI n. RG 1139/2017 depositato il 10/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Chieti ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE, proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la quale aveva insinuato al passivo il credito di euro 6.020.392,29 (in forza di saldo di conto corrente, rapporto anticipi e tre finanziamenti) ma era stata ammessa al passivo in chirografo per complessivi euro 5.292.717,01.
1.1. -Segnatamente, il tribunale: i) ha accolto l’opposizione in relazione al credito di euro 61.653,10 fondato su contratto di finanziamento fondiario cd. revolving ; ii) l’ ha rigettata, sulla scorta delle risultanze della CTU, in relazione al contratto di anticipazione su certificati di conformità; iii) l’ ha parimenti rigettata con riguardo al conto corrente, ritenendo nulla per indeterminatezza del periodo di riferimento la clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di espungere i relativi addebiti dal saldo di conto corrente.
-Avverso detta decisione Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (resasi frattanto cessionaria del credito oggetto di causa) hanno proposto ricorso per cassazione in un unico motivo. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
-Il motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1368 c.c., censura la parte della motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che « secondo le Istruzioni della Banca d’Italia la commissione di massimo scoperto si applica sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, periodo la cui mancata previsione contrattuale non può che determinare l’evidente indeterminabilità della commissione stessa, con conseguente nullità della clausola ex art. 1418 e 1346 c.c. Né può sostenersi -come ha fatto la banca opponente – che il periodo di riferimento possa essere desunto dalle disposizioni contrattuali che prevedono la (pari) capitalizzazione trimestrale delle competenze
(interessi, commissioni e spese), attive e passive, essendo necessario, affinché la clausola sulla c.m.s. abbia un oggetto determinato o determinabile, che il periodo di riferimento venga chiaramente indicato ».
3.1. -Assume parte ricorrente che, al contrario, il complesso delle disposizioni del conto corrente per cui è causa porterebbe inequivocabilmente a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di applicare la commissione di massimo scoperto con periodicità trimestrale, con conseguente piena determinatezza della clausola.
-Il motivo è fondato.
-Due sono gli aspetti in diritto che vengono in rilievo.
In primo luogo, il principio per cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, ma censurabile in cassazione in caso di violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., oltre che nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10745/2022).
In secondo luogo che, in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022).
-Nel caso in esame, i canoni ermeneutici evocati da parte ricorrente risultano effettivamente violati.
6.1. -Occorre innanzitutto dare atto che nell ‘art. 9 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato per iscritto e rubricato ‘chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese’ , si legge ( tra l’altro ) che «I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia con saldo debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto con valuta ‘data regolamento’ dell’operazione gli interessi, le
commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità».
6.2. -Anche dalle condizioni economiche di conto corrente emerge in modo chiaro la periodicità trimestrale della chiusura, da riferire evidentemente non solo alla capitalizzazione, ma anche alla chiusura periodica del conto, poiché, in mancanza, nemmeno potrebbe sussistere la capitalizzazione, sicché i due parametri non possono che essere congruenti.
6.3. -Dal l’insieme delle menzionate disposizioni emerge allora, in modo inequivocabile, che la chiusura periodica del conto avveniva ogni trimestre e che, in occasione di ciascuna di esse, dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi, perciò, quelli relativi alle ‘commissioni’ , richiamate sia nella rubrica che nell’articolato.
6.4. -Ebbene, trattandosi pacificamente di una ‘ commissione ‘ , una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 1363 c.c. avrebbe necessariamente comportato l’accertamento della determinatezza o quantomeno determinabilità della clausola relativa alle c.m.s., applicabili appunto trimestralmente.
6.5. -Anche il criterio interpretativo prescritto dall’art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti -da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto -avrebbe dovuto deporre in tal senso, attraverso la verifica che, in concreto, le commissioni di massimo scoperto sono state applicate trimestralmente (come da estratti conto prodotti), senza che tale periodicità sia mai stata messa in discussione dalle parti nel corso del rapporto (mentre, è appena il caso di aggiungere, ciò non si sarebbe verificato ove le stesse avessero inteso applicare le commissioni di massimo scoperto con una diversa periodicità).
6.6. -Del pari avrebbe dovuto indurre il tribunale a ravvisare la determinatezza della clausola in questione u n’interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi de ll’art. 1366 c.c. , tale
da non privare la stessa di senso effettivo, tenuto coerentemente conto della natura e del l’oggetto del contratto medesimo.
6.7. -Ad analoghe conclusioni conduce il canone interpretativo di cui all’art. 1367 c.c. , in base al quale «nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno», poiché, a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, il principio di conservazione del contratto avrebbe dovuto indurre a ritenere determinata la commissione di massimo scoperto nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che ravvisarne la nullità.
6.8. -A ciò si aggiunga, in relazione al canone ermeneutico ex art. 1368 c.c., che la pratica generalmente in uso al momento della stipulazione del contratto de quo era notoriamente quella di contabilizzare trimestralmente le commissioni di massimo scoperto, come emerge dalle allegate pronunce di merito dell’epoca.
6.9. -Alla luce di quanto precede appare insomma evidente che la clausola in questione, relativa alle commissioni di massimo scoperto, non aveva ragione di essere ritenuta nulla per indeterminatezza.
-Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Chieti, che, in diversa composizione, provvederà a decidere la causa alla luce dei principi sopra richiamati, ed anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1 1/12/2023