Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12934 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12934 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21332/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di BARI n. 1077/2015 depositata il 13/07/2015.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/03/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte d ‘ appello di Bari ha, con sentenza n. 1077 del 13/07/2015, accolto l ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 2210 del 30/06/2009, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato dovuto dalla RAGIONE_SOCIALE la commissione di € 0,05 a far data dal 1/04/1997 e di € 0,23 dal 1/06/2021 per ciascun bollettino di conto corrente postale relativo al versamento ICI;
avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sei motivi, RAGIONE_SOCIALE;
resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, articolato su tre motivi, RAGIONE_SOCIALE;
la ricorrente principale ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato di RAGIONE_SOCIALE;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso principale;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 6/03/2024, alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che
i motivi del ricorso principale sono i seguenti:
primo motivo, per art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: vi si afferma che il giudice di seconde cure ha trascurato di valutare quale elemento dirimente, nell ‘ accertamento dell ‘ infondatezza della pretesa di RAGIONE_SOCIALE, la missiva del 26/03/1997, da quest ‘ ultima inviata alla prima, con la quale proprio RAGIONE_SOCIALE rinunciava all ‘ applicazione delle commissioni ai conti correnti dedicati all ‘ ICI; inoltre, secondo la ricorrente principale, tale
R.g. n. 21332 del 2016 Ad. 6/03/2024; estensore: COGNOME
rinuncia risultava confermata anche dal comportamento concludente di RAGIONE_SOCIALE, che per anni (dal 1997 al 2001) non aveva applicato dette commissioni, rinunciando ad ogni compenso da parte della concessionaria della riscossione;
secondo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, commi 18 e 20 della legge n. 662 del 1996 e dell ‘ art. 2597 cod. civ.: vi si censura la sentenza impugnata per non aver accertato che nel caso di specie le condizioni contrattuali stabilite da RAGIONE_SOCIALE non rispettano la parità di trattamento tra i diversi correntisti;
terzo motivo, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1, 3 e 13 d.P.R. n. 144 del 14/03/2001 e dell ‘ art. 118, d.lgs. n. 385 del 1/09/1993, sulla parte della sentenza che accerta il contenuto del rapporto contrattuale di conto corrente postale intrattenuto tra le parti facendo falsa applicazione del d.P.R. n. 144 del 2001 ed in violazione dell ‘ art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993, in particolare la ricorrente lamenta che l ‘ avvenuta applicazione di una commissione da parte di RAGIONE_SOCIALE non trova giustificazione dal dettato normativo di cui all ‘ art. 3 del d.p.r. n. 144 del 2001, che ammette la variazione unilaterale di condizioni contrattuali (quindi, la variazione dell ‘ importo di una commissione già prevista) e non l ‘ introduzione ex novo di una commissione mai pattuita;
quarto motivo, per art. 360, comma 1, nn. 3 e n. 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 112 cod. proc. civ. e all ‘ art. 163 cod. proc. civ. e all ‘ art. 2697, comma 1 cod. civ.: in particolare, vi si censura la sentenza impugnata in quanto sentenza di mero accertamento, mentre la domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si caratterizzava per vizio di indeterminatezza dell ‘ oggetto;
quinto motivo, per art. 360, comma 1, nn. 3 e n. 4 cod. proc. civ., in relazione all ‘ omessa pronuncia sull ‘ eccezione relativa al
contrasto della normativa italiana con quella europea: in particolare vi si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulle questioni relative al contrasto della normativa italiana con la normativa europea; in subordine, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 10, d.lgs. n. 504 del 30/12/1992 («Riordino della finanza degli enti territoriali»), dell ‘ art. 2, commi 18, 19 e 20 della legge n. 662 del 23/12/1996, degli artt. 1, 3 e 13 d.P.R. n. 144 del 14/03/2001, con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;
con il detto mezzo, in particolare, osserva la ricorrente principale che la commissione obbligatoria richiesta da RAGIONE_SOCIALE costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell ‘ art. 107 TFUE e che tale misura doveva essere comunicata alla Commissione UE affinché la stessa presentasse le sue osservazioni sulla compatibilità con il Trattato e soggiunge che il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto comunitario, stante l ‘ efficacia diretta riconosciuta al divieto di dare esecuzione all ‘ aiuto e osserva, ancora in subordine, che il comportamento di RAGIONE_SOCIALE, di richiesta di pagamento di una commissione, priva di ancoraggio a parametri oggettivi, per ogni versamento effettuato sui conti correnti postali obbligatoriamente aperti dai concessionari della riscossione configura, abuso di posizione dominante vietato dall ‘ art. 102 lett. a) TFUE.;
sesto motivo per art. 360, comma 1, nn. 3 e n. 4 cod. proc. civ. in relazione all ‘ art. 112 cod. proc. civ.: per omessa pronuncia sulle questioni di costituzionalità pure proposte; in subordine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992, dell ‘ art. 2, commi 18, 19 e 20, della legge n. 662 del 1996, dell ‘ art. 3, d.p.r. n. 144 del 2001;
il primo motivo è inammissibile, in quanto, posto che nel provvedimento della Corte d ‘ appello non vi è traccia della
questione, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deciso dal precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d ‘ ufficio (Cass., n. 907 del 17/01/2018 Rv. 647127 – 02, n. 907; Cass., n. 17041 del 9/07/2013 Rv. 627045 – 01); a tanto consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l ‘ avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla RAGIONE_SOCIALE di controllare ‘ ex actis ‘ la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( ex aliis , Cass. n. 15430 13/06/2018 Rv. 649332 – 01); e, da ultimo, occorre rilevare che la questione, come ammette la stessa difesa della ricorrente, venne prospettata soltanto in sede di comparsa conclusionale in appello, ossia tardivamente e, conclusivamente il motivo difetta anche di adeguata prospettazione in ordine alla vincolatività del preteso intento abdicativo;
il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati e decisi alla luce di numerosi precedenti di questa Corte (fra le altre: Cass. n. 36405 del 13 13/12/2022; Cass. n. 20148 del 22/06/2022; Cass. n. 19502 del 16/06/2022; Cass. n. 5157 del 16/02/2022; Cass. n. 26611 del 30/09/2021; Cass. n. 41517 del 27/12/2021; Cass. n. 4408 del 21/02/2017 Rv. 644311 – 01);
questa Corte, già adita in altri giudizi sulle questioni in esame, ha avuto modo di precisare che nell ‘ ambito del sistema di riscossione dell ‘ ICI, il rapporto sussistente tra l ‘ ente gestore del servizio di conto corrente (nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE) e il concessionario (nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE) ha natura monopolistica, in quanto, ai sensi della legge istitutiva dell ‘ imposta, è obbligo di quest ‘ ultimo accendere il conto corrente presso RAGIONE_SOCIALE, così da agevolare il versamento dell ‘ ICI attraverso il capillare servizio da quest ‘ ultimo offerto, in altre parole, «per volontà normativa, il concessionario non potrebbe esimersi dall ‘ accendere l ‘ apposito conto corrente così come l ‘ ente postale non potrebbe rifiutarsi di adempiere a siffatta richiesta» (Cass. n. 5157 del 16/02/2022; Cass. 36094 del 23/11/2021);
il riconoscimento della natura monopolistica del rapporto intercorrente tra il concessionario e le RAGIONE_SOCIALE, come già evidenziato da questa Corte, non può, tuttavia, comportare l ‘ affermazione, senza l ‘ individuazione di un sicuro dato normativo o contrattuale in proposito, della gratuità delle prestazioni svolte dalla seconda in favore del primo;
già le Sezioni Unite, con sentenza n. 7169 del 26/03/2014 (Rv. 629693 – 01), hanno affermato che «l ‘ ormai superato sistema d ‘ erogazione di beni e servizi in regime di monopolio (si pensi all ‘ energia, al trasporto ferroviario o alla telefonia) comportava l ‘ obbligo degli enti erogativi di contrattare con gli utenti in parità di condizioni, ma non certamente la gratuità dell ‘ erogazione»;
ancora, in quella pronuncia, il Collegio nomofilattico osservava come il comma 18 dell ‘ articolo 2 della legge 662 del 1996 attribuisce al rapporto di conto corrente postale la qualificazione di potenziale onerosità dello stesso, in particolare sottolineando che «i servizi di bancoposta – che annoverano i servizi di riscossione tramite conto corrente postale – sono tradizionalmente onerosi, con
determinazione tariffaria rimessa alla sede ministeriale», e lo sono a fortiori nel sopravvenuto regime privatistico, «attesa l ‘ equiparazione tra conto corrente postale e conto corrente bancario introdotta dal regolamento dei servizi di bancoposta di cui al d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144», di quest ‘ ultimo, l ‘ articolo 3, al comma 1, dispone che «per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali», e al secondo comma riconosce «proprio sul modello dei conti correnti bancari la legittimità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista in ordine alle condizioni dei rapporti a tempo indeterminato»;
questa Corte ha già puntualizzato (Cass. n. 36094 del 23/11/2021) che «quel che rileva in questo quadro normativo non è il monopolio, bensì la congiunzione del monopolio ad un vantaggio per entrambe le parti: il servizio deve essere prestato in proporzione al corrispettivo, configurandosi una proporzionalità di vantaggio – atta a costituire un fisiologico sinallagma per un negozio di natura onerosa – da ambo i lati»;
detta proporzionalità è stata individuata, dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia n. 7169 del 26/03/2014 (Rv. 629693 – 01), nella «completa capillarità territoriale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notoriamente non comparabile con la diffusione di alcun istituto bancario, e quindi intrinsecamente agevolante la raccolta del tributo, di cui non a caso sono i Comuni gli enti impositori»;
le Sezioni Unite precisavano, in ogni caso, che, anche a non voler considerare tale specifico vantaggio territoriale, sarebbe stato onere della ricorrente «allegare che il corrispettivo -tale infatti è la natura della cosiddetta commissione -del servizio che RAGIONE_SOCIALE ha determinato sarebbe al di fuori dei canoni di mercato, ossia sarebbe immotivatamente e sensibilmente superiore al
corrispettivo che per analogo servizio avrebbero richiesto gli istituti bancari (anche questi, si ricorda incidentalmente, normativamente abilitati alla unilaterale variazione sfavorevole al cliente)»: infatti, solo detta ipotesi sarebbe astrattamente idonea a configurare un abuso di posizione dominante di RAGIONE_SOCIALE, causando una lesione della concorrenza rilevante anche ai sensi della normativa eurounitaria;
giova, inoltre, rilevare che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14081 del 23/05/2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alla configurabilità di «aiuto di stato», ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, la previsione di una commissione dovuta dal concessionario che non può sottrarsi, in forza di previsione di legge, all ‘ obbligo di aprire un conto corrente presso le RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di Giustizia dell ‘ Unione Europea, con sentenza del 3 marzo 2021, ha rilevato che l ‘ obbligo dei concessionari incaricati alla riscossione dell ‘ ICI di disporre di un conto corrente a loro nome presso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il versamento dell ‘ imposta può implicare un aiuto di Stato a favore di quest ‘ ultima, solo qualora i giudici nazionali dovessero verificare che tale misura sia imputabile allo Stato, procurando un vantaggio selettivo in favore della società RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di risorse statali e suscettibile di falsare la concorrenza degli scambi tra gli Stati membri;
nel caso concreto, manca ai fini dell ‘ integrazione dell ‘ aiuto di Stato, ritenendosi detta mancanza elemento assorbente rispetto alla necessità di accertamento della sussistenza delle altre condizioni elencate, la condizione dell ‘ acquisizione del servizio da parte del concessionario mediante risorse statali (cfr. Cass., n. 5157 del 16/02/2022; Cass. 39239 del 16/06/2021; Cass., n. 36094 del 23/11/2021);
alla luce di quanto esposto, si rileva non solo la non configurabilità di un obbligo di nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, essendo chiara la sua giurisprudenza sul punto, ma anche l ‘ infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente;
relativamente alla presunta illegittimità costituzionale del combinato disposto dell ‘ art. 10, commi 2 e 3, d. lgs. n. 504 del 1992, dell ‘ art. 2, comma 18 nella parte richiamata, della legge n. 662 de 1996 e dell ‘ art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001 per violazione degli artt. 3 e 41, commi 1 e 2 Costituzione, in base alla quale la posizione dominante di RAGIONE_SOCIALE genererebbe un vincolo assai gravoso sulla libertà dell ‘ iniziativa economica e dell ‘ autonomia contrattuale della ricorrente, si osserva che tale questione non è sostenuta da argomenti specifici e concreti, non avendo la ricorrente indicato come la sua posizione sarebbe stata migliore se lo stesso servizio le fosse stato prestato da un istituto bancario (Cass., n. 5157 del 16/06/2022; Cass. n. 1287 del 18/01/2019);
richiamando quanto riportato nei precedenti già citati di questa Corte, dalle argomentazioni offerte dalla ricorrente «la gravosità appare coincidente con la onerosità stessa del rapporto, in quanto quel che la ricorrente ha perseguito è stata l ‘ esclusione del diritto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a ricevere un corrispettivo per le sue prestazioni (la c.d. commissione), sull ‘ importo di questo non essendosi poi spesa nell ‘ indicare -come si è appena ricordato -concrete alternative in cui sarebbero stati chiesti importi minori»;
quanto alla censura di legittimità costituzionale del combinato disposto dell ‘ art. 10, commi 2 e 3, d. lgs. n. 504 del 1992 e dell ‘ art. 2, comma 18 nella parte richiamata, della legge n. 662 del 1996 e dell ‘ art. 3, d.p.r. n. 144 del 2001, per violazione dell ‘ art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e della
manifesta irrazionalità, non può considerarsi irragionevole una disciplina che, da un lato, è volta ad agevolare il versamento dell ‘ imposta e, dall ‘ altro, assicura un trattamento omogeneo a tutti coloro che intrattengono un rapporto di conto corrente con RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 5157 del 16/02/2022, non massimata);
i motivi secondo, terzo, quinto e sesto sono, pertanto, infondati;
il quarto motivo è carente di specificità in odine alla originaria prospettazione della domanda e, in ogni caso, è infondato, alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica, che ha ribadito la piena ammissibilità di domanda di condanna generica originaria (Sez. U n. 29862 del 12/10/2022 Rv. 665940 – 01), cosicché alla sentenza della Corte d ‘ appello di Bari non può ascriversi il vizio denunciato;
il ricorso principale deve, in conclusione, essere rigettato;
i motivi del ricorso incidentale condizionato, numerati da 1 a 4, con omissione del n. 2, sono così intestati:
violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 278 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione del principio di disponibilità dei diritti e delle forme di tutela giudiziaria degli stessi nonché delle prove, in subordine omesso esame di fatto decisivo per il giudizio;
violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sull ‘ interpretazione di atti e negozi, in subordine, ulteriore violazione dell ‘ art. 278 cod. proc. civ.;
in subordine, ulteriore violazione dell ‘ art. 278 cod. proc. civ.;
non è necessario procedere a loro specifico esame, in quanto il rigetto del ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE, e l ‘ essere stato il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in via
subordinata all ‘ accoglimento del ricorso principale, comporta l ‘ assorbimento dell ‘ impugnazione incidentale;
le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia e dell ‘ attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo;
la decisione di rigetto del ricorso principale comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di