SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 261 2025 – N. R.G. 1 2025 DEPOSITO MINUTA 19 11 2025 PUBBLICAZIONE 19 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Presidente relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Giudice
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 05 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 291/2025
promosso da
con sede in INDIRIZZO
cod. fisc. e P.IVA , in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con studio in Agrate Brianza INDIRIZZO (cod. fisc. e qui elettivamente domiciliata, anche digitalmente, giusta delega in P. C.F.
atti
CONTRO
con sede legale in Roma INDIRIZZO (P.Iva/Cod. fisc.
, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante sig. nato a
Lodi (MI) il DATA_NASCITA (C.F.
), residente in INDIRIZZO
*
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore,
premesso che:
•
con ricorso depositato in data 15 settembre 2025 la
ha chiesto l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della
società
con sede legale in Roma e sede operativa in Cavenago ;
P.
C.F.
fissata l’udienza al 28 ottobre 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati via PEC alla società in data 22 settembre 2025 ai sensi dell’art.40, comma 7, mediante l’inserimento nell’area WEB riservata ai sensi dell’art. 359 CCII;
la società non si è costituita, non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, nonostante la regolarità della notificazione né è comparsa, mentre il procuratore del creditore, all’udienza di comparizione, ha insistito nell’accoglimento del proprio ricorso rilevando , previa affermazione della Competenza del Tribunale adito, avendo la società convenuta sede operativa in Cavenago come emerge da tutta la documentazione allegata al ricorso;
sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall’art. 367 del CCII, in particolare:
o visura storica della società estratta dal RAGIONE_SOCIALE delle Imprese;
o visura di non esistenza protesti alla data 16 ottobre 2025;
o bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023;
entro la data dell’udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
Ritenuto che:
sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell’art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in Roma (INDIRIZZO) INDIRIZZO e, inoltre, sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del RAGIONE_SOCIALE e, precisamente in Cavenago di Brianza (INDIRIZZO) INDIRIZZO.
sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che come ampiamente provato dalla ricorrente il RAGIONE_SOCIALE (Centro degli interessi principali) della società debitrice risulta situato in Cavenago di Brianza (MB), comune rientrante nel circondario del Tribunale di Monza;
la Corte di Cassazione ha statuito che : ‘..ai sensi dell’art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d’insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere – per le società di persone e le persone giuridiche che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l’ubicazione di quest’ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l’onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società’ (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un. 6.2.2015 n. 2243);
il principio è stato di recente confermato anche per l’individuazione del Tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, la Corte di Cassazione, infatti, con Ordinanza del 29/07/2025 n. 21865 ha
stabilito che con l’entrata in vigore del Codice della Crisi il criterio di collegamento per tutti i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza è indicato nel luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, ‘.. inoltre, per effetto del vincolo interpretativo della nozione di RAGIONE_SOCIALE stabilito dalla stessa legge delega e della stessa definizione di cui all’art. 2, lett. m), deve ritersi sempre necessario il parametro della conoscibilità da parte di terzi, al di là dei riferimenti alla sola sede effettiva, Ne consegue che le presunzioni di cui al comma 3 debbono essere intese nel senso che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche tale collocazione abituale è percepita all’esterno da terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni. Conseguentemente, il soggetto che invochi la competenza di un Tribunale diverso da quello individuabile sulla scorta dei criteri presuntivi di cui al coma 3 sarà gravato da un duplice onere probatorio: quello di provare che il RAGIONE_SOCIALE è collocato in un luogo diverso da quelli individuati dalle presunzioni medesime, ma anche quello di provare che tale diversa collocazione stata percepita dai terzi, perché solo tale duplice prova consentirà di superare i criteri presuntivi.’ ;
nel caso di specie il creditore ha dimostrato che sussistono numerosi elementi atti a dimostrare che la società debitrice ha avuto negli ultimi dodici mesi il RAGIONE_SOCIALE, non presso la sede legale in Roma, bensì, in Cavenago di Brianza INDIRIZZO e precisamente:
‘… -il contratto di locazione del 22.07.2024 ( doc. 2 ) dell’immobile di Cavenago Brianza, ove è svolta l’attività, costituito da un capannone di mq 1.100 e da uffici di mq 460;
-la presenza sui campanelli degli ingressi di INDIRIZZO ( doc. 15 ) e sulla retrostante INDIRIZZO ( doc. 16 ) della denominazione ‘ , oltre a quella di altre società mai comunicate alla locatrice;
-il muletto elettrico, bene strumentale, rimasto nel capannone, come risulta dal verbale dell’ufficiale giudiziario ( doc. 5 );
-i numerosi pallets di sacchi di cemento, beni di magazzino, anch’essi rimasti nel capannone ( doc. 5 );
-la ricerca sul sito internet ‘Bing di Microsoft’ in cui la società risulta collocata in INDIRIZZO ( doc. 17 );
-la ricerca sul sito internet di ‘RAGIONE_SOCIALE Gialle’ in cui la società risulta collocata in INDIRIZZO ( doc. 18 );
-l’amministratore unico, nonché unico socio, che risiede a Broni (PV), più vicino al capannone e uffici locati a Cavenago di Brianza che non a Roma’
di contro presso la sede legale risultante dalla visura camerale in INDIRIZZO non risulta sussistere alcuna effettiva attività, trattandosi di zona residenziale e non rinvenendosi in loco alcun segno di identificazione della società;
conclusioni altresì corroborate dall’esito negativo dei tentativi di notificazione del Decreto Ingiuntivo e del pignoramento presso tale indirizzo: i plichi sono andati a vuoto e ritornati al mittente con l’indicazione ‘sconosciuto’ (doc. 13) ;
infine, l’apertura dell’unità locale di Cavenago risulta iscritta nel registro delle imprese in data 11 luglio 2024;
sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma complessiva di € 58.757,10 in forza di un decreto ingiuntivo n.1732/2025 emesso dal Tribunale di Monza notificato unitamente a precetto oltre spese successive per l’esecuzione del provvedimento;
la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di ‘ commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco ulteriori specifiche: commercio all’ingrosso senza deposito di qualsiasi tipo di prodotti alimentari senza prevalenza alcuna ‘ e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all’art. 2 comma 1 lett. d);
in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all’art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti e, comunque, nel caso di specie dalla documentazione acquisita d’ufficio emergono elementi in ordine al superamento di dette soglie posto che dal bilancio societario relativo all’esercizio 2023 emergono: un attivo patrimoniale di € 3.970.953,00 e ricavi per € 9.060.676 ,00;
ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all’art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dal ricorrente di € 58.757,10 , somma che permette di superare la soglia di € 30.000;
quanto all’insolvenza, va premesso in diritto che l’art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d’insolvenza contenuta nell’art. 5 l.fall. ;
d eve dunque preliminarmente richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: ‘ l’insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell’esperienza economica, nell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L’accertamento di una simile condizione si avvale dell’esistenza di fatti esteriori – quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso – idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027) ‘ (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all’anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
n el caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell’impresa desumibile:
-dall’esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente ( € 58.757,10 );
-dal mancato deposito del bilancio relativo all’anno 2024
-dall’esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall” elenco cartelle/avvis i’ di per € 12.205,81 e debiti per € 21.812,02 e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell’impresa;
-dall’infruttuoso tentativo di esecuzione forzata esperito nei confronti della società .
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, v ersa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell’organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
dichiara
l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.IVA. ) , con sede legale in Roma INDIRIZZO (P.Iva/Cod. fisc. , in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante sig. nato a Lodi (MI) il DATA_NASCITA (C.F. ), residente in Broni (INDIRIZZO) INDIRIZZO. P. P. C.F.
nomina
la dott.ssa NOME COGNOME Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. ( c.f. ), curatore, professionista con studio in INDIRIZZO, pec che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina; C.F.
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater , 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 03/03/2026 ore 10.30, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all’art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell’art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al RAGIONE_SOCIALE delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell’art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE delle imprese, ai sensi dell’art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Monza del 05 novembre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa NOME COGNOME