Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8389/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l ‘indicato indirizzo PEC dell ‘ avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOMECOGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
e contro
AdeR -Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Minturno, Regione Campania, Ministero della Giustizia, Tribunale di Cassino, RAGIONE_SOCIALE (ora Mediobanca RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE) e OCC (Organismo di Composizione della Crisi) costituito presso
l’RAGIONE_SOCIALE Napoli , nella persona del Gestore della crisi nominato, avv. NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza del Corte d’Appello di Napoli n. 1167/2024, depositata il 15.3.2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose al Tribunale di Napoli ricorso per omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rivolto ai suoi creditori ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i.: d.lgs. n. 14 del 2019).
Il giudice diede avvio alla procedura e quindi omologò il piano, nonostante l’opposizione per quanto qui interessa -di RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva contestato che la debitrice meritasse di accedere alla procedura, attribuendole la responsabilità di avere determinato con colpa grave il proprio sovraindebitamento.
La società creditrice propose quindi reclamo alla Corte d’Appello di Napoli, la quale, in accoglimento del gravame, revocò l’omologazione del piano e dichiarò aperta la procedura di liquidazione controllata, rimettendo gli atti al tribunale «per quanto di competenza».
Contro la sentenza della Corte territoriale NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla mandataria, si è difesa con controricorso, illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la
trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c.
Gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione, errata, falsa applicazione della ratio d.lgs. 14/19 -aggiornato al d.lgs. n. 83/2022 in cui è confluita la normativa disciplinata dalla L. 3/12 riformata dalla L. 176/2020 e dell’art. 69 , comma 1, ultima parte, c.c.i.i. in relazione all’art. 360 , n. 3 e n. 5, c.p.c. Sul concetto di meritevolezza, tra ‘colpa lieve’ e ‘colpa grave’ ».
La ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha fatto uso, con riferimento alla condotta del consumatore, del concetto di «meritevolezza», che sarebbe «ormai desueto e superato» , tant’è che si attribuisce al giudice del merito una «disapplicazione della normativa attualmente vigente», avendo di fatto applicato «quella previgente».
1.1. Il motivo è inammissibile.
Occorre partire dal presupposto che, al di là dell’uso , meramente descrittivo, del termine «meritevolezza» , l’attuale disciplina è contenuta nell’art. 69, comma 1, c.c.i.i. ed esclude che possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti il consumatore che , secondo l’accertamento del giudice del merito, «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
Con questo testo normativo si è confrontata la Corte d’Appello di Napoli, giungendo alla conclusione sulla base dell’accertamento dei fatti, di per sé qui insindacabile -che la ricorrente «ha tenuto un comportamento connotato da colpa grave», avendo «posto in essere una condotta di ostinata ed avventata reiterazione del ricorso al credito». Contro tale accertamento è di fatto diretto il motivo di ricorso, nonostante
il tentativo di vestirlo nei termini di una denuncia di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» o di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
In realtà, non vengono in discorso né la disapplicazione della norma giuridica, né l’omesso esame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento di quei fatti da parte del giudice del merito , che , in esito all’accertamento, ha conseguentemente applicato il diritto vigente.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia « Violazione, errata, falsa applicazione dell’art. 69 , comma 2, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al d.lgs. n. 83/2022 e degli artt. 124 e 124 -bis T.U.B. rispetto ai criteri di buona fede contrattuale ex artt. 1175, 1176, 1337 c.c. Violazione del merito creditizio e sanzione di inammissibilità del finanziatore a presentare opposizione o reclamo in sede di omologa in relazione all’art. 360 , n. 3 e n. 5, c.p.c.».
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avere adeguatamente apprezzato la negligenza del soggetto finanziatore nella valutazione del «merito creditizio» del cliente consumatore; ciò sia al fine di negare la legittimazione di quel creditore ad opporsi e a reclamare contro l’omologazione del piano, sia al fine di «elidere la gravità della colpa del debitore».
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1 Quanto al primo aspetto, occorre osservare che, secondo il chiaro disposto dell’art. 69, comma 2, c.c.i.i., il creditore colpevole non può opporsi o reclamare per contestare «la convenienza della proposta», ovverosia per denunciare la lesione del proprio ed esclusivo interesse economico. Letta al contrario, la disposizione fa invece salvo il potere, anche di questi creditori, di proporre in giudizio le loro difese contro
l’omologa zione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per motivi giuridici o di legittimità, ovverosia per la mancanza di uno o più dei requisiti che la legge richiede perché il consumatore possa accedere alla procedura volta alla soluzione del sovraindebitamento.
Sotto questo profilo occorre osservare che il testo dell’art. 69, comma 2, entrato in vigore il 15.7.2022, non è quello originario del d.lgs. n. 14 del 2019, bensì il risultato della modifica introdotta dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. «correttivo» n. 147 del 2020. E la modifica è andata proprio nel senso di limitare la più ampia inibitoria che, nel testo originario, era estesa all’impossibilità di « far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore» (testo corrispond ente a quello inserito e rimasto poi invariato nell’art. 12 -bis , comma 3 -bis , della legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 4 -ter del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020).
Il testo novellato è dunque chiaramente volto a distinguere opposizione e reclamo per ragioni di convenienza economica (inibiti al creditore colpevole ) da opposizione e reclamo volti a contestare la legittimità della domanda (consentiti a tutti i creditori).
Nel caso di specie, il reclamo di RAGIONE_SOCIALE era appunto diretto a contestare la possibilità per l’attuale ricorrente di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti per avere «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave».
2.1.2. Quanto all’ulteriore questione posta con questo secondo motivo, non si può condividere la tesi di una stretta interferenza tra negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio del cliente consumatore e colpa di quest ‘ultimo
nel determinare il suo sovraindebitamento, tale per cui la prima escluderebbe la seconda.
I due profili di colpa -con le rispettive conseguenze -sono infatti distinti e ben possono coesistere. Il fatto che il finanziatore non abbia valutato «il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate» nulla toglie alla possibilità che il consumatore abbia, a sua volta, «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Pertanto, tale possibilità va accertata dal giudice del merito a prescindere dall’eventuale profilo di colpa del finanziatore.
Ciò posto, allora, stabilire un correlazione condizionante tra i due profili -tale per cui, come pretenderebbe parte ricorrente, «la violazione del merito creditizio … porta ad elidere la gravità della colpa del debitore» -significherebbe associare alla negligenza del creditore una conseguenza non prevista dalla legge e, in particolare, da ll’art. 69 c.c.i.i., che nei suoi due commi -definisce e tiene distinti gli effetti della colpa grave (o malafede o frode) del debitore, da quelli della colpa del creditore (di cui la violazione del dovere di adeguata valutazione del merito creditizio da parte del creditore professionale è solo una delle possibili forme).
Il terzo motivo è rubricato «Violazione, errata, falsa applicazione del concetto di consumatore ai sensi dell’art. 2 , lett. e , c.c.i.i. in combinato con l’art. 69 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al d.lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 -Violazione ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. per aver il Giudice omesso di valutare circostanze decisive per il giudizio».
La ricorrente contesta l’apprezzamento della Corte d’Appello su quello che nella sentenza viene definito « l’elevato livello di formazione dell’interessata », che avrebbe escluso «una
condizione di ‘sudditanza’ del consumatore non avveduto al cospetto dei cd. ‘poteri forti’ ».
3.1. Il motivo è inammissibile, perché -pur portando una critica astrattamente esaminabile in punto di correttezza della portata giuridica della norma -non aggredisce la vera ratio decidendi della sentenza impugnata.
È sicuramente corretto il rilievo che il grado di istruzione non ha nulla a che vedere con la qualifica del debitore come consumatore, essendo tale semplicemente «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta» (art. 2, lett. e , c.c.i.i.).
Tuttavia la Corte d’Appello di Napoli non ha affatto negato alla ricorrente la qualifica di «consumatore» e non ha revocato per questo motivo l’omologazione del piano che era stata invece accordata dal Tribunale. La Corte territoriale ha accertato che la consumatrice aveva determinato con colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento e statuito che, pertanto, non aveva diritto all’omologazione del piano.
Anche l’applicazione al caso di specie dell’art. 124 -bis T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: d.lgs. n. 385 del 1993), norma che fa parte della disciplina del «credito ai consumatori» (Capo II del Titolo VI), non è stata negata dal giudice a quo ; ma -come si è visto sopra -tale applicazione non fa venire meno né la legittimazione del creditore al reclamo, né la rilevanza della accertata colpa grave del consumatore.
Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della società
contro
ricorrente. Ovviamente non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15% , a € 200 per esborsi e agli accessori di legge ;
dà atto, ai sensi dell ‘ art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del