Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29229 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7996/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 197/2023 depositata il 10/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME.
Ad. CC 22 ottobre 2024
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 la RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Trani la RAGIONE_SOCIALE (di seguito, rispettivamente, per brevità, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 700.000,00 a titolo di corresponsione dell’indennizzo assicurativo di cui alla polizza n. 430566124 in seguito al furto dell’imbarcazione a motore da diporto, modello ‘TARGA_VEICOLO‘ con ‘numero iscrizione: NUMERO_DOCUMENTO‘ e relativi ‘apparati-motore’.
Si costituiva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Il Tribunale di Trani, istruita documentalmente la causa, ma rigettate le ulteriori richieste istruttorie, con sentenza n. 902/2018, rigettava la domanda di indennizzo, in quanto il furto era avvenuto in presenza di circostanze tali da escludere a termini di polizza l’operatività della garanzia.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado la RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione, articolando una pluralità di motivi.
Si costituiva anche nel giudizio di appello la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’impugnazione o, in via subordinata, la riduzione nei limiti del valore effettivo dell’imbarcazione.
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 197/2023, in reiezione dell’impugnazione, confermava il rigetto della domanda dell’originaria attrice.
Avverso la sentenza della corte territoriale proponeva ricorso la RAGIONE_SOCIALE, articolando due motivi.
Resisteva con controricorso la compagnia assicuratrice.
È stata proposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
La società ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
Per l’odierna adunanza il Procuratore RAGIONE_SOCIALEe non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore della compagnia resistente ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel giudizio di merito è rimasto accertato che: a) l’imbarcazione da diporto, oggetto di furto, era stata concessa in leasing alla società attrice; b) detta imbarcazione era assicurata con l’RAGIONE_SOCIALE per l’annualità 22.12.2011-22.12.2012; c) detta imbarcazione ha formato oggetto di furto, avvenuto il 10.8.2012, dopo che NOME, amministratore della società attrice, munito di regolare patente nautica, la sera del 10.8.12 l’aveva lasciata priva di equipaggio (e senza servizio di sorveglianza) presso il porticciolo di Campomarino (TA) per raggiungere la località di Torre Colimena per cenare con amici.
Nella impugnata sentenza la corte territoriale – dopo aver rilevato che l’art. 5, lett. a delle condizioni generali di contratto, nel disciplinare i casi di inoperatività della garanzia, prevede che <> – ha ritenuto che il patto di polizza che stabilisce l’obbligo da parte dell’assicurato di predisporre un idoneo servizio di vigilanza quando si trovi fuori da un porto e senza persone a bordo non si traduce in esclusione della responsabilità dell’assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 cod. civ., ma delimita l’oggetto stesso del contratto, per cui non ha carattere abusivo.
Ciò posto, la corte di merito ha aggiunto che: a) la zona di Torre Colimena non è una base nautica e neppure una area marittima autorizzata dalle autorità locali, ma soltanto un punto di ormeggio
gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, che rende servizi riservati ai soci e, in quanto tale, non è tecnicamente un porto, dovendo per questo ritenersi uno specchio d’acqua, più o meno protetto ed attrezzato con impianti (per l’attracco, la sosta e lo scalo); b) l’imbarcazione, oltre a trovarsi fuori da un porto e senza persone a bordo, era stata sì ancorata, ma non era stata collegata con catena o altri mezzi che avrebbero potuto in qualche modo impedire o rendere meno agevole il furto; c) l’unico accorgimento adottato (non contestato, per cui correttamente il giudice di primo grado non aveva ammesso la prova testimoniale) era stato la chiusura del natante con la chiave del portello e dei motori, ma tale accorgimento non era sufficiente con riferimento ai luoghi in cui era stata lasciata l’imbarcazione ed all’ingente valore di quest’ultima.
In definitiva, secondo la corte di merito, il comportamento del NOME era stato <>, così legittimando il diniego opposto dalla compagnia alla corresponsione dell’indennizzo. Con conseguente irrilevanza delle prove richieste finalizzate alla dimostrazione del valore effettivo dell’imbarcazione.
La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso due motivi:
2.1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato la <> nella parte in cui la corte territoriale non ha <>.
Sostiene che il requisito formale previsto dalla norma del c.a.p. assolve allo scopo di tutelare la parte debole del rapporto, in quanto è rivolto ad assicurare l’attenzione di quest’ultima in ordine alla esistenza ed al contenuto di clausole svantaggiose – anche se non qualificabili
come vessatorie – inserite in un testo contrattuale unilateralmente predisposto (art. 1341 comma 1 cc), ovvero, contenute in moduli o formulari standard non modificabili (art. 1342 comma 1 cc).
Deduce che il coordinamento della disposizione dell’art. 166 comma 2 c.a.p. con la disposizione dell’art. 1341 comma 1 cc, implica che l’adempimento dell’onere formale di ‘evidenziazione’ della clausola sottrae il predisponente (cioè la compagnia) dalla prova della effettiva conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell’aderente, in quanto è la stessa legge che riconduce alla ‘marcatura in evidenza’ la funzione di richiamare all’attenzione e di rendere possibile la conoscenza della clausola, rendendola in tal modo efficace nei confronti dell’altro contraente. Con la conseguenza che, in caso di ottemperanza al disposto dell’art. 166 comma 2 c.a.p., graverà sull’aderente (l’odierna ricorrente, originaria parte attrice) l’onere della prova che la mancata conoscenza o conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, è dipesa da fatto a lui non imputabile.
Osserva che a tale onere essa non si era sottratta in quanto aveva chiesto di provare le trattative intercorse al momento della stipula della polizza con l’agente RAGIONE_SOCIALE, in ordine ad eventuali limitazioni della copertura assicurativa
Si duole che la corte di merito ha erroneamente omesso di verificare, alla stregua dell’art. 1341 comma 1 cc, la tenuta della clausola di limitazione della garanzia contenuta nell’art. 5 lett. a), come disposizione negoziale conosciuta o conoscibile dall’aderente e da questi, quindi, consapevolmente accettata.
Rileva che essa società mai avrebbe sottoscritto la polizza in questione se avesse saputo delle limitazioni di cui all’art. 5 lett. a), ovvero, che, per l’operatività della copertura, non si sarebbe potuto scendere dalla barca per cenare, senza predisporre un servizio di sorveglianza, anche se: a) si chiudeva a chiave sia il portello che i motori, b) si ormeggiava la barca a 50/60 mt. dalla banchina, tra tante
altre barche ivi presenti, c) la banchina era sede di una sezione della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte di merito ha richiamato l’art.6 lett. b)-c) delle C.G.C. (che esclude l’indennizzo in caso di colpa grave del contraente e per insufficienza delle misure di protezione), senza considerare che detto articolo era stato richiamato dalla compagnia soltanto in grado di appello e, quindi, tardivamente (in violazione dell’art. 345 cpc).
Osserva che la corte territoriale ha richiamato a sostegno della sua decisione i principi di diritto affermati in alcune sentenze di questa Corte senza considerare che dette sentenze non sono pertinenti al caso di specie, in quanto affermano soltanto che le clausole di polizza, che condizionino l’indennizzo all’adozione di determinate misure di protezione o sorveglianza, non introducono limiti alla responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e circoscrivono il rischio assunto e, pertanto, non avendo carattere vessatorio, non abbisognano della doppia sottoscrizione di cui all’art. 1341 comma 2 cc.
2.3. In sostanza, secondo la società ricorrente, la corte territoriale -nel ritenere non fondata la domanda attorea di adempimento della polizza, in quanto alla clausola limitativa della garanzia (art. 5 lett. A delle Condizioni RAGIONE_SOCIALEi di Polizza) non poteva riconoscersi natura vessatoria e, dunque, risultavano inapplicabili i requisiti previsti dall’art. 1341 comma 2 cc e dall’art. 166 comma 2 c.a.p. – avrebbe operato una indebita sovrapposizione del requisito formale della redazione della clausola, previsto dall’art. 166 comma 2 c.a.p., con quello della ‘doppia sottoscrizione’ richiesto per le ‘clausole vessatorie’ dall’art. 1341 comma 2 cc, trascurando, invece, la rilevanza rispetto all’art. 1341 comma 1 cc.
E, così facendo, sarebbe incorsa in due errori:
non avrebbe considerato che il combinato disposto, di cui all’art. 166 comma 2 c.a.p. ed all’art. 1341 comma 1 cc, implica che l’adempimento dell’onere formale di ‘evidenziazione’ della clausola sottrae il predisponente dalla prova della effettiva conoscenza o conoscibilità della clausola da parte dell’aderente, in quanto è la stessa legge che riconduce alla ‘marcatura in evidenza’ la funzione di richiamare all’attenzione e di rendere possibile la conoscenza della clausola, rendendola in tal modo efficace nei confronti dell’altro contraente. Con la conseguenza che in tale ipotesi, in tesi difensiva, grava sull’aderente l’onere della prova che la mancata conoscenza o conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, è dipesa da fatto ad essa non imputabile: onere al quale la ricorrente non si era sottratta richiedendo apposita prova testimoniale (non ammessa). In definitiva, secondo la ricorrente, la suddetta clausola limitativa della garanzia sarebbe stata ritenuta efficace in violazione dell’art. 1341 comma 1 cc, dell’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 e dell’art. 2697 cc, in materia di riparto dell’onere della prova;
avrebbe posto a base della sua decisione l’art. 6 lett. b)-c) delle medesime CRAGIONE_SOCIALE. (che esclude il richiesto indennizzo in caso di colpa grave del contraente e per insufficienza delle misure di protezione), che era stato richiamato dalla compagnia assicuratrice (originaria convenuta) solo in sede di costituzione nel giudizio di appello e, quindi, tardivamente, in violazione dell’art. 345 cpc.
Nella proposta di definizione accelerata è stato ritenuto inammissibile:
il primo motivo, in quanto la questione, a detto motivo sottesa, non era stata affrontata nella sentenza impugnata e, d’altra parte, non erano stati indicati con la necessaria precisione gli atti difensivi da cui risulti che la questione era stata proposta, tempestivamente ed effettivamente, nel giudizio di primo grado, nonché se, e in quali termini, la questione era stata eventualmente oggetto di appello;
il secondo motivo , in quanto la clausola, di cui alle condizioni generali di contratto (art. 6, lett. b-c), che in tesi difensiva era stata indebitamente presa in considerazione dalla corte territoriale, risultava da quest’ultima esclusivamente richiamata ad abundantiam , ma non era in alcun modo stata posta a base della decisione impugnata, che si fondava su altre assorbenti ragioni e, in primo luogo, sull’applicazione di altra clausola (art. 5, lett. a), di individuazione e delimitazione del rischio assicurato.
In conclusione, secondo la proposta di definizione accelerata, <>.
La società ricorrente, in sede di istanza di decisione, per confutare la proposta di definizione accelerata, ha rilevato che:
la questione dell’assenza di evidenziazione dell’art. 5 lett. a) era stata oggetto di riferimento alle pagine 9-11 dell’atto di citazione, nonché alla pagina 5 e alle pagine 11-13 dell’atto di appello;
il COGNOME, legale rappresentante della società attrice, aveva optato per <>, sborsando un premio pari a 5.414,80 euro, ragion per cui, se fosse stato davvero consapevole delle limitazioni in materia, si sarebbe rivolto ad altra compagnia;
in ogni caso, sarebbe stato onere della compagnia, sulla quale gravava il dovere di evidenziazione di cui all’art. 166 secondo comma c.p.a. dare la prova che il COGNOME ne fosse a conoscenza;
tale onere non poteva dirsi assolto per il mero fatto che la rubrica dell’art. 5 fosse scritta in neretto, essendo così scritte le
rubriche di tutti gli articoli che compongono le condizioni generali di contratto, peraltro talvolta con dimensione anche maggiore; e neppure il fatto che la sola espressione <>, di cui all’art. 5 lett. A, fosse scritta in maiuscolo e in neretto.
In definitiva, secondo la ricorrente, la clausola di cui all’art. 5 lett. A) delle CGC è stata redatta in violazione dell’art. 1341 comma 1 c.c. e dell’art. 166 c.p.a., e la corte di merito, nel rigettare la domanda, ha violato l’art. 2697 c.c., in quanto, in assenza di evidenziazione del contenuto di detta clausola, sarebbe stato onere della compagnia provare che essa ne era a conoscenza o che era era conoscibile da parte dell’assicurato.
Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, rileva il Collegio un radicale difetto di specificità nell’allegazione degli elementi atti a comprovare la stessa legittimazione ad agire dell’originaria attrice, la quale è pacificamente non la proprietaria, ma la mera utilizzatrice del bene oggetto di furto: ciò che ridonda in difetto di prova di una condizione dell’azione e che, in carenza di contrario giudicato interno esplicito sul punto, può essere rilevato per la prima volta anche in sede di legittimità, quale ragione di inammissibilità, se non della domanda originaria, quanto meno del gravame oggi proposto.
Ma il ricorso è inammissibile pure quanto a ciascun motivo.
6.1. In particolare, inammissibile è il primo motivo, anche se per un profilo diverso da quello posto in luce nella proposta di definizione accelerato.
Vero è che l’art. 166 del Codice delle Assicurazioni private, che opera sul piano della delimitazione dell’oggetto della copertura assicurativa, prevede che le clausole, contenenti oneri a carico del contraente, devono essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza; e che l’assenza del carattere di particolare evidenza di una clausola comporta, a carico della compagnia assicurativa, l’onere di
provare la conoscenza della stessa da parte dell’assicurato e la sua consapevole accettazione ai sensi dell’art. 1341 comma 1 c.c..
Come pure è per l’appunto vero che la questione dell’assenza di evidenziazione dell’art. 5 lett. a) della polizza per cui è ricorso era stata dedotta da parte della società ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito.
Senonché – in disparte l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui agli artt. 166 c.p.a. e 1341 comma 1 c.c. e in disparte ogni considerazione sul fatto che nel giudizio di merito è rimasto accertato che la rubrica dell’art. 5 fosse in neretto e le parole <> fossero a carattere maiuscolo, con evidente valutazione fattuale della loro idoneità – resta il fatto che la corte di merito, con accertamento di fatto, insindacabile nella presente sede perché scevro da evidenti vizi logici e giuridici ed anzi nient’affatto implausibile, ha ritenuto <> il comportamento del COGNOME <>, non senza aggiungere che <> e del portello e che non erano state neppure <>.
E tanto ha ritenuto la corte di merito:
dopo aver preliminarmente osservato (p. 5) che il patto di polizza, che stabilisce l’obbligo da parte dell’assicurato di predisporre
un idoneo servizio di vigilanza (quale impianto di antifurto o gps satellitare) quando si trovi fuori da un porto e senza persone a bordo, <>, regole che <>, integrano <>.
e dopo aver conclusivamente rilevato (p. 8) che <>.
In definitiva, il motivo è inammissibile:
sia perché l’interpretazione data dalla corte al contenuto della polizza non è affatto implausibile, per cui sfugge dai limiti del sindacato riservato a questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 14268/2017);
sia per l’inammissibilità di censure a solo alcune delle ragioni della decisione, quando le altre, non attinte, siano singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 5102/2024);
sia perché, in relazione all’art. 360bis comma 1 c.p.c., è orientamento consolidato di questa Corte, al quale qui si intende dare continuità, quello in base al quale (cfr., ad es., Cass. n. 7763/2005): <>, con la conseguenza che, quand’anche l’evento fosse derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui il comportamento colposo dell’assicurato, per escludere l’estensione della polizza, sarebbe stato sufficiente rilevare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto.
6.2. Inammissibile è anche il motivo secondo.
In disparte la riconducibilità dell’art. 6 delle Condizioni RAGIONE_SOCIALEi di Polizza (che esclude l’indennizzo per colpa grave dell’assicurato e/o per insufficienza delle misure di protezione) al disposto di cui al già citato art. 1900 c.c., va affermata l’inammissibilità del motivo in esame con riferimento a ciascuna delle due norme denunciate.
In primo luogo, quanto alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., come è noto, detta violazione è configurabile soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioé attribuendo l’ onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Senonché nel caso di specie parte ricorrente non deduce che il giudice di merito ha applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, ma argomenta inammissibilmente la denunciata violazione sostenendo sostanzialmente che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto.
Quanto poi alla denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., parte ricorrente lamenta che la controparte aveva sostenuto per la prima volta nel giudizio di appello che il furto in oggetto integrava un ‘rischio escluso’, ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) delle C.G.C., ma, a tacer d’altro,
inammissibilmente neppure precisa, come pur avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., se e in quali termini abbia eccepito detta novità alla corte di merito.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Tuttavia, la sostanziale non conformità della decisione rispetto alla proposta di decisione accelerata preclude l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. in applicazione dell’art. 380bis c.p.c., neppure risultando altri elementi per provvedere in tal senso.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 14.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della società ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio