Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
Oggetto: contratto di Finanziamento
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 860/2020 resa il 18-24.2.2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il tribunale di Napoli con ordinanza ex art. 702 c.p.c. ha rigettato le domande proposte dall’attuale ricorrente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con ricorso del 8.6.2015, finalizzate a conseguire:
una pronuncia di risoluzione del contratto di finanziamento n. 1447083, in essere con la citata banca, di non debenza della somma di € 34.258,35, pretesa da RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 14.1.2013, di illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di ratei sul proprio conto corrente;
-una condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente stornate dal conto corrente;
un ordine ad UniCredit di revocare o rettificare la sua posizione in Centrale rischi, per l’i llegittima segnalazione per il mancato pagamento di rate di finanziamento;
la dichiarazione di responsabilità della Banca ex art. 2043 c.c. per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., in relazione alla illegittima segnalazione in centrale rischi e, per l’effetto, condannarsi essa Banca al risarcimento di tutti i subiti e subendi, con il favore delle spese di lite.
─ A sostegno delle proprie ragioni il COGNOME ha dedotto che aveva stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE un contratto di noleggio di una autovettura TARGA_VEICOLO per un canone di noleggio di € 993,00 mensili, da addebitarsi anticipatamente sul proprio conto corrente il giorno 20 di ogni mese; che, nel gennaio 2013, la RAGIONE_SOCIALE lo aveva informato di versare in gravi difficoltà finanziarie, tanto da non aver provveduto alla copertura assicurativa del veicolo noleggiato, ed egli aveva, conseguentemente, riconsegnato il veicolo in data 14.1.2013, compilando il verbale di consegna nel quale si dava atto della cessazione del contratto di locazione. La Banca aveva continuato ad addebitare sul suo conto corrente le rate mensili di noleggio e successivamente, era stato informato dalla Banca che la RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto all’istituto di credito un contratto di finanziamento per l’acquisto e non già per il noleggio dell’autovettura. Il contratto di finanziamento, acquisito in
copia presso la Banca, recava la sua sottoscrizione apocrifa, e che per tali fatti aveva sporto denunzia-querela, e revocato qualunque disposizione di addebito a suo nome. La Banca aveva continuato ad addebitargli la rata di € 993 mensili, ritenendolo dovuto, e alla data dell’11.10.2013, un importo di € 33.922,43 per estinzione anticipata del finanziamento, sconfinando oltre la provvista disponibile sul conto, e segnalando il mancato pagamento in centrale rischi e revocandogli la carta di credito.
3 .- Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) il primo giudice ha legittimamente disposto la separazione delle domande attoree, a tanto essendo legittimato dalla previsione di cui al combinato disposto degli artt. 104, comma 2, e 103, comma 2, c.p.c., senz’altro applicabile nel rito sommario, e la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario per quelle domande abbisognevoli di una istruzione non sommaria, secondo la previsione di cui all’art. 702 ter, comma 3, c.p.c., atteso che la continuazione della loro riunione avrebbe ritardato o reso più gravoso il processo (art. 103, comma 2, c.p.c.) per le ragioni esaustivamente esposte nell’ordinanza impugnata;
b) il ricorrente ha agito per la risoluzione (ex nunc) del contratto di finanziamento, e non per la declaratoria di nullità dello stesso, laddove la deduzione di non aver mai sottoscritto un finanziamento finalizzato all’acquisto, e il disconoscimento della sottoscrizione apparentemente a lui riferibile, apposta sul contratto esibito dalla banca, avrebbero più coerentemente fondato una domanda di nullità anziché di risoluzione;
c) un contratto di noleggio di una autovettura è stato stipulato dal COGNOME con un soggetto estraneo al presente giudizio (la RAGIONE_SOCIALE, successivamente RAGIONE_SOCIALE), come documentato in atti dalle fatture e dal verbale di riconsegna;
è dubbio, però, che, in ragione di tale contratto, e non di un diverso contratto finalizzato all’acquisto, il COGNOME abbia beneficiato del finanziamento erogato dalla Banca, che è soggetto estraneo al rapporto di noleggio, al quale la società sopra indicata ha presentato una richiesta di finanziamento per l’acquisto dell’autovettura apparentemente sottoscritta dal COGNOME;
il COGNOME avrebbe dovuto provare che il finanziamento fosse strumentale al noleggio e non all’acquisto unicamente con l’allegazione del contratto di noleggio, onde consentire al giudicante di apprezzare la dedotta interdipendenza, idonea a far valere l’incidenza delle vicende relative all’invalidità, all’inefficacia ed alla risoluzione dell’uno rispetto all’altro;
nel verbale di presa in carico dell’auto, precedentemente noleggiata dal COGNOME, risulta una TARGA_VEICOLO e questa viene indicata come di proprietà del ricorrente e non della società. E’ lecito ipotizzare che il ricorrente avesse dapprima acquistato una TARGA_VEICOLO (anche se non era stato annotato al PRA il relativo trasferimento di proprietà, come sembra emergere dall’estratto cronologico di tale autovettura), e, successivamente, riconsegnata la prima auto, avesse noleggiato una TARGA_VEICOLO e che il finanziamento concesso dalla banca fosse riferito alla seconda autovettura;
il primo giudice ha, dunque, rilevato la necessita di allegazione del contratto di noleggio al fine di verificare: i) il richiamo al contratto di finanziamento; ii) la corrispondenza delle rate del finanziamento al canone di noleggio; iii) la collocazione temporale di entrambe le stipulazioni; iiii) l’individuazione dei servizi aggiuntivi collegati al noleggio, il cui dedotto inadempimento aveva portato alla risoluzione del contratto;
COGNOME deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente supposto che il «finanziamento» indicato dall’attore fosse il «contratto di finanziamento dell’acquisto di autoveicolo» laddove invece il COGNOME si riferiva al «contratto di finanziamento per beni e
servizi» collegato al contratto di noleggio. La tesi è alquanto evanescente, posto che della sottoscrizione di un contratto di finanziamento diverso rispetto a quello esibito dalla Banca non vi è traccia in atti.
4 . ─ NOME NOME, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi, ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. -Con il primo motivo: Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il giudice di appello, nel rigettare il primo motivo di gravame, ha ritenuta corretta la decisione con la quale il Tribunale aveva separato la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta «alla luce del disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento effettuato dal ricorrente, che necessita di un’istruttoria non sommaria…» così, alludendo all’esigenza di procedere alla verificazione dell’autenticità delle firme presenti su quel contratto ed in ultima analisi all’accertamento dell’esistenza stessa del contratto, salvo poi opporre alle tesi dell’appellante, nel rigettare il secondo motivo di gravame, il contenuto del contratto di finanziamento ossia dello stesso contratto che prima aveva ritenuto dover esser oggetto di verificazione mediante istruttoria non sommaria in separato giudizio.
5.1 -La censura si duole della valutazione del documento contrattuale di acquisto dell’autoveicolo allegato dalla Banca sotto un duplice aspetto; innanzitutto, secondo il ricorrente, il solo disconoscimento della sottoscrizione in assenza della istanza di verificazione non legittimava la separazione delle cause.
Su questo primo passaggio il ricorrente non interpreta la ratio decidendi sul punto correttamente, poiché la motivazione è fondata
sulla presenza di «ulteriori domande aventi ad oggetto la illegittima segnalazione del nominativo al CRIF e della domanda riconvenzionale di pagamento dei residui ratei del finanziamento formulata dalla resistente» che necessariamente potevano essere valut ate separatamente e sulla base dell’accertamento dell’esistenza e /o validità del contratto di acquisto contestato.
La seconda censura deduce che nonostante il disconoscimento del documento la Corte lo avrebbe posto a fondamento della sua decisione.
Invero, la Corte contesta al ricorrente di non aver prodotto il contratto di noleggio e di aver così impedito di verificare: a) che le rate addebitate sul conto corrispondessero ad un canone di noleggio e non di acquisto; b) la collocazione temporale tra l’acquisto contestato e il noleggio dichiarato o meglio del «contratto di finanziamento per beni e servizi collegato al contratto di noleggio; c) l’elencazione dei cd servizi aggiuntivi che giustificassero l’entità del finanziamento stesso.
Il ricorrente, cioè, non ha fornito prova alcuna del suo diverso rapporto contrattuale, limitandosi a disconoscere il contratto, allegato dalla banca, di finanziamento finalizzato e collegato all’acquisto dell’autovettura .
La motivazione, così non presenta il vizio previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. che sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del percorso logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire l’iter argomentativo seguito (Cass., n. 3819/2020, Cass., n. 6758/2022). La motivazione non è nemmeno apparente perché è tale solo la motivazione, carente del giudizio di fatto e basata su una affermazione generale e astratta (Cass., n. 4166/2024).
-Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 215, comma 1, n. 2, e 216, comma 1, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe impropriamente valorizzato ai fini del decidere un documento contrattuale la cui sottoscrizione era stata ritualmente disconosciuta dal ricorrente sebbene la controparte non avesse formulato istanza di verificazione.
6.1 -La censura è inammissibile perché è fondata su una diversa ricostruzione degli esiti probatori e soprattutto non si correla puntualmente al decisum .
La vicenda può anche sotto questo aspetto essere così sintetizzata: la banca ha erogato un finanziamento ed ha allegato un contratto di finanziamento collegato all’acquisto di un’autovettura ; il ricorrente invece assume che il finanziamento da lui stipulato era collegato ad un contratto di noleggio (e non di acquisto) che era stato risolto e ha chiesto la risoluzione anche del finanziamento.
Secondo la conforme opinione dei giudici di merito, egli, però, non ha fornito alcuna prova sulla diversa fattispecie negoziale evocata per giustificare l’allegato collegamento tra il finanziamento e il noleggio. Sia il primo che il secondo mezzo non aggrediscono la ratio decidendi efficacemente perché si è chiesta la risoluzione di un contratto di finanziamento per un contratto di noleggio del quale non era stato in alcun modo provato il collegamento al finanziamento erogato.
7. -Con il terzo motivo: a) Violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza gravata dovrebbe ritenersi e andrebbe dichiarata nulla siccome resa sulla scorta di motivazione irriducibilmente contraddittoria e comunque perplessa ed incomprensibile anche nella parte in cui ha dapprima dichiarato provata l’esistenza del contratto di noleggio dedotto in lite ed ha successivamente
contestato all’attore la mancata allegazione di quello stesso contratto.
b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, n. 4, e 1350 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto atipico di noleggio richieda la forma scritta ad substantiam.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325 n. 4, 1350 e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che l’istituto del collegamento negoziale possa venire in evidenza ed essere apprezzato solo in presenza di contratti stipulati in forma scritta.
7.1 -Il motivo è inammissibile.
La censura sub a) non considera che la Corte ha ritenuto che l’esistenza del contratto di noleggio era stata provata da fatture e da un verbale di riconsegna, ma era mancata la prova che il finanziamento fosse strumentale al noleggio e non all’acquisto di fronte alla diversa documentazione scritta allegata dalla banca. Inoltre la diversa prova della destinazione del finanziamento al noleggio e non all’acquisto «poteva essere provata unicamente con l’allegazione del contratto di noleggio».
La Corte ha chiaramente affermato che l’esistenza del contratto non era in discussione, ma la mancata acquisizione di allegazioni sul suo contenuto impediva di accertare che fosse collegato al noleggio di una autovettura e non all’acquisto di un’altra. Su questo aspetto, infatti, la Corte ipotizza che si tratti di due diversi modelli di vettura e che il finanziamento si riferisse soltanto all’acquisto della seconda. La censura sub b) evoca una statuizione sulla necessità della forma scritta del contratto di noleggio, trascurando quanto evidenziato ed ammesso nello stesso motivo sub a) rispetto al l’accertata esistenza del contratto desunta da fatture e verbale di riconsegna.
La doglianza sub c) tende a contestare che sia necessario un documento scritto per verificare l’esistenza di un collegamento negoziale , dimenticando che l’esistenza del collegamento con il
contratto di noleggio, nel caso in esame, è contestata dalla banca che ha esibito un documento scritto che delinea un collegamento diverso, mentre il ricorrente non ha addotto alcuna prova sul contenuto negoziale del contratto di noleggio e soprattutto sul presunto collegato contratto di finanziamento.
In ultima analisi il ricorrete non si confronta con il rilievo della Corte che la mancata produzione del contratto di noleggio impediva l’accertamento del collegamento funzionale tra di esso e il finanziamento ricevuto, che attiene evidentemente alla valutazione delle prove e all’accertamento dei fatti, insindacabile in sede di legittimità.
-Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.300,00 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione